Cass. pen., sez. II, sentenza 31/01/2017, n. 18712
CASS
Sentenza 31 gennaio 2017

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Massime1

In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta avanzata dall'imputato che ha già usufruito del beneficio in relazione a precedente condanna, implica il consenso alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte territoriale che, accogliendo la richiesta dell'imputato contenuta nell'atto di appello, aveva concesso il beneficio subordinandolo alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, osservando come la non opposizione allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità fosse da ritenersi implicitamente espressa nella stessa richiesta dell'interessato).

Commentario1

  • 1Patteggiamento e obblighi connessi al beneficio
    Alberto Sagna · https://www.filodiritto.com/ · 14 gennaio 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 31/01/2017, n. 18712
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18712
Data del deposito : 31 gennaio 2017

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