Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/03/2002, n. 3485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3485 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3485 02 UFFICIO COPIE REPUBBLICA ITAI Richiesta copia studio IN dal Sig. per diritt SOLE 24 ORE LA CITE SUPREMA DI CASSAZIONE il 11 CANC ERE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: R.G. 10991/99 Presidente dott. Gaetano FIDUCCIA Rep. 1 Consigliere dott. Paolo VITTORIA Cron. 8341 Consigliere dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere rel. Ud. 15.1.2002 dott. Michele LO PIANO Consigliere dott. Bruno DURANTE 155 3000 ha pronunciato la seguente CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da DG718887 LU LL NC RI ZI, domiciliata in Roma, presso la Corte di Cassazione, difesa dall'avv. Indelli Giuseppe, con studio и in Ferrara (44100), Piazza Savonarola n. 10/A, giusta delega in atti. Л ricorrente
contro
Cooperativa Agricola "Linea Verde" a r.l. intimata avverso la sentenza n. 735/98 del Tribunale di Ferrara, emessa il 1° luglio 1998 e depositata il 3 novembre 1998 (R.G. 1722/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 gennaio 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
50/2002 Oggetto: Risarcimento danni udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Il Giudice di pace di Copparo respinse la domanda di risarci- mento del danno proposta da LU LL NC RI ZI nei confronti della Coop. Agricola Linea Verde s.c.r.l., avendo rite- nuto che l'attrice non avesse adempiuto all'obbligo di effettuare la preventiva richiesta di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969. La sentenza fu appellata, in via principale, dalla LU, che insistette per l'accoglimento della domanda, e, in via incidentale, dalla Cooperativa, che in via gradata chiese: a) dichiararsi l'incompe- tenza del Giudice di pace;
b) dichiararsi l'improcedibilità della do- manda per inosservanza dell'art. 22 della legge n. 390 del 1969; c) dichiarare soddisfatta la pretesa attrice avendo alla stessa versato la somma di £ 6.500.000. u u Il Tribunale di Ferrara respinse «sia l'appello principale che l'appello incidentale confermando integralmente la sentenza impu- gnata». Il Tribunale ritenne, tuttavia, che erroneamente il primo giudi- ce aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda, poiché vi erano state trattative tra la compagnia di assicurazione della Cooperativa e la LU, cosicché doveva ritenersi che comunque fosse stato as- solto, mediante atti equipollenti, l'onere della preventiva richiesta di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969. Nel merito il Tribunale ritenne, peraltro, che la domanda do- 2 vesse essere respinta non avendo la LU provato l'entità dei danni subiti. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso LU LL NC RI ZI. La Cooperativa Agricola Linea Verde non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo si denuncia: «Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, debitamente prospettato dalla ri- corrente (art. 360 n. 5 c.p.c.)». Si deduce che nel ritenere che l'attrice non avesse fornito alcu- na prova del danno subito, il Tribunale aveva omesso di considerare che la prova dell'evento dannoso e delle sue conseguenze risultava que dalla deposizione dei testi escussi in primo grado e dalla consulenza tecnica d'ufficio e che inoltre la convenuta aveva offerto di risarcire il danno mediante il versamento di una somma che la ricorrente ave- va trattenuto a titolo di acconto. Con il secondo motivo si denuncia: «Violazione e falsa appli- cazione degli artt. 1226 e 2056 c.c.». Si deduce che una volta che l'esistenza del danno era stata provata per ammissione della stessa convenuta, il Tribunale avrebbe dovuto quanto meno procedere ad una liquidazione equitativa dello stesso, eventualmente ritenendo la congruità della somma offerta e versata dalla stessa convenuta e non, invece, rigettare la domanda. Il ricorso è fondato. 3 Come emerge dalle conclusioni svolte dalla Cooperativa in sede di appello, la stessa non ha contestato né la responsabilità né l'entità del danno, almeno nei limiti della somma offerta e versata di £6.500.000. La sentenza impugnata appare, pertanto, affetta da vizio di motivazione su un punto decisivo, laddove ha ritenuto la domanda sfornita di alcuna prova sull'entità del danno, omettendo di esaminare la rilevanza della offerta, da parte della danneggiante, della somma sopra indicata associata alla mancata deduzione di una richiesta di rigetto della domanda nel merito. Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere accolto con rinvio ad altro giudice di merito (che si individua nella Corte d'appello di Bologna) che provvederà a nuovo esame della domanda, tenendo tra l'altro presente che, sia pure in modo contraddittorio ri- и л spetto al dispositivo, con il quale il Tribunale ha confermato inte- gralmente la sentenza del Giudice di pace, questa, in effetti, è stata riformata nella parte in cui aveva, senza esaminare la domanda nel merito, ritenuto la stessa improponibile per inosservanza dell'obbligo della preventiva richiesta di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, accoglie il ricorso, cas- sa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte d'appello di Bologna. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della 4 Corte di Cassazione, il giorno 15 gennaio 2002. Il Presidente Garten Fiducin Il Consigliere est. Сивороно Depositata in Cancelleria 3 Дості, і 11 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLERE C1 li Gina Casoli Gina Gasoli 109T 129 11 JET 20,56 TOT. 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data2.0 MAG. 2002 4 an21359 149.77 (euro.CENTOQUARANTANOVE/77) p. D A (Dott.ssa RI ZI Il Responsabile Servizio At Gludiziari Dr. M. RACCIOHINIY 5