Sentenza 15 gennaio 2002
Massime • 1
Gli effetti del negozio di accertamento stipulato dal soggetto danneggiato con il rappresentante dell'assicurazione (con il quale il danno viene sottoposto a valutazione e quantificato in una somma di danaro che diviene l'oggetto di un rapporto obbligatorio autonomo derivante dal negozio che sostituisce quello dell'obbligazione "ex delicto") si estendono anche all'assicurato; l'atto si configura come contratto a favore di terzo, considerato che ricorre l'indicata figura contrattuale quando le parti attribuiscono una potestà o comunque un vantaggio giuridicamente apprezzabile al terzo, che lo acquista, pur senza aver partecipato direttamente o indirettamente alla stipulazione, in forza del contratto intercorso tra altri e non in virtù della sua accettazione, la quale ha l'unico effetto, anche se resa in forma tacita, di rendere definitiva l'obbligazione, ove intervenga prima dell'eventuale revoca dello stipulante.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2002, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere -
Dott. Maria Margherita CHIARINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE ER AN VED AS, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CRIMI, difesa dall'avvocato ALBERTO TALAMONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CI LI, RA VI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO PETRETTI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato MARIO TRAVAGLIA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 863/98 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 17/12/97 e depositata il 27/03/98 (R.G. 2128/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Alessio PETRETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NZ GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del 1° motivo e l'accoglimento del 2°.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
De BE VA ved. TT convenne innanzi al tribunale di Busto Arsizio ER LL e AN NZ, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni causati ad alcuni manufatti di sua proprietà dal secondo nel corso di lavori di sbancamento eseguiti sotto la direzione del primo.
I convenuti si difesero, sostenendo che i lavori erano stati eseguiti da altra impresa e che i danni erano stati quantificati in lire 2.500.000.
Il tribunale, previo espletamento di consulenza tecnica, condannò il AN al pagamento della somma di lire 20.018.625.
La Corte di appello di Milano, con sentenza resa il 17.12.1997, ridusse la condanna a lire 2.500.000, ma la estese al ER, compensando le spese del doppio grado.
Sui punti ancora in discussione la corte ha motivato come segue. L'atto di "accertamento conservativo", a mezzo del quale la De BE si è obbligata ad accettare la somma di lire 2.500.000 a tacitazione di ogni sua pretesa, spiega efficacia nei confronti del AN, ancorché stipulato da incaricato dell'assicurazione, costituendo pattuizione in favore dello stesso, il quale ha dichiarato di volerne profittare;
le spese vanno compensate per la duplice ragione che l'appello è stato accolto solo in parte e l'atto di cui sopra non è stato prodotto, come avrebbe potuto, in primo grado.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la De BE sulla base di due motivi;
hanno resistito con controricorso il ER ed il AN, i quali hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente sostiene che la corte di merito ha erroneamente attribuito rilevanza ed efficacia al documento prodotto in grado di appello, non contenendo lo stesso ne' accettazione ne' transazione circa la misura del danno, bensì semplice adesione alla valutazione del perito dell'assicurazione.
Il motivo è infondato.
Aggirando l'ostacolo della cosiddetta tipicità delle cause, la giurisprudenza ha da tempo ammessa la fattispecie del negozio di accertamento (Cass. 15.1.1970, n. 84; Cass. 30.6.1969, n. 2374). Sul piano causale tale negozio è connotato dall'eliminazione dell'incertezza di situazioni o rapporti preesistenti attraverso la precisazione dell'essenza, del contenuto e degli effetti di essi senza la creazione di vincoli obbligatori o effetti nuovi. Il riflesso dell'efficacia della fattispecie accertativa sulla situazione preesistente, cui è collegata da intimo nesso, è che tale situazione trova la propria regolamentazione nella fonte originaria, nei limiti di contenuto e con l'area di efficacia delineati dalla fonte nuova, la quale si giustappone alla prima senza estinguerla (Cass. 27.5.1971, n. 1572). Questa Corte ha ravvisato una fattispecie accertativa nell'accordo relativo alla definizione dell'entità del danno, spiegando che tale accordo realizza la liquidazione convenzionale del danno per mezzo di un negozio avente funzione dispositiva, con il quale il danno viene sottoposto a valutazione e quantificato in una somma di denaro, che diviene l'oggetto di un rapporto obbligatorio autonomo derivante dal negozio, che sostituisce quello dell'obbligazione ex delicto (Cass. 15.7.1982, n. 4161). Lo schema negoziale utilizzato dalla sentenza impugnata per ricondurre alla sfera giuridica del AN (con coinvolgimento del ER) gli effetti del negozio di accertamento, stipulato dalla danneggiata e dal rappresentante dell'assicuratore, è il contratto a favore di terzo;
tale utilizzazione è corretta, considerato che ricorre l'indicata figura contrattuale quando le parti attribuiscono una potestà o, comunque, un vantaggio giuridicamente apprezzabile al terzo che lo acquista , pur senza avere partecipato direttamente o indirettamente alla stipulazione in forza del contratto stipulato da altri e non in virtù della sua accettazione, la quale ha l'unico effetto di rendere definitivo l'acquisto ove intervenga prima dell'eventuale revoca da parte dello stipulante, (Cass. 6.7.1983, n. 4562) e tenuto conto che la volontà di attribuire al terzo il diritto, la potestà o il vantaggio giuridicamente rilevante, ove, come nella specie, manchi una dichiarazione espressa, si può ritenere sulla base dell'interesse delle parti contraenti alla stipulazione vantaggiosa per il terzo, qui sicuramente ricorrente (Cass. 7.2.1972, n. 294). È pure destituito di fondamento il secondo motivo, con il quale la ricorrente si lamenta della compensazione delle spese, sostenendo che la motivazione concernente il punto è contraddittoria. Il sindacato che viene, quindi, richiesto alla Corte è sulla motivazione ed esso si conclude sfavorevolmente per la ricorrente. La sentenza impugnata in realtà contiene in ordine alla compensazione delle spese una motivazione esplicita ed una implicita: quella esplicita è che l'appello non è stato accolto interamente e l'accordo relativo al danno è stato prodotto solo nel giudizio di secondo grado;
quella implicita è che la domanda risarcitoria ha ricevuto accoglimento parziale, essendo stato il danno liquidato nella misura fissata nell'accordo, di gran lunga inferiore a quella richiesta;
entrambe le motivazioni sono corrette sul piano logico-giuridico.
Il ricorso va, pertanto, rigettato;
sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 9 luglio 2001. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2002