Sentenza 21 aprile 2004
Massime • 1
La nullità del decreto di citazione a giudizio conseguente al mancato invito all'indagato a rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375 comma terzo cod. proc. pen., sussiste anche nell'ipotesi in cui il predetto sia già stato sottoposto ad interrogatorio in sede di convalida dell'arresto, ex art. 391 cod. proc. pen., stante la diversa finalità dei due istituti e atteso il fatto che il rinvio a giudizio può essere richiesto anche in riferimento a fatti di reato connessi, per i quali non fu operato l'arresto nella flagranza. Tale nullità va qualificata nullità a regime intermedio ai sensi degli artt. 178 lett.c) e 180 cod. proc. pen. e va tempestivamente dedotta all'udienza preliminare, altrimenti è sanata, dovendosi ritenere che l'imputato abbia manifestato l'intenzione di difendersi nel corso dell'udienza preliminare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2004, n. 26904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26904 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2004 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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