Sentenza 8 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2002, n. 6583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6583 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2002 |
Testo completo
A N A I L A T I A C I Aula 'B' L B B E ) U E E P N C C O T I E 2 2 O I A Z P TE06583/02 . A I N R D T , 1 S I E 9 G 9 C I 1 E - R 1 D Oggetto 1 U A - I D 1 Ort. 375 epc. G E 2 T SEZIONE TERZA CIVILE E L N N E 9 . S 3 E T E S Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: I 6 L 4 . T Presidente R.G.N. 23340/00 T Dott. Vincenzo. CARBONE R A Consigliere Dott. Michele LO PIANO -Consigliere 18784 Cron. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI Ud. 29/01/02 Dott. Gianfranco MANZO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE PAPA ADELE, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI Richiesta copia studio dal Sig. L SOLE 24 ORE CASSAZIONE, difesa dall'avvocato ROSARIO MESSINA con per diritti € 0,77 8 MAG. 2002 studio in 94014 NICOSIA (EN) VIA UMBERTO I 9, giusta il IL CANCELLIERE delega in atti;
-k ricorrente CANCELLERIA
contro
UNIPOL COMP ASSICURATRICE SPA;
intimata avverso la sentenza n. 2/00 del Giudice di pace di TROINA, emessa e depositata il 13/05/00 (R.G. 5/99); 2002 udita la relazione della causa svolta nella camera di 280 consiglio il 29/01/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore MARTONE che ha chiesto si Generale Dott. Antonio del ricorso, con lel'inammissibilità dichiari conseguenze di legge. Rilevato che EL PA propone ricorso per cassa- zione avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace di Troina ha rigettato la sua domanda nei con- fronti della Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.a. per i danni subiti dalla propria autovettura in conseguenza di un atto vandalico;
rilevato, altresì, che con l'unico motivo di ri- corso la ricorrente impugna la sentenza emessa secondo equità, deducendo la violazione e falsa applicazione di legge (art. 115 c.p.c.), nonché l'omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione e lamentando che il Giudice di pace aveva rigettato la domanda in con- trasto con le risultanze processuali dalle quali emer- geva che il danno era riconducibile alla tipologia del danno vandalico e che erano state disattese le valuta- zioni del CTU;
viste le conclusioni del P.M. che, in considera- zione dei limiti entro i quali è esercitatile il con- trollo in sede di legittimità delle sentenza emesse dal giudice di pace secondo equità, ha chiesto a questa 2 Corte di dichiarare, in camera di consiglio, l'inammissibilità del ricorso;
vista la memoria presentata dalla PA;
considerato che
la sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. è impugnabile per cassazione per violazione delle nor- me processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma nume- ri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della moti- vazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cita- to, quando l'enunciazione del criterio di equità adot- tato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed in- sanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costi- tuzione e delle norme comunitarie (se di rango superio- re a quelle ordinarie) >> (Cass. S.U. 15 ottobre 1999, n. 716); ritenuto che le doglianze contenuti nei motivi del ricorso non rientrano tra le dette violazioni e che la motivazione della sentenza impugnata non appare né ine- sistente né apparente, essendo chiaramente comprensibi- r le la ratio decidendi adottata, mentre, per altro ver- So, le censure si risolvono in una critica al convinci- mento espresso dal giudice di pace;
ritenuto, in conclusione, che il ricorso appare ma- nifestamente infondato e, conseguentemente, va rigetta- to con con sentenza pronunziata in camera di consiglio a norma dell'art. 375 c.p.c.; che non si fa luogo a pronunzia sulle spese, non avevano l'intimata svolto attività difensiva;
visti gli artt. 113, 339 e 375 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma il 29 gennaio 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. му IL CANCELLEREO vis Pist se Depositata in Cancelleria 8 .05.02 LLO Oggi, 4 BO 7 .3 E ) N IL CANCELLIERE C1 E , E 1 N C 9 ZIO Dott.ssa Maria Aiello 9 A -1 P RA 1 I -1 D IST 1 E 2 G . IC E L R D 9 A 3 IU D E E G T 6 4 E N . SE .N T E T T R (IS A