Sentenza 13 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/05/2002, n. 6863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6863 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
E A L N L 3 O I E Z D CORTE SUPR0 686 3/ 0 2 A 9 " R 7 T . 1 T S I 3 R REPUBBLICA ITALIANA G . A ' E N L R L 7 8 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E A 9 D D 1 - I E 5 S T N N Oggetto E E E S S G I OPPOSIZIONE E SEZIONE IMA CIVILE G " A A E L SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1399/00 Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere 19436 Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Cron. - Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. Dott. Onofrio FITTIPALDI Ud. 08/02/2002 Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SAVONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, 1 l'Avvocato GIORGIO NATALI, rappresentato epresso difeso dall'avvocato GABRIELE DI CERBO, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente -
contro
LEASING SPA, in persona del legale LIGURE elettivamente domiciliatorappresentante pro tempore, in ROMA VIA BOEZIO 6, presso l'avvocato ETTORE 2002 PAPARAZZO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DANTE MIRENGHI e RAFFAELLA FEMIA, giusta 303 mandato in calce alla copia del ricorso;
controricorrente
contro
PREFETTURA DI SAVONA;
intimata avverso la sentenza n. 132/99 del Tribunale di SAVONA, depositata il 28/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8/02/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il resistente, 1'Avvocato Mirenghi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1 La Ligure Leasing s.p.a., con ricorso 1 dicembre propose opposizione avverso la comunicazione di 1998, iscrizione a ruolo n. 8017977 relativa a sanzioni per violazioni del codice della strada accertate dalla po- lizia municipale del Comune di Savona. Instauratosi il contraddittorio con il Comune di Savona, il Tribunale di Savona, sentenza depositata il 28 giugno 1999, notificata il 9 novembre 1999, acco- glieva l'opposizione ritenendo tardiva l'iscrizione a 2 ruolo ai sensi dell'art. 17 del d. P. R. n. 602 del 1973 . Avverso la sentenza il Comune di Savona ha propo- sto ricorso a questa Corte con atto notificato alla controparte il 7 gennaio 2000. La Ligure Leasing s.p.a. resiste con controricorso notificato il 16 febbraio 2000. Il Comune di Savona ha anche depositato memoria. Motivi della decisione 1 Con il ricorso si denunciano: a) la violazione dell'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973; b) l'omessa applicazione dell'art. 23 del d.P.R. n. 46 del 1999. In relazione al primo profilo si deduce che l'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 non é applicabile alla iscrizione a ruolo delle pene pecuniarie relative a violazioni del codice della strada, ma solo alla esa- zione delle imposte sui redditi. In relazione al secon- do profilo si deduce che l'art. 23 del d. lgs. 26 feb- come tale braio 1999, n. 46, con norma interpretativa ha espressamente statui- applicabile retroattivamente - to l'applicabilità di detto art. 17, nel testo da esso in materia di imposte sui sostituito, esclusivamente redditi ed IVA. 2 Il ricorso é fondato. La giurisprudenza di questa Corte è ormai consoli- 3 data nel senso che in tema di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative il richiamo contenuto nell'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e nell'art. 206 del codice della strada, che a sua volta richiama l'art. 27 al procedimento per la riscossione delle somme dovute in base alle norme relative alla esazione delle imposte dirette, non ricomprende l'art. 17 del d. P. R. n. 602 del 1973 e non rende dunque applicabile la decadenza prevista da tale norma a detta riscossione (Cass. 5 maggio 2000, n. 5672; 19 aprile 2000, n. 5071; 23 novembre 1999, n. 1299). Al riguardo questa Corte ha osservato che l'art. 206 del codice della strada e l'art. 27 della legge n. 689 del 1981 non rinviano alle singole disposizioni del d. P. R. n. 602 del 1973 (applicabile alla fattispecie ratione temporis essendo essa anteriore all'entrata in vigore del d.lgsl. n. 46 del 1999), ma al sistema di esazione delle imposte dirette, nei limiti in cui le sue norme non debbano intendersi implicitamente esplicitamente derogate dalla specificità della disci- plina della materia. Da tale principio si tratta la conseguenza che del d.p.R. n. 602la 17decadenza prevista dall'art. del 1973 non sia applicabile alla materia de qua, in quanto la materia della formazione e trasmissione dei 4 ruoli ha ricevuto dagli artt. 27 della legg e n. 689 del 1981 e 206 del codice della strada una specifica disci- plina, che individua le autorità che predispongono i ruoli e prevede che, una volta formati, essi siano tra- smessi all' Intendente di finanza competente che li dà in carico all'esattore. La disciplina speciale prevale su quella generale e la mancanza della previsione di un termine per la formazione e la consegna dei ruoli im- plica una voluntas legis di non porre alcun termine di decadenza in materia, fermo restando il termine di pre- scrizione previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981. Per altro verso la lettura dell'art. 17 consente di rilevare la estraneità della materia in questione alle varie fattispecie in esso enunciate, alle quali si riferiscono i termini per la iscrizione a ruolo, fatti- specie tutte estranee alla materia de qua. Alla stregua di queste considerazioni il motivo deve essere ritenuto fondato in relazione al primo pro- filo, ancorchè non possa riconoscersi all'art. 23 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 carattere interpretativo del testo dell'art. 17 vigente prima della sua entrata applicabile alla fattispecie ratione tempo- in vigore ris, concernendo essa una iscrizione a ruolo avvenuta - in quanto, avendo l'art. 6 di tale d. lgs. nel 1998 5 sostituito il previgente testo dell'art. 17, la inter- pretazione autentica contenuta nell'art. 23 (che ne li- mita l'applicazione alle imposte sui redditi e sul va- lore aggiunto) é espressamente riferita solo alla nuova normativa. Ne deriva che, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata, e decidendosi la causa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., l'opposizione, fondata sull'unico motivo della tardiva iscrizione a ruolo, va rigettata in forza del principio affermato al riguardo in questa sede. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spe- se dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e Dichiara dedidendo nel merito rigetta l'opposizione. compensate le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il giorno 8 febbraio 2002, nella camera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore E A N L L O I Francesco Felicetti E Mario Delli Priscoli Z D W elli n " A 7 R 9 1 T . 3 S T I . R G N A E ' 7 L R 6 CORTE SUPREMADI CASSAZIONECORTE L IL CANCER 9 A E 1 - D D Appre ann Prima S 5 - I E 3 S T N Depos i E N E E G S 11 13/05/2002U S G I E E " A L IL CANCELLIERE