Sentenza 22 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/06/2001, n. 8570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8570 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
66819 E * RG DA LO 0 2 8570/01 5 Ce N 8 .. IO 9 1 N / Z - /4 A B R 6 2 T . . L IS L R .R A .P A . E D N B T U A VANTIMIDA L N B T E I E 1 S R 3 I E T 1 A : 1 REPUBBLICA ITALIANA RG. N. 20449/99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rep. GRON. 19603 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 26/01/2001 - Presidente - Giovanni OLLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Consigliere - Enrico ALTIERI UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Mario CICALA -> dal Sig.
5.240 Antonio MERONE V per diritti L.300s il 26-06-04 rel. >> Antonino DI BLASI IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: Tributi - IVA Mancata consegna copia sul ricorso n. 20449/99 R.G. proposto da ricorso primo grado all'Ufficio. AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro in carica, per legge difesa e rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è legalmente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, - Ricorrente- contro ава DE IS LUIGI, residente in [...], Valle S. Marco, non costituito
- Intimato -
per la cassazione della sentenza n. 546/5/97, resa dalla Commissione CANCELLERIA Tributaria Regionale di Potenza, Sez. 5, in data 17-10-1997, depositata il 4- 9-1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 gennaio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE N. 66819 2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito l'Avv. Giacobbi dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti che ha concluso per l'accoglimento del primo e l'assorbimento del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE secondo motivo del ricorso. Richiesta copia studio PSOA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO dal Sig. Sulla base di processo verbale di constatazione, redatto dal proprio nucleo per diritti L. operativo, l'Ufficio IVA di Potenza emetteva avviso di accertamento IL CANCELLIERE induttivo prot. n. 555 a carico di De BO GI, esercente attività estrattiva LIRE 1500 in Acerenza, con il quale, relativamente all'anno 1989, elevava il volume di CANCELLERIA affari, dichiarato in L. 530.000.000, a L. 610.998.000, recuperando la maggiore imposta di L. 10.951.000 ed irrogando le sanzioni. Avverso tale atto, notificato il 16/11/1990, il contribuente proponeva ricorso, 0402961 che veniva accolto dalla Commissione Tributaria di primo grado di Potenza, LIRE 1500 CANCELLERIA giusta sentenza 14-4-1994, nella considerazione dell'insussistenza dei presupposti per il ricorso all'accertamento induttivo ex art. 55 D.P.R. n. 11 633/72, e, comunque, dell'infondatezza nel merito della maggiore pretesa del fisco. 040 L'Ufficio interponeva appello censurando la decisione di primo grado per non aver dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per mancato invio all'Ufficio della relativa copia e per non aver riconosciuto la legittimità CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dell'avviso di accertamento induttivo. Rilasciata copia legalė La Commissione Tributaria Regionale di Potenza, con la sentenza in epigrafe al Sig. DE BONTS per diritti 6.20+ 23 indicata, rigettava l'impugnazione. il 1.2 MAR. 2002 ✓ IL CANCELLIERG DIRITTI D 2 ARA NA 3 Il Ministero delle Finanze, con ricorso notificato il 2-4/11/1999, ha chiesto la cassazione della decisione di appello, con due mezzi. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo la decisione di appello viene censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 17 del DPR n. 636/72 ed 8 del DPR n.799/81, in relazione all'art. 360 n.ri 3 e 5 C.p.C.. Il denunciato errore di diritto viene ricollegato al mancato invio all'Ufficio di copia dell'originario ricorso ed agli effetti sananti riconosciuti dai giudici di merito, alla circostanza che l'Ufficio, in primo grado, si era costituito in giudizio, così assicurando la regolarità del contraddittorio. L'Amministrazione ricorrente sostiene che il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile e che nessuna sanatoria poteva essere correlata alla costituzione dell'Ufficio, in quanto l'invio del ricorso all'Amministrazione non rappresenta una forma di integrazione della vocatio in ius, ma integra un adempimento indispensabile per impedire la definitività dell'accertamento. скри La censura è fondata. L'art. 17 del DPR 26-10-1972 n.636, nel testo sostituito dall'art. 8 del DPR 3-11-1981 così disponeva: "Il ricorso è proposto mediante consegna o spedizione, in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento, dell'originale alla Segreteria della Commissione Tributaria e di una copia in carta semplice all'Ufficio Tributario". Questa Corte ha già avuto modo di esaminare la problematica relativa alle conseguenze del mancato invio della copia del ricorso all'Ufficio, $. 3 ☐ pervenendo all'affermazione del principio, ormai consolidato, secondo il quale tanto l'esemplare del ricorso diretto alla Commissione, quanto quello diretto all'Ufficio devono essere consegnati o spediti nel perentorio termine di sessanta giorni a pena di inammissibilità. (Cass. n. 7235/2000; 6212/2000; 207/2000; 5058/1999; 11663/1998). Questo Collegio condivide tale principio e non ravvisa ragioni per discostarsene nel presente giudizio, nella considerazione che l'invio della copia del ricorso all'Ufficio costituisca un adempimento essenziale per dare rilevanza giuridica all'impugnazione dell'accertamento e per impedire, quindi, che quest'ultimo diventi definitivo. In sostanza, se il ricorso non risulta portato all'attenzione dell'Ufficio, che nel giudizio tributario assume la veste di parte essenziale, mediante consegna o spedizione di copia, deve ritenersi che il rapporto processuale non si è mai costituito per radicale difetto del contraddittorio, venendo ricollegata la valida instaurazione del processo solo all'espletamento di entrambi gli adempimenti prescritti dall'art. 17 citato. Né, dall'avvenuta partecipazione al giudizio di primo grado, possono dedursi gli effetti ipotizzati dal giudice di appello, dal momento che la omessa consegna di copia del ricorso alla parte controinteressata implica l'impossibilità di poter ricondurre alla previsione della precitata norma, il mero deposito del ricorso stesso, essendo, quest'ultimo solo adempimento, improduttivo di effetti giuridici e, segnatamente, inidoneo a far ritenere validamente proposta l'impugnazione avverso l'avviso di accertamento e, quindi, ad impedirne la definitività e, d'altronde, a far considerare rispettato il principio del contraddittorio, non risultando l'atto portato a conoscenza della VENTIMILA I 11 parte interessata a contraddire entro il prescritto termine. Vertendosi in tema di nullità, rilevabile d'Ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 11-12-1999 n. 13876), la circostanza che l'Ufficio, in prime cure, si sia costituito senza sollevare eccezioni al riguardo, è irrilevante. Questa Corte, conclusivamente, ritiene, in applicazione dei dichiarati principi, di dover riconoscere ed affermare che l'omessa vocatio in ius, conseguente al mancato invio di copia del ricorso originario alla parte interessata a contraddire non ha consentito una valida instaurazione del contraddittorio, né impedito la definitività dell'accertamento e, pertanto, che il processo di che trattasi, irritualmente incardinato, non poteva proseguire, attesa l'inammissibilità del ricorso di primo grado. Il ricorso va, dunque, accolto, con assorbimento dell'ulteriore mezzo, e, per l'effetto, cassata l'impugnata sentenza e dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. mikes del giudizio. Sussistono giusti motivi per compensare le spese
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. Cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. compensa per inter in en ponti le spere E 6 5 8 N A 9 . O I 1 dell'entro pudzia. I N / R Z 4 - / Così deciso in Roma il 26 gennaio 2001. A A 6 B R T 2 . T . U L S R I L . Il Presidente B P A I G . . E R D B R Doty GiovaDott. Giovanni Olla T L A E A T I A D 1 I D R SEGUE Il Consigliere Relatore - Estensore S 3 E 1 N E T E T . S A DotDott. Antonino Blasi N N I E A M S E 5 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 GIU. 2001 IL CANCELLIERE C1 Oggi Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Զ Ա Ղ La Corte Superne didi In 12 203/03 rauza sibile il ricorso per e compense le spese Roma 17-9-03 A M E R P U S Cassazione con oroli. dichiare inammis revocasione di queste sentenze IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Antonella Fontana +