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Sentenza 22 febbraio 2023
Sentenza 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2023, n. 7795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7795 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da D'MB NT IA, nato a [...] il primo gennaio 1949 avverso la sentenza n. 8528/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Napoli il 9 novembre 2021 visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza del 19 gennaio 2023 la relazione fatta dal Consigliere NA NN SA IL;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata;
udito l'avv. Sergio Cola, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 novembre 2021 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Noia il 4 ottobre 2016, riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti e sulla recidiva, ha rideterminato la pena inflitta ad NT NO D'RO in ordine al delitto di estorsione aggravato. 2. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: Penale Sent. Sez. 2 Num. 7795 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 19/01/2023 2.1 erronea applicazione della legge e omessa motivazione in ordine agli elementi essenziali del delitto contestato. La Corte di appello avrebbe trascurato di considerare che l'imputato aveva riferito alla persona offesa la frase "il debito non ce l'hai con me ma con LE SO, poiché ciò gli era stato chiesto dal figlio, come dal medesimo imputato dichiarato nel corso dell'udienza di appello e come comprovato dal fatto che era stato PP, cioè il figlio dell'imputato, a gestire l'esecuzione dei lavori del fabbricato. La frase, sopra richiamata, renderebbe evidente il difetto della consapevolezza dell'imputato di concorrere nella realizzazione di una condotta estorsiva. Peraltro, la Corte di secondo grado avrebbe trascurato di valutare che il mancato pagamento della fornitura di calcestruzzo sarebbe avvenuto non per effetto di un'intimidazione ma per una scelta della persona offesa, come confermato dal teste IO Pizzi;
2.2 erronea applicazione della legge e vizi della motivazione per essere stata ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991 (ora 416 bis.1 cod. pen.), nonostante la persona offesa non avesse subito alcuna intimidazione e non vi fosse stata la volontà dell'imputato di agevolare una qualsiasi attività dell'associazione mafiosa;
2.3 erronea applicazione della legge e vizi della motivazione, per essere stata considerata dalla Corte territoriale, nel giudizio di comparazione tra circostanze, la recidiva, che, invece, era stata esclusa dal giudice di primo grado, e per non avere la menzionata Corte motivato sulle ragioni della non ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla residua e contestata aggravante bilanciabile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato solo con riguardo al giudizio di comparazione delle circostanze ed è inammissibile nel resto. 2. Il primo motivo non è consentito. Sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, considerate attendibili sia intrinsecamente che estrinsecamente, essendo del tutto logiche, precise e complete, nonché confortate dagli elementi acquisiti, quali le testimonianze dei soggetti escussi e la sentenza irrevocabile, pronunciata nei confronti di IC SO, la Corte d'appello, al pari del primo giudice, ha ritenuto accertato che, negli anni 2004 - 2005, IC SO, figlio del boss LE, si era presentato con un amico, tale PP D'RO (figlio dell'odierno imputato), da Natale NA e gli aveva chiesto di mettersi a disposizione per D'MB, a cui occorreva una fornitura di calcestruzzo per la costruzione di un fabbricato a Noia. Natale NA, dopo avere effettuato la fornitura di calcestruzzo per un importo di circa 40.000,00 euro e aver emesso la fattura a nome della proprietaria ) 1 2 dell'immobile (la moglie dell'imputato), aveva chiesto il pagamento dovuto ma l'imputato gli aveva detto che se la doveva vedere con LE SO, non avendo il credito con lui ma con il menzionato SO. NA, intimorito dalla caratura criminale del SO, aveva rinunciato alla propria pretesa creditoria. Ricostruita in tal modo la vicenda, la Corte d'appello ha ritenuto integrato il delitto di estorsione in tutti gli elementi, essendo la persona offesa stata costretta a rinunciare a un suo credito per una inequivocabile pressione intimidatoria, esercitata dall'imputato nel fare riferimento a un esponente di spicco di una nota associazione mafiosa. La Corte d'appello, con specifico riferimento all'elemento psicologico, ha precisato che il dolo era provato dal fatto che l'imputato era consapevole che la persona offesa avrebbe rinunciato da quel momento in poi a riscuotere il pagamento. 2.1 Siffatte argomentazioni sfuggono a ogni rilievo censorio. Premesso che il patrimonio non è un insieme di beni materiali, ma un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, unificati dalla legge in considerazione dell'appartenenza al medesimo soggetto, questa Corte (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Rv. 270209 - 01) ha già avuto modo di affermare che qualsiasi situazione possa incidere negativamente sull'assetto economico di un individuo, comprese la delusione di aspettative e chances future di arricchimento o di consolidamento dei propri interessi, è destinata a rientrare nel concetto di danno di cui all'art. 629 cod. pen.. Se, dunque, il danno, rilevante per la sussistenza del delitto di estorsione, può consistere anche in perdita di chances, a fortiori, nel caso in esame, deve ritenersi concretizzato il menzionato elemento costitutivo, atteso che - a fronte dell'avvenuta fornitura di calcestruzzo - era già sorto il diritto della persona offesa a ottenere il pagamento del relativo corrispettivo e tale legittima pretesa non è stata soddisfatta dall'imputato. 2.2 Del pari, deve ritenersi sussistente la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, la quale, oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (ex multis: Sez. 2, n. 11922/13 del 12/12/2012, Rv. 254797 - 01). Circostanza verificatasi nella specie, essendo risultato accertato che la persona offesa aveva rinunciato a pretendere il corrispettivo dovutole perché intimorita dalla caratura criminale del boss, il cui nome era stato evocato dall'imputato. 3 2.3 Giova precisare che la doglianza del ricorrente secondo cui la Corte territoriale non avrebbe considerato che l'imputato avrebbe detto alla persona offesa che se la doveva vedere con suo figlio e con SO, non coglie nel segno. In proposito è necessario, innanzitutto, ribadire che il giudice del merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis: Sez. 4, n. 26660 del 13 maggio 2011, Caruso e altro, Rv. 250900). Nel caso in esame, deve allora osservarsi che la Corte territoriale ha valutato tutte le deduzioni difensive ma - a fronte delle dichiarazioni dell'imputato - ha ritenuto prevalenti quelle della persona offesa, la cui attendibilità ha valutato positivamente, al pari del primo giudice. 2.4 Alla luce di quanto precede deve allora affermarsi che il ricorrente, sia pure formalmente evocando travisamenti delle prove e vizi della motivazione, ha sollecitato una diversa interpretazione delle dichiarazioni dei testi e un diverso giudizio di attendibilità, formulato dal collegio del merito, ma con il ricorso per cassazione non sono deducibili quei rilievi che, sia pure sotto la formale "insegna" della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, sono in effetti tesi a sollecitare una rivalutazione delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda sub iudice diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato, sospingendo questa Corte a un sindacato eccentrico rispetto al giudizio di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell'insussistenza di vizi logici, ictu ()cui/ percepibili (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 3. Il secondo motivo è privo di specificità. Nel commettere l'estorsione è stato evocato il nome di un appartenente ad un'associazione mafiosa e questa Corte (Sez. 2, n. 39424 del 9/9/2019, Rv. 277222-01) è ferma nel ritenere che ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad un'associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune. 4 4. E' fondato, invece, il terzo motivo. Nel rideterminare la pena e, in particolare, nel ritenere le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, la Corte d'appello non ha considerato che il giudice di primo grado aveva escluso la recidiva. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al bilanciamento ex art. 69 cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che effettuerà il giudizio di comparazione tenendo conto dell'esclusione della recidiva. 5. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. deve essere dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al bilanciamento ex art. 69 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, udienza del 19 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi ente_
udita nell'udienza del 19 gennaio 2023 la relazione fatta dal Consigliere NA NN SA IL;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata;
udito l'avv. Sergio Cola, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 novembre 2021 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Noia il 4 ottobre 2016, riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti e sulla recidiva, ha rideterminato la pena inflitta ad NT NO D'RO in ordine al delitto di estorsione aggravato. 2. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: Penale Sent. Sez. 2 Num. 7795 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 19/01/2023 2.1 erronea applicazione della legge e omessa motivazione in ordine agli elementi essenziali del delitto contestato. La Corte di appello avrebbe trascurato di considerare che l'imputato aveva riferito alla persona offesa la frase "il debito non ce l'hai con me ma con LE SO, poiché ciò gli era stato chiesto dal figlio, come dal medesimo imputato dichiarato nel corso dell'udienza di appello e come comprovato dal fatto che era stato PP, cioè il figlio dell'imputato, a gestire l'esecuzione dei lavori del fabbricato. La frase, sopra richiamata, renderebbe evidente il difetto della consapevolezza dell'imputato di concorrere nella realizzazione di una condotta estorsiva. Peraltro, la Corte di secondo grado avrebbe trascurato di valutare che il mancato pagamento della fornitura di calcestruzzo sarebbe avvenuto non per effetto di un'intimidazione ma per una scelta della persona offesa, come confermato dal teste IO Pizzi;
2.2 erronea applicazione della legge e vizi della motivazione per essere stata ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991 (ora 416 bis.1 cod. pen.), nonostante la persona offesa non avesse subito alcuna intimidazione e non vi fosse stata la volontà dell'imputato di agevolare una qualsiasi attività dell'associazione mafiosa;
2.3 erronea applicazione della legge e vizi della motivazione, per essere stata considerata dalla Corte territoriale, nel giudizio di comparazione tra circostanze, la recidiva, che, invece, era stata esclusa dal giudice di primo grado, e per non avere la menzionata Corte motivato sulle ragioni della non ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla residua e contestata aggravante bilanciabile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato solo con riguardo al giudizio di comparazione delle circostanze ed è inammissibile nel resto. 2. Il primo motivo non è consentito. Sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, considerate attendibili sia intrinsecamente che estrinsecamente, essendo del tutto logiche, precise e complete, nonché confortate dagli elementi acquisiti, quali le testimonianze dei soggetti escussi e la sentenza irrevocabile, pronunciata nei confronti di IC SO, la Corte d'appello, al pari del primo giudice, ha ritenuto accertato che, negli anni 2004 - 2005, IC SO, figlio del boss LE, si era presentato con un amico, tale PP D'RO (figlio dell'odierno imputato), da Natale NA e gli aveva chiesto di mettersi a disposizione per D'MB, a cui occorreva una fornitura di calcestruzzo per la costruzione di un fabbricato a Noia. Natale NA, dopo avere effettuato la fornitura di calcestruzzo per un importo di circa 40.000,00 euro e aver emesso la fattura a nome della proprietaria ) 1 2 dell'immobile (la moglie dell'imputato), aveva chiesto il pagamento dovuto ma l'imputato gli aveva detto che se la doveva vedere con LE SO, non avendo il credito con lui ma con il menzionato SO. NA, intimorito dalla caratura criminale del SO, aveva rinunciato alla propria pretesa creditoria. Ricostruita in tal modo la vicenda, la Corte d'appello ha ritenuto integrato il delitto di estorsione in tutti gli elementi, essendo la persona offesa stata costretta a rinunciare a un suo credito per una inequivocabile pressione intimidatoria, esercitata dall'imputato nel fare riferimento a un esponente di spicco di una nota associazione mafiosa. La Corte d'appello, con specifico riferimento all'elemento psicologico, ha precisato che il dolo era provato dal fatto che l'imputato era consapevole che la persona offesa avrebbe rinunciato da quel momento in poi a riscuotere il pagamento. 2.1 Siffatte argomentazioni sfuggono a ogni rilievo censorio. Premesso che il patrimonio non è un insieme di beni materiali, ma un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, unificati dalla legge in considerazione dell'appartenenza al medesimo soggetto, questa Corte (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Rv. 270209 - 01) ha già avuto modo di affermare che qualsiasi situazione possa incidere negativamente sull'assetto economico di un individuo, comprese la delusione di aspettative e chances future di arricchimento o di consolidamento dei propri interessi, è destinata a rientrare nel concetto di danno di cui all'art. 629 cod. pen.. Se, dunque, il danno, rilevante per la sussistenza del delitto di estorsione, può consistere anche in perdita di chances, a fortiori, nel caso in esame, deve ritenersi concretizzato il menzionato elemento costitutivo, atteso che - a fronte dell'avvenuta fornitura di calcestruzzo - era già sorto il diritto della persona offesa a ottenere il pagamento del relativo corrispettivo e tale legittima pretesa non è stata soddisfatta dall'imputato. 2.2 Del pari, deve ritenersi sussistente la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, la quale, oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (ex multis: Sez. 2, n. 11922/13 del 12/12/2012, Rv. 254797 - 01). Circostanza verificatasi nella specie, essendo risultato accertato che la persona offesa aveva rinunciato a pretendere il corrispettivo dovutole perché intimorita dalla caratura criminale del boss, il cui nome era stato evocato dall'imputato. 3 2.3 Giova precisare che la doglianza del ricorrente secondo cui la Corte territoriale non avrebbe considerato che l'imputato avrebbe detto alla persona offesa che se la doveva vedere con suo figlio e con SO, non coglie nel segno. In proposito è necessario, innanzitutto, ribadire che il giudice del merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis: Sez. 4, n. 26660 del 13 maggio 2011, Caruso e altro, Rv. 250900). Nel caso in esame, deve allora osservarsi che la Corte territoriale ha valutato tutte le deduzioni difensive ma - a fronte delle dichiarazioni dell'imputato - ha ritenuto prevalenti quelle della persona offesa, la cui attendibilità ha valutato positivamente, al pari del primo giudice. 2.4 Alla luce di quanto precede deve allora affermarsi che il ricorrente, sia pure formalmente evocando travisamenti delle prove e vizi della motivazione, ha sollecitato una diversa interpretazione delle dichiarazioni dei testi e un diverso giudizio di attendibilità, formulato dal collegio del merito, ma con il ricorso per cassazione non sono deducibili quei rilievi che, sia pure sotto la formale "insegna" della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, sono in effetti tesi a sollecitare una rivalutazione delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda sub iudice diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato, sospingendo questa Corte a un sindacato eccentrico rispetto al giudizio di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell'insussistenza di vizi logici, ictu ()cui/ percepibili (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 3. Il secondo motivo è privo di specificità. Nel commettere l'estorsione è stato evocato il nome di un appartenente ad un'associazione mafiosa e questa Corte (Sez. 2, n. 39424 del 9/9/2019, Rv. 277222-01) è ferma nel ritenere che ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad un'associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune. 4 4. E' fondato, invece, il terzo motivo. Nel rideterminare la pena e, in particolare, nel ritenere le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, la Corte d'appello non ha considerato che il giudice di primo grado aveva escluso la recidiva. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al bilanciamento ex art. 69 cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che effettuerà il giudizio di comparazione tenendo conto dell'esclusione della recidiva. 5. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. deve essere dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al bilanciamento ex art. 69 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, udienza del 19 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi ente_