Sentenza 15 novembre 2019
Massime • 1
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. – nella versione introdotta dall'art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui l'impugnazione si propone, a pena di inammissibilità, con atto che contiene l'enunciazione specifica dei motivi con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta - occorre far riferimento alla data di presentazione del ricorso, che costituisce il momento in cui matura l'aspettativa del ricorrente alla valutazione di ammissibilità del gravame, sicché la nuova disposizione non trova applicazione con riguardo ai ricorsi presentati prima della sua entrata in vigore.
Commentari • 3
- 1. Non basta ritenere "inidonei" i motivi di appello per dichiararne l’inammissibilità: serve un vizio reale di specificità (Cass. pen. n. 19092/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 maggio 2025
Premessa Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione interviene in modo netto sul tema della specificità dei motivi d'appello ex art. 581 c.p.p., chiarendo i limiti tra inammissibilità per aspecificità e infondatezza nel merito. Viene così ribadita la centralità del principio secondo cui l'atto d'impugnazione non può essere dichiarato inammissibile solo perché il giudice ritiene i motivi poco convincenti o manifestamente infondati: occorre un difetto reale di articolazione critica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. I fatti L'imputato Ci.Mi. era stato condannato dal Tribunale di Forlì per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (spaccio di lieve …
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Indice: 1. L'estensione dei procedimenti a citazione diretta 2. Il contenuto del decreto di citazione a giudizio 3. L'udienza predibattimentale 3.1. Le attività dell'udienza predibattimentale 3.2. La costituzione di parte civile 3.3. Le questioni preliminari 3.4. Il controllo del giudice sulla imputazione 4. L'epilogo dell'udienza predibattimentale: i provvedimenti decisori 4.1. La sentenza di non luogo a procedere 4.2. L'accesso ai riti premiali 4.3. La fissazione della udienza dibattimentale 5. L'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere 6. La revoca della sentenza di non luogo a procedere 7. Il giudizio immediato nel procedimento a citazione diretta 1. L'estensione dei …
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Sommario: 1. La inappellabilità: l'estensione del catalogo delle sentenze non appellabili 2. Il procedimento di appello 3. Il concordato in appello 4. Gli atti preliminari al giudizio 5. La rinnovazione istruttoria 6. Le questioni di nullità 1. La inappellabilità: l'estensione del catalogo delle sentenze non appellabili Allo scopo di rendere più rapida la definizione del giudizio d'appello, si è agito sulla selezione del numero di processi in entrata, sperando di ridurre il carico gravante sul giudice dell'impugnazione358. Sui poteri di appello del pubblico ministero era già intervenuta, modificando l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., la riforma Orlando (legge 23 luglio 2017, n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2019, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2019 |
Testo completo
843 2 020 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE TA Composta da: Sent. n. sez. 1742/2019 -Presidente VITO DI NICOLA - -CC 15/11/2019 ANGELO MATTEO SOCCI R.G.N. 29741/2019 ALDO ACETO Relatore ALESSIO SCARCELLA FABIO ZUNICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LM AD nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/12/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 11.12.2018, la Corte d'appello di Caltanissetta dichiarava inam- missibile l'appello proposto dall'OL avverso la sentenza del tribunale di Enna 16.03.2016. Giova precisare, per migliore intelligibilità dell'impugnazione, che l'al- lora appellante era stato condannato, in esito al rito abbreviato richiesto, alla pena di 4 mesi di reclusione ed € 100,00 di multa, per il reato di violazione aggravata di sigilli, con il concorso di attenuanti generiche equivalenti ala contestata aggra- vante.
2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 581, 591, co. 2, c.p.p. In sintesi, deduce il ricorrente l'erroneità della declaratoria di inammissibilità dell'appello, in quanto nell'impugnazione sarebbero state indicate le ragioni per le quali era stato proposto appello, attraverso quattro specifici e distinti motivi, ri- guardanti l'affermazione di responsabilità dell'imputato, l'erronea valutazione e comparazione delle circostanze nonché l'entità della pena inflitta. Ciò sarebbe age- volmente rilevabile dalla stessa lettura dei motivi, emergendo la specifica correla- zione con le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sentenza. Peraltro, conclude il ricorrente, il giudice di appello nel dichiarare inammissibile l'impugna- zione, avrebbe espresso di fatto un giudizio di manifesta infondatezza dell'appello, che non può consistere in una causa di inammissibilità dell'impugnazione.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, dott. Luigi Orsi, con requisitoria scritta depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 18.10.2019, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In sintesi, osserva il PG, dopo aver descritto i fatti per cui è intervenuta condanna, che nell'atto di appello era stata chiesta l'assoluzione con formula piena perché il fatto non costituisce reato essendo il fatto riconducibile all'illecito amministrativo di cui all'art. 213, CdS, in subordine instando per l'assoluzione con formula dubi- tativa con la medesima formula terminativa o per non aver commesso il fatto. L'appellante, peraltro, si era doluto, in subordine, per il mancato giudizio di pre- valenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata nonché, in ulteriore 2 subordine, per l'eccessività della pena. I giudici di appello hanno dichiarato inam- missibile l'appello per difetto di specificità intrinseca ed estrinseca delle ragioni, in quanto, con riferimento al primo motivo, l'appellante si sarebbe limitato a soste- nere la mancanza del sigillo apposto sul ciclomotore e la mancanza di prova sul momento di rimozione del sigillo e sull'autore della violazione. Quanto al secondo motivo, per aver lamentato genericamente l'appellante l'applicazione della pena ex art. 99 c.p. e, infine, quanto al terzo ed al quarto motivo, per aver dedotto generiche censure in ordine all'entità della pena inflitta. Tanto premesso, il PG ha condiviso il giudizio di inammissibilità dell'impugnazione della Corte territoriale, richiamando giurisprudenza di questa Corte a sostegno.
4. In data 7.10.2019, infine, la difesa ha depositato presso la cancelleria di questa Corte atto contenente nuovi motivi, con cui deduce violazione di legge in relazione agli artt. 568, 581, 591, co. 2, c.p.p. In sintesi, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale, nel dichiarare inammissi- bile l'appello, avrebbe fatto applicazione della nuova disciplina entrata in vigore successivamente alla sia alla sentenza di primo grado che alla proposizione dell'atto di appello. L'impugnazione, pertanto, non avrebbe potuto essere dichia- rata inammissibile facendo applicazione della legge n. 103 del 2017, in quanto alla data di presentazione dell'atto di appello non era ancora entrata in vigore. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso è fondato.
6. L'atto di appello è stato dichiarato inammissibile in quanto, secondo i giudici territoriali, l'appello era inammissibile per difetto di specificità intrinseca ed estrin- seca delle ragioni, atteso che, con riferimento al primo motivo, l'appellante si sa- rebbe limitato a sostenere la mancanza del sigillo apposto sul ciclomotore e la mancanza di prova sul momento di rimozione del sigillo e sull'autore della viola- zione;
quanto al secondo motivo, per aver lamentato genericamente l'appellante l'applicazione della pena ex art. 99 c.p. (laddove tale aggravante non aveva for- mato oggetto di contestazione) e, infine, quanto al terzo ed al quarto motivo, per aver dedotto generiche censure in ordine all'entità della pena inflitta anche con riferimento al giudizio di comparazione. I giudici di appello, ritenuta ratione tem- poris applicabile la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, hanno peraltro rilevato che la riforma era stata sostanzialmente anticipata dal decisum delle Se- zioni Unite n. 8825/2017, che ne aveva solcato il percorso innovativo, risolvendo 3 il contrasto sul requisito della specificità estrinseca dell'appello. Concludeva, per- tanto, la Corte d'appello per l'inammissibilità in base al rilievo che la specificità dei motivi è divenuta elemento essenziale per un atto di appello che non può limitarsi alla rivalutazione di argomentazioni sulle quali il primo giudice si è già espresso, ovvero ad una mera ricostruzione dei fatti in oggetto, senza l'indicazione delle fonti di prova da cui si deduce la differente ricostruzione.
7. Deve, anzitutto, rilevarsi l'errore di diritto in cui è incorsa la Corte d'appello nel ritenere applicabile retroattivamente la riforma delle impugnazioni introdotta con la legge n. 103 del 2017. Ed invero, è pacifico che la sentenza di primo grado venne emessa in data 16.03.2016 e che l'atto di appello venne proposto dalla difesa dell'imputato in data 30.03.2016, dunque in data antecedente alla riforma "Orlando", entrata in vigore in data. Trova quindi applicazione il principio, già affermato a questa Corte per le modifiche processuale attinenti ai poteri di impugnazione del PM, secondo cui ai fini dell'applicabilità dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. inserito dall'art. 1, comma 69 della legge 23 giugno n. 103 del 2017 ed in base al quale il pubblico ministero, nel caso di c.d. "doppia conforme assolutoria", può proporre ricorso per cassazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606, comma 1 cod. proc. pen. deve farsi riferimento, in assenza di una disciplina transitoria, alla data di presentazione del ricorso, che costituisce il momento in cui matura l'aspettativa del ricorrente alla valutazione di ammissibilità dell'impugnazione, sic- ché la nuova disciplina è inapplicabile ai ricorsi presentati prima della sua entrata in vigore (Sez. 5, n. 4398 del 02/10/2017 - dep. 30/01/2018, Ercoli e altri,Rv. 272440).
8. Trattasi di principio condivisibile che trova applicazione, attesa l'identità di ratio, anche per quella parte della novella del 2017 (art. 1, comma 55, L. 23 giugno 2017, n. 103) che ha interessato la modifica della disciplina delle impugnazioni, e segnatamente, i presupposti per la declaratoria di inammissibilità di cui all'art. 581, lett. d), cod. proc. pen., richiedendosi "a pena di inammissibilità" l'enuncia- zione specifica «dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».
8.1. Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto: -inserito dall'art. 1,«Ai fini dell'applicabilità dell'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. comma 55 della legge 23 giugno n. 103 del 2017 ed in base al quale "l'impugna- 4 zione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impu- gnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità....d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta" - deve farsi rife- rimento, in assenza di una disciplina transitoria, alla data di presentazione dell'atto di appello, che costituisce il momento in cui matura l'aspettativa dell'appellante alla valutazione di ammissibilità dell'impugnazione, sicché la nuova disciplina è inapplicabile agli appelli presentati prima della sua entrata in vigore».
9. Tanto premesso, al fine di fornire soluzione al ricorso proposto, occorre dunque muovere dall'arresto giurisprudenziale a Sezioni Unite con cui questa Corte, nel risolvere un contrasto venutosi a determinare nelle decisioni della sezioni semplici, ha affermato il principio per cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicita- mente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822). Fondamen- tale è, al fine di chiarire l'ambito del potere cognitivo del giudice d'appello nella valutazione preliminare di ammissibilità dell'impugnazione, la precisazione per cui i motivi, per indirizzare realmente la decisione di riforma, devono contenere, sep- pure nelle linee essenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strut- turale e logico, le valutazioni del primo giudice. Per le Sezioni Unite, dunque, solo attribuendo tali connotazioni al requisito di specificità dei motivi di appello, in de- finitiva, il giudice dell'impugnazione può dirsi efficacemente investito dei poteri decisori di cui all'art. 597, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., nonché legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, senza essere vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello. A ciò va aggiunto l'ulteriore rilievo per cui se, nel giudizio d'appello, sono certa- mente deducibili questioni già prospettate e disattese dal primo giudice, l'appello, in quanto soggetto alla disciplina generale delle impugnazioni, deve essere con- notato da motivi caratterizzati da specificità, cioè basati su argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado. 10. Così descritto il quadro normativo e giurisprudenziale, ritiene il Collegio che il ricorso è fondato. 5 10.1. Ed invero, l'impugnazione proposta (articolata su quattro motivi, con cui era stata richiesta, in tesi, l'assoluzione con formula piena perché il fatto non costitui- sce reato essendo il fatto riconducibile all'illecito amministrativo di cui all'art. 213, CdS, in subordine instando per l'assoluzione con formula dubitativa con la mede- sima formula terminativa o per non aver commesso il fatto;
l'appellante, peraltro, si era doluto, in subordine, per l'insussistenza dell'aggravante della recidiva;
in ulteriore subordine per il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate nonché per l'eccessività della pena), è stata risolta dalla Corte territoriale senza tenere adeguatamente conto di quanto esposto nell'atto di impugnazione, in cui l'allora appellante aveva sostenuto, in particolare, la tesi della necessità di una diversa qualificazione giuridica del fatto, ritenendo ravvisabile la diversa ipotesi di cui all'art. 213 CdS. Se, invero, può ritenersi che, nel resto, l'atto di appello potesse ritenersi generico (nella parte in cui aveva sostenuto la mancanza del sigillo apposto sul ciclomotore e la mancanza di prova sul momento di rimozione del sigillo e sull'autore della violazione;
ancora, nella parte in cui si era lamentato genericamente dell'insussi- stenza dell'aggravante ex art. 99 c.p., laddove tale aggravante non aveva formato oggetto di contestazione;
infine, nella parte in cui aveva dedotto generiche cen- sure in ordine all'entità della pena inflitta anche con riferimento al giudizio di com- parazione), diversamente è a dirsi quanto al motivo di impugnazione sulla diversa qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi dell'art. 213, co. 4, CdS, su cui la Corte d'appello avrebbe dovuto pronunciarsi, non potendo dichiarare inammissibile l'ap- pello soprattutto in considerazione del fatto che il primo giudice non si era occu- pato della questione giuridica, limitandosi a ritenere sussistente l'art. 349, c.p., senza affrontare il tema giuridico evocato invece nell'atto di appello dalla difesa dell'OL. Non è quindi condivisibile l'assunto della Corte d'appello che, pur ritenendo arti- colato il ricorso nella sua formulazione, lo ha qualificato come inammissibile, per non aver indicato le specifiche ragioni per le quali non poteva ritenersi condivisibile la decisione del primo giudice per la quale la condotta del reo era stata ritenuta integrante il reato ascrittogli. Ragioni, invece, con riferimento alla diversa qualifi- cazione giuridica del fatto avrebbero imposto alla Corte territoriale di valutare la questione, non legittimando la declaratoria di inammissibilità dell'atto di impugna- zione. 11. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti alla Corte territoriale per il giudizio. 6
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Caltanissetta per il giudizio. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 15 novembre 2019 Il Presidente Il Consigliere estensore Vito Di Nicola Alessio Scarcella п'тосілісме DEPOSITATA IN CANCELLE 13 GEN 2020 CANCELLIERE ESPERTO Luana Mariani 7