Sentenza 31 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta avanzata dall'imputato che ha già usufruito del beneficio in relazione a precedente condanna, implica il consenso alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte territoriale che, accogliendo la richiesta dell'imputato contenuta nell'atto di appello, aveva concesso il beneficio subordinandolo alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, osservando come la non opposizione allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità fosse da ritenersi implicitamente espressa nella stessa richiesta dell'interessato).
Commentario • 1
- 1. Patteggiamento e obblighi connessi al beneficioAlberto Sagna · https://www.filodiritto.com/ · 14 gennaio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/01/2017, n. 18712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18712 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2017 |
Testo completo
18 712-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 31/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 194/2017 GIACOMO FUMU -Presidente - REGISTRO GENERALE MARCO MARIA ALMA N.23202/2016 STEFANO FILIPPINI - Rel. Consigliere - VINCENZO TUTINELLI ANNA MARIA DE SANTIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR PI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 23/03/2015 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2017, la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI Udito il Procuratore Generale in persona del MARIA GIUSEPPINA FODARONI ^che ha concluso per i gitt du ficos do Б RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata dal Tribunale di Lecce-sezione distaccata di Campi Salentina-con sentenza 8 novembre 2012 in ordine ai delitti di cui all'articolo 474 e 648 del codice penale riducendo la durata della pena accessoria inflitta e concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività per la durata di mesi una giorni 10. 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando i seguenti motivi di ricorso.
2.1. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione sulla sospensione condizionale della pena subordinata a lavori di pubblica utilità. Afferma il ricorrente che, stante la lieve entità del fatto, era possibile concedere nuovamente la sospensione condizionale senza alcun tipo di subordinazione.
3. Quanto alla non opposizione del condannato relativamente allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Corte d'appello ha presunto la non opposizione dello stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Questa Corte ha avuto modo di precisare che la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, avanzata dall'imputato che ha già usufruito del beneficio in relazione a precedente condanna implica l'implicito consenso alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo (Sez. 6, Sentenza n. 13894 del 04/03/2014 Rv. 259460).
3. Nel caso di specie, la specifica richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena è contenuta nell'atto di appello;
il giudice, nell'interpretare il contenuto della stessa impugnazione e della specifica richiesta della parte, ha correttamente ritenuto che trattandosi di sospensione condizionale concessa dopo che l'imputato aveva beneficiato in precedenza dello stesso istituto - ai sensi del secondo comma dell'articolo 165, sussisteva l'obbligo di condizionare il beneficio medesimo al risarcimento del danno ovvero lo svolgimento di lavori di pubblica utilità. Trattandosi di obbligo imposto dalla legge, è corretta la deduzione del giudice per cui doveva ritenersi che l'imputato avesse chiesto la sospensione condizionale negli unici termini in cui la medesima sospensione condizionale risultava concedibile. 6 2 5 Ne consegue che il consenso allo svolgimento di lavori di pubblica utilità doveva intendersi presente nella stessa richiesta di sospensione condizionale avanzata in appello.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017 Il Consigliere estensore Presidente (Giacomo Fumu) (Vincenzo Futinelli) DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 14 APR. 2017 H Cancerere IL diziario D A M CA Fensionerio MANGEMI E R P ZI O Ang N E 35