Sentenza 14 gennaio 2009
Massime • 1
Non è causa di legittimo impedimento a comparire in giudizio la mera ospitalità dell'imputato in una struttura terapeutica di recupero per tossicodipendenti.
Commentario • 1
- 1. Truffa: qual è la differenza con la rapina?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Il criterio differenziale tra il delitto di rapina mediante minaccia e quello di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario consiste nel diverso modo in cui viene prospettato il danno, sicché si ha truffa aggravata quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di rapina mediante minaccia quando il danno viene prospettato come certo e sicuro, ad opera del reo o di altri ad esso collegati, di modo che l'offeso è posto nella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2009, n. 6241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6241 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 14/01/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 82
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 28127/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA LU, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna in data 11.04.2008 che, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la condanna alla pena di anni 1 di reclusione e L.
4.000.000 di multa inflittale nel giudizio di primo grado quale colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e le ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in Pubblica Udienza la relazione del Consigliere Dott. Teresi Alfredo;
Sentito il PM nella persona del PG Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 27.09.2000 il Tribunale di Bologna, concesse le attenuanti generiche, condannava VA LU alla pena di un anno di reclusione L.
4.000.000 di multa quale colpevole di avere detenuto a fini di spaccio grammi 8,2 di hashish e cinque pastiglie di ecstasy.
Con sentenza 18.05.2001 la Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza impugnata dall'imputata, assolveva costei perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Su ricorso del PG, questa Corte, con sentenza in data 22.02.2005, annullava la suddetta sentenza per mancanza di motivazione. Con sentenza 11.04.2008 la Corte d'Appello di Bologna, giudicando in sede di rinvio, concedeva all'VA il beneficio della sospensione della pena confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputata eccependo la nullità della sentenza d'appello per essere stata rigettata l'istanza di rinvio dell'udienza con cui si adduceva il suo assoluto impedimento a comparire perché il suo allontanamento dalla comunità in cui dimorava avrebbe portato serie conseguenze in merito al programma in corso.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
Il collocamento dell'imputata in una comunità di recupero per tossicodipendenti correttamente è stato ritenuto insufficiente a integrare, da solo, l'impossibilità assoluta a comparire di cui all'art. 486 c.p.p.. Infatti, non è legittimamente impedito a comparire in giudizio l'imputato ospitato in una struttura di recupero che volontariamente scelga di non presenziare al giudizio d'appello nella soggettiva impressione che ciò inciderebbe negativamente sullo svolgimento del programma rieducativo.
In tal senso si è espressa questa Corte che ha affermato che "in tema di contumacia dell'imputato, la condizione di ospite presso una libera comunità terapeutica non realizza un legittimo impedimento a comparire in giudizio, sicché è legittima in tal caso la dichiarazione di contumacia dello stesso" (Cassazione Sezione 2^ n. 7172/2006, Andreocci, RV. 233153). Insussistenza del dedotto impedimento a comparire, è stata, quindi, ritenuta con adeguata motivazione immune da vizi logici e giuridici, sicché correttamente è stato ritenuto che non fosse assoluto l'addotto impedimento dell'imputatela intervenire nel giudizio d'appello.
Per l'inammissibilità del ricorso grava sulla ricorrente l'onere delle spese del procedimento e del versamento alla Cassa delle Ammende di una somma che è equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 14 gennaio 2008. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2009