Sentenza 9 novembre 2005
Massime • 1
Il delitto di corruzione in atti giudiziari si perfeziona non solo quando il pubblico ufficiale riceve un'utilità per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, ma anche nell'ipotesi in cui accetta una retribuzione o una prestazione patrimoniale per compiere un atto del proprio ufficio; in tal caso l'accertamento del collegamento causale tra l'erogazione dell'utilità diretta ad alterare la dialettica processuale e l'atto del pubblico ufficiale è sufficiente ad integrare il reato, senza che sia necessario verificare se l'atto compiuto fosse o meno legittimo. (Fattispecie in materia di corruzione in atti giudiziari contestata ad un componente di un organo collegiale giurisdizionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2005, n. 44971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44971 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2005 |
Testo completo
1 71
REPUBBLICA ITALIANA 4497 1 /05 In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
VI Sezione penale composta dagli Ill.mi signori: Udienza pubblica 9 novembre 2005
Presidente dott. Raffaele Leonasi
Giangiulio Ambrosini Consigliere 66
R. G. n. 28286/04 66" Antonio Stefano Agrò
" Nicola Milo
£6 Carlo Di Casola Sent. n. 1377
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso promosso da GL CA contro la sentenza 5 dicembre 2003 della Corte
d'Appello di Perugia. Udita la relazione del Consigliere Antonio Stefano Agrò. Udito il PG. Aurelio Galasso che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Uditi per il CA gli avvocati Giosué Bruno Naso e Rosa Conti.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d'Appello di Perugia, confermando la decisione del Tribunale, ha ritenuto GL
CA, magistrato di sorveglianza, responsabile del reato di corruzione in atti giudiziari per aver ricevuto da FA AS, tramite assegno, la somma di diciotto milioni di lire onde favorire LU
AS, concedendogli la liberazione condizionale.
2. Ricorre il CA il quale, dopo aver premesso che la corruzione si consuma con la promessa di un atto illecito dietro dazione di denaro, osserva come la sentenza non abbia potuto accertare alcun collegamento funzionale tra la consegna dell'assegno e il provvedimento oggetto dell'asserito mercimonio. Al riguardo è stata rilevata un'anomalia nel fatto che il provvedimento sia intervenuto dopo nove mesi dall'istanza e in prossimità del pagamento, ma in realtà non si è svolta alcuna attività istruttoria per sincerarsi se il ritardo non fosse dovuto a ragioni obbiettive. La sentenza infatti ritiene che la “tempistica" induca a sospetto, ma non si avvede che si sarebbe dovuto considerare in
3. Con ulteriore motivo il CA si duole della mancata risposta al motivo di appello in ordine all'incidenza delle concesse attenuanti generiche, dato il trattamento sanzionatorio più mite riservato al coimputato FA AS.
Considerato in diritto
1. Si deve in primo luogo ricordare che la corruzione di cui all'art.319 ter c.p., delitto di cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile, si caratterizza rispetto alle altre figure di mercimonio di pubbliche funzioni in quanto diretta ad influire sulle sorti di un processo e, in ragione del richiamo contenuto nel primo comma della norma ai precedenti articoli 318 e 319, si perfeziona non solo quando il pubblico ufficiale riceva un'utilità per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, ma anche nel caso in cui lo stesso pubblico ufficiale accetti una retribuzione per compiere un atto d'ufficio. In quest'ultima eventualità la commercializzazione della funzione (a parte la possibile violazione dell'imparzialità cd “esterna", riconducibile all'art.318 c.p., quale per esempio quella relativa ai tempi della pratica) conferisce pur sempre al corruttore quanto meno un vantaggio psicologico nella vicenda giudiziaria, sotto il profilo della sicurezza della condotta del corrotto, e, in tal modo, altera anch'essa la normale dialettica processuale. Ne deriva, sul piano probatorio, che, per dimostrare la violazione dell'art.319 ter, è sufficiente accertare un collegamento causale tra l'erogazione dell'utilità diretta ad alterare la dialettica processuale e l'atto del pubblico ufficiale, senza che sia poi necessario verificare ulteriormente se l'atto compiuto fosse o meno legittimo, consono o meno al canone dell'opportunità.
2. E' perciò fuori luogo che nel ricorso si insista sulla circostanza che la liberazione condizionale era provvedimento collegiale e “quasi dovuto": secondo quanto s'è appena detto il delitto in esame può ben consumarsi anche per aver partecipato alla deliberazione quale componente di un collegio giurisdizionale ed espresso un voto legittimo, sol che tanto sia avvenuto in collegamento con una prestazione patrimoniale.
3. Nella specie, mancando una esplicita ammissione da parte degli imputati di aver dato l'assegno per ottenere la liberazione condizionale e di averlo ricevuto quale compenso del potere di sottoscriverla, i giudici di merito si sono correttamente avvalsi di indizi gravi, precisi e concordanti.
Hanno così rilevato che FA AS, titolare di una società finanziaria, assolvendo alla promessa fatta alla madre di occuparsi del fratello LU detenuto in semilibertà, si era recato, su sollecitazione di detto fratello e da lui accompagnato, dal giudice CA, presidente del collegio presso cui pendeva la domanda di liberazione condizionale;
che il giudice CA si trovava da tempo in precarie condizioni finanziarie, tanto da non poter provvedere con i mezzi ordinari al pagamento di una rata di mutuo;
che i colloqui tra il CA e il AS furono due, sempre alla presenza del fratello, ed ebbero ad oggetto proprio un piano finanziamento, essendo stato il AS perfettamente informato delle che tale finanziamento fu realizzato con un assegno di diciotto milioni di lire del 13 maggio 1991 da difficoltà del magistrato;
parte di FA AS e che il 15 giugno 1991 il CA, quale presidente-estensore, sottoscrisse il provvedimento di liberazione condizionale di LU AS;
che la restituzione della somma, che si dice pattuita per il maggio 1992 con interessi e spese, secondo le scritture societarie appare essere invece avvenuta soltanto nel 1996, in prossimità del fallimento della società finanziaria e senza che risultino corrisposti interessi.
4. Ora, in questa situazione, è certamente improntato a canoni di ordinaria ragionevolezza inferire che nella specie l'erogazione del denaro non era frutto di un regolare negozio di finanziamento da parte del AS. E ciò in quanto costui (pur a voler prestar fede alla tesi che avesse pattuito un prestito e non avesse piuttosto sborsato una somma simulandola contabilmente come un prestito) anche soltanto con il far credito al magistrato avrebbe gratificato di un'indebita utilità patrimoniale un CA, incapace, per il suo stato di decozione, di ottenere mutui da parte di terzi. poiché è inconcepibile che un soggetto per mestiere finanziatore si induca a concludere un altrimenti all'evidenza pessimo affare, una semplice massima di esperienza ha portato correttamente a concludere che nell'affare "del prestito" era stata anche dedotta l'unica posta negoziale in mano al giudice e cioè la situazione processuale di LU AS, sicché la liberazione di LU costituì per entrambi i contraenti il motivo comune determinante la prestazione patrimoniale. Il che è da considerare sufficiente per ritenere raggiunta la prova del reato di corruzione in atti giudiziari e superflue le ulteriori considerazioni della sentenza in esame circa i tempi di trattazione della pratica, gli sviluppi dei rapporti tra i AS e il giudice CA, il mancato pagamento degli interessi pattuiti.
5. Non sussiste poi difetto di motivazione sull'incidenza delle attenuanti generiche dato che la Corte d'Appello, richiamando espressamente la qualifica e le funzioni ricoperte dal CA, fa riferimento alla particolare intensità del dolo del ricorrente, oggetto di valutazione discrezionale.
6. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 9 novembre 2005
Il Presidente
Juny. B. 1 Depositato in Cancelleria
- 7 DIC. 2005 IL CANCELLIERE SUPER C1 IL CANCELLIERE C1 SUPER Lidia Scalia
Jeele Geel