Sentenza 16 luglio 2002
Massime • 1
L'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli al confitente e ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, con la conseguenza che, in un rapporto processuale con pluralità di parti, l'interrogatorio non può essere deferito, da una parte all'altra, su un punto dibattuto, nel medesimo processo, tra il deferente e il terzo, non potendosi riconoscere alcun valore confessorio all'eventuale risposta affermativa dell'interrogato, ne' potendosi trarre elementi di prova dalla mancata risposta, per ritenere accertati fatti che si risolvano a svantaggio dell'altra parte processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/2002, n. 10279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10279 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. EN PERCONTE LICATESE - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SO EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BASSANO DEL GRAPPA 4, presso lo studio dell'avvocato ALDO PICARRETA, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI DE ANGELIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SO DI, TI OR, IA CO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato FABIO LAIS, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI BERTORA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1086/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, Sezione Specializzata Agraria, emessa il 02/07/98 e depositata il 02/11/98 (R.G. 519/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/01 dal Consigliere Dott. TO PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Giovanni DE ANGELIS;
udito l'Avvocato Giovanni BERTORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OZ TO conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parma, OZ AU, IN RE e NC AN, per esercitare il riscatto agrario su una porzione di un fondo venduto dalla prima agli altri due, assumendo di esserne stato affittuario coltivatore diretto.
Sulle contestazioni mosse dalla OZ in merito all'esistenza del rapporto di affittanza in capo al cugino TO, il Tribunale, con ordinanza del 27 marzo 1996, rimetteva gli atti alla competente Sezione specializzata agraria per il relativo accertamento e sospendeva il giudizio.
La Sezione, con sentenza del 19 marzo 1998, accertava la sussistenza, in capo a OZ TO, a far data dal 1989, di un contratto di affittanza agraria a coltivatore diretto sui terreni di proprietà di OZ AU ceduti ai IN e NC. Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 2 novembre 1998, la Sezione specializzata agraria della Corte d'Appello di Bologna, in accoglimento del gravame di OZ AU, cui hanno aderito il IN e la NC, ha rigettato la domanda.
Per la cassazione di detta sentenza ricorre OZ TO, proponendo quattro mezzi di annullamento.
Resistono con controricorso gli intimati.
Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 2702 c.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 C.p.c.), lamenta che la prova documentale dell'affitto (le matrici degli assegni tratti da OZ TO a AU), avente, in quanto non impugnata, l'efficacia dell'atto pubblico, sia stata declassata a circostanza solo "altamente indiziante". Nemmeno la percipiente ha mai dedotto che quelle somme, versate sempre in primavera e in autunno, fossero corrispettivi di altra natura e sono altresì irrilevanti le di lei fatture per acquisto di sementi e prodotti agricoli, una volta che essa era proprietaria e conduttrice di altri terreni. Col secondo mezzo, deducendo la violazione dell'art. 232 C.p.c. e ancora omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente lamenta che, contrariamente al Tribunale, la Corte abbia negato "importanza decisiva e determinante" alla mancata risposta, da parte della OZ, all'interrogatorio formale, che andava invece a confermare quanto già emerso dalle matrici degli assegni, riportanti la causale "affitto".
Col terzo motivo il ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 2697 C.c., in rel. all'art. 7 della legge n. 817 del 1971, e dell'art. 232 C.p.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione, sostiene che agli atti sussistevano prove più che sufficienti per dimostrare la specifica sua qualità di coltivatore diretto, documentata da tutti gli scritti prodotti, attestanti che OZ TO era dedito personalmente e direttamente alla coltivazione della terra: circostanza quest'ultima messa a base anche dell'interrogatorio formale rimasto senza risposta. Nè la mancata prova della coltivazione diretta e personale può ricavarsi dalla mancata produzione delle iscrizioni ai fini assistenziali e previdenziali, stante la non obbligatorietà di questi adempimenti e la loro non decisiva forza probatoria. La Corte, immaginando poi un "affitto particellare" di cui nessuno ha mai parlato o addirittura una qualità di lavorante per conto di terzi, ha anche escluso la sufficienza della mano d'opera alle esigenze del fondo, ancora una volta senza tener conto della mancata risposta all'interrogatorio formale, accogliendo, per di più, una tardiva contestazione delle controparti e rifiutando infine immotivatamente di disporre, sul punto, la consulenza tecnica richiesta dall'appellato. Col quarto mezzo il ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sull'estensione del terreno, osserva che la Corte è caduta in equivoco, perché l'indicazione in due ettari della superficie da lui coltivata è frutto di un "lapsus calami", come è reso manifesto dalla successiva specificazione "pari a circa 13 biolche parmigiane". Infatti, poiché una biolca corrisponde a 3.081 metri quadrati, gli ettari coltivati erano in realtà quattro e non due (questione che comunque non può interessare in questa sede).
È infine irrilevante il difetto di un contratto scritto, giacché la scrittura, in tema di affitto, non è richiesta nemmeno "ad probationem tantum".
Il secondo motivo, da trattare con priorità, non merita accoglimento.
L'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli al confitente e ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente;
con la conseguenza che, in un rapporto processuale con pluralità di parti, non può essere deferito, da una parte all'altra, su un punto dibattuto, nel medesimo processo, tra il deferente e un terzo, non potendosi riconoscere alcun valore confessorio all'eventuale risposta affermativa dell'interrogato, ne' potendosi trarre elementi di prova dalla mancata risposta, per ritenere accertati fatti che si risolvano a svantaggio dell'altra parte processuale (Cass. 30 gennaio 1995 n. 1088; 16 novembre 1981 n. 6072). Discende facilmente da questi principi che la Corte non avrebbe mai potuto ricavare elementi di prova, ai sensi dell'art. 232 C.p.c., dalla mancata risposta di OZ AU, all'interrogatorio formale, per ritenere accertato un fatto (come la qualità di coltivatore diretto di OZ TO) direttamente e principalmente sfavorevole ai veri e soli destinatari e legittimati passivi della domanda di riscatto, i compratori IN e NC, tenuti a subirne gli effetti e, in quanto tali, portatori di un interesse ben distinto da quello dell'interroganda OZ AU;
quest'ultima invero eventualmente tenuta, in quanto parte venditrice, solo ai danni nei confronti dei compratori, se soccombenti, in virtù di un diverso rapporto con i medesimi, cui il retraente, che i compratori ha come unici e naturali contraddittori, ai quali intende sostituirsi nell'acquisto, è estraneo.
Legittimamente pertanto la Corte, come apparirà chiaro dalla motivazione che sarà più avanti riportata, non si è affatto occupata della vicenda e vanamente di questo silenzio si duole il ricorrente.
Anche i residui motivi, da esaminare congiuntamente per le loro connessioni, sono destituiti di fondamento.
La Corte, premessa la necessità, in difetto di una querela di falso, di esaminare e valutare nella loro interezza, comprensiva della, causale in esse indicata, le matrici degli assegni sottoscritte dalla OZ, ritiene mancata, da parte dell'appellato, la prova (da fornire "in concreto ed in relazione alle necessità colturali del fondo") della qualità di affittuario coltivatore diretto del terreno rispetto al quale ha esercitato il diritto di riscatto.
È ben vero che le matrici degli assegni emessi da OZ TO a favore di OZ AU, recanti annotata causale "affitto" sono "altamente indizianti dell'esistenza di un rapporto di affitto", ma, osserva la Corte, "ciò non basta a ritenere che si tratti di affitto a coltivatore diretto", giacché il OZ in nessun documento, nemmeno assicurativo e previdenziale, risulta rivestire tale qualità. Inoltre "le date degli assegni in questione (12.3.1989, 19.4.1990 e 20.4.1991) sembrano riferirsi, più che a rapporti continui di coltivazione dei fondi, a rapporti di affittanza stagionale ovvero particellare"; e "tale sospetto sembra confermato dalla circostanza che il OZ ha prodotto la denuncia di coltivazione a pomodoro dei fondi per cui è causa".
Ad avviso poi della Corte il OZ, "oltre a non aver fornito la prova di essere coltivatore diretto, ben potendo essere contoterzista (...) non ha fornito la prova di aver coltivato nella sua interezza il fondo oggetto della compravendita", giacché, mentre questa riguarda una superficie di quasi quattro ettari, si è dichiarato affittuario di circa due ettari. In conclusione "non solo non ha fornito la prova di aver coltivato il fondo venduto ai signori IN e NC, ma egli stesso ha dichiarato il contrario", onde non può "essere riconosciuto affittuario coltivatore diretto del tutto".
Orbene, un'attenta lettura di questa motivazione rende palese la vera "ratio decidendi" della sentenza impugnata, la quale, in sostanza, sulla scorta della causale scritta sulle matrici degli assegni, non ha per niente dubitato (o per lo meno l'ha data per ammessa) dell'esistenza di un contratto di affitto (ciò che fa cadere tutte le critiche mosse col primo motivo), ma ha soltanto escluso che OZ TO abbia offerto la prova di essere, oltre che affittuario, anche coltivatore diretto di quei terreni, in modo da poter vantare l'azionato diritto di riscatto. A quest'ultimo proposito la Corte ha sottolineato e ribadito l'assoluta assenza della prova dell'asserita qualità, superfluamente formulando talune congetture (la possibile esistenza di un affitto stagionale ovvero particellare o un'ipotetica qualità di "contoterzista") che non intaccano e non modificano il dato fondamentale della causa, ossia il riscontrato vuoto probatorio, dovuto al mancato adempimento dell'onere posto a carico dell'attore, sufficiente, da solo, a sostenere il rigetto della di lui pretesa.
La stessa puntualizzata mancanza delle attestazioni amministrative a fini previdenziali assume valore puramente esornativo, poiché serve, senza che ve ne fosse il bisogno, soltanto a suggerire in qual modo il OZ avrebbe potuto fornire utili elementi presuntivi a favore della sua tesi, rimasta invece, anche per questa manchevolezza, del tutto indimostrata.
Una motivazione siffatta, seppure con le descritte, innocue sovrabbondanze, appare esente da vizi logici o errori giuridici, essendosi limitata a constatare un'incolmabile lacuna probatoria, che non può non risolversi in danno dell'attore, stante il consolidato principio secondo cui all'affittuario il quale, per ottenere il riscatto, invochi la qualità di coltivatore diretto del fondo, incombe l'onere di dare, con ogni possibile mezzo, la relativa prova. Il ricorrente, dal canto suo, invoca ammissioni contenute nelle difese della sola OZ AU (le "semine" attribuite da IN e NC al OZ non essendo invero decisive, ben potendo essere state eseguite non direttamente e personalmente ma a mezzo di terzi) o la di lei mancata risposta all'interrogatorio formale, cui invece, per quanto detto, non può riconoscersi alcun valore presuntivo in danno degli altri due convenuti, o ancora "scritti" dei quali nel ricorso non precisa ne' l'esatto contenuto ne' la provenienza;
ovvero escogita argomenti decisamente inconferenti, come quello dell'astratta valenza probatoria delle certificazioni amministrative sullo "status" di lavoratore agricolo, o l'altro della sufficienza della mano d'opera, indagine questa che presuppone proprio ciò che nella specie manca, vale a dire almeno la prova della diretta e personale coltivazione del fondo;
senza indicare, in definitiva, nessuna prova specifica e decisiva che sarebbe stata trascurata dal giudice di merito.
Nell'evidenziata, assoluta carenza probatoria di una qualsiasi diretta coltivazione del fondo, anche l'argomento aggiuntivo su quanto abbia detto il OZ a proposito della superficie effettivamente coltivata è, nell'economia della motivazione, visibilmente superfluo e può essere, senza danno della "ratio decidendi", ignorato;
per cui nulla cambierebbe, anche se il OZ, come sostiene, non avesse mai detto o inteso dire di aver coltivato soltanto due ettari. Di qui la corrispondente superfluità, logica e giuridica, della censura di cui al quarto motivo, la quale altrettanto inutilmente introduce un tema, come quello della forma del contratto, di cui nella sentenza impugnata non è cenno alcuno. Soccorrono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2002