Sentenza 24 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/04/2001, n. 6025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6025 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
6025 /0 1 REPUBBLICA IT I IN NOME DEL POPOLO MALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Comodato- restituzione SEZIONE TERZA CIVILE cosa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10089/98 Dott. Ernesto LUPO - Presidente - - Rel. Consigliere- Dott. EN SALLUZZO .13029 Cron. Dott. Michele VARRONE - Consigliere - 2191 Dott. Italo PURCARO Consigliere Rep. - Ud. 30/10/00 Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN TE NZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. 6000 sul ricorso proposto da: per diritti L. a 2.4 APR. 2001il BO NC, BO AR, IN BO RI, IL CANCELLIERE TO BO LA, elettivamente domiciliati in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato NARDUCCI BARBARA, con studio in 34133 TRIESTE VIA M.T. CICERONE, 4, giusta delega in atti;
LIRE 1500 - ricorrenti CANCELLERIA
contro
HI SA VED BO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 11, presso lo 0879176 dell'avvocato SCARPA ANGELO, difeso studio 0879177 2000 dall'avvocato GERIN PIERO, giusta delega in atti;
0879151 1725 controricorrente - 0879152 1 avverso la sentenza n. 14/98 del Tribunale di TRIESTE, CORTE SUPREMA DI CASSAL depositata il 08/01/98; RG.1245/97; UFFICIO COPIE. Richiesta copie s udita la relazione della causa svolta nella pubblica dal Sig.SCARPA per dirith L. 6000 udienza del 30/10/00 dal Consigliere Dott. EN SALLUZZO;
IL CANCELLIERE udito l'Avvocato AM GELO SATI (per delega Avv. Barbara Narducci); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'inammissibilità controricorso perchè tardivo;
nel merito: rigetto del ricorso. avverso la sentenza n. 14/98 del Tribunale di TRIESTE, depositata il 08/01/98; RG.1245/97; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. al OR di Trieste RO AN, sostenendo che nell'anno 1953 aveva acquistato un terreno sito in Trieste, via Risano 9/1, sul quale successivamente aveva fatto costruire una casa costituita da piano terra, primo e LIRE 1500 CANCELLERIA secondo piano;
che nel 1966 vi era andata a vivere con il marito e tre figli%; che nel 1970 aveva concesso in prestito gratuito al figlio GE l'appartamento al 0420202 primo piano e ciò fino a quando egli non avesse 0420206 reperito altro idoneo alloggio;
che nel 1973 aveva del 0420207 pari concesso, negli stessi termini, in prestito y 0420201 2 gratuito, l'alloggio al piano terra al figlio EN;
che i due figli avevano occupato ed occupavano detti alloggi, dotandoli a proprie spese di impianti termici e finiture interne, pagando i rispettivi consumi;
che al pagamento di tutte le tasse aveva invece provveduto essa ricorrente;
che il figlio EN, inoltre, aveva spese alcune opere abusive, contruito a proprie previamente da lei autorizzate e in relazione alle quali lei, aveva poi provveduto a presentare relativa domanda di sanatoria;
che essendo sua intenzione di vendere l'intera proprietà aveva intimato ai figli di rilasciare gli alloggi liberi da persone o cose ma che essi non se ne erano dati per intesi;
chiedeva che, accertata l'esistenza di due rapporti contrattuali di commodato e la sopravvenuta estinzione (a far data dal 4.8.1995) degli stessi, venisse pronunciata la condanna dei predetti convenuti al rilascio degli alloggi in questione ed al risarcimento dei danni. Instauratosi il contraddittorio i convenuti instavano per il rigetto della domanda dietro l'assunto di avere sempre posseduto i due alloggi con "animus possidendi" e non "detinendi"; deducendo che la casa era stata costruita dal padre con l'aiuto economico di essi figli e che i due appartamenti, lasciati al grezzo, erano stati da loro completati;
e chiedendo in 3 via riconvenzionale la condanna della ricorrente al pagamento di tutte le spese da loro sostenute. L'adito OR, con sentenza n. 311/97 del 22.5.1997, accertava l'esistenza dei rapporti di comodato, dichiarandoli risolti, e rigettava la domanda riconvenzionale dei resistenti. proponevano gravame gli Avverso tale decisione originari convenuti ed il Tribunale di Trieste, con sentenza in data 26.II.1997/8.1.1998, rigettava gli appellanti dellel'impugnazione ed onerava ulteriori spese del grado. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso EN OG, GE OG, AN IN OG e IE NE OG affidandone l'accoglimento a quattro motivi. ved. Resiste con controricorso RO AN OG. MOTIVI DELLA DECISIONE Si dolgono i ricorrenti con il primo mezzo, deducendo "nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 116 stesso codice" che i giudici del merito abbiano attribuito fondamentale importanza, ai fini del riconoscimento della fondatezza della domanda della AN, alla testimonianza resa dalla di lei 4 figlia IA OG FR. Il Tribunale, affermano, non aveva spiegato, in modo sufficientemente logico, le ragioni che lo avevano indotto a convincersi - nonostante fosse rimasta l'esistenza di tensione ed animosità tra acclarata l'anzidetta teste e le altre parti del rapporto processuale - dell'assoluta attendibilità della stessa;
non aveva indicato i motivi per i quali, tra le deposizioni dei vari testi - molte delle quali di ben assumesse grande rilevanza quella differente tenore - da lei resa;
non aveva notato le numerose inesattezze e contraddizioni nelle quali era incorsa;
nè considerato che, in massima parte, i fatti e le circostanze da lei riferiti non afferivano ad una conoscenza diretta ma de relato. La censura è infondata. Intanto, e su un piano generale, va osservato che per costante, pacifica giurisprudenza di questa Corte (v. ex plurimis Cass. 24.5.1999 n. 5405, 29.4.1999 n. 4347, 30.10.1998 n. 10896 e 6.9.1995 n. 9384) "è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad 5 acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica alcuni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato". Ed è proprio in tali termini che, nella valutazione delle prove acquisite in processo, ha proceduto il Tribunale di Trieste. Così, ponendosi in primo luogo il problema dell'attendibilità della teste, ha compiutamente osservato che non appariva motivo sufficiente a far dubitare della verididità delle dichiarazioni da lei дв rese la sola circostanza del rapporto di parentela che la lega a parte attrice;
che priva di ogni valore probatorio era l'affermata, e non dimostrata, esistenza di animosità tra i fratelli e la sorella;
che non vi erano in processo elementi tali da far dubitare (considerato, per altro, che oggetto della controversia era la sussistenza o meno di un contratto di commodato, incontestata essendo la proprietà in capo alla madre) della presenza di un suo interesse all'esito favorevole della causa;
e che, in ogni caso, essa non era apparsa per nulla imprecisa nel riferire le vicende della propria famiglia, specie con riguardo all'epoca, nella quale lei la frequentava in maniera assidua, in 6 cui i due appartamenti erano stati dati in commodato ai fratelli. E tale motivazione appare adeguata, convincente, immune da errori e/o da vizi logici о giuridici ed assolutamente non contraddetta dalle contrarie osservazioni dei ricorrenti che si limitano ad inattendibilità di tale teste senzainsistere sulla indicare ragioni diverse da quelle esaminate e motivatamente disattese dal giudice del merito - nè specificare il vizio nel procedimento logico da lui seguito nella sua decisione. Quanto poi alla valutazione di dette prove, nel richiamare la ricordata giurisprudenza sul tema di questa Corte, si deve comunque nel concreto rilevare che è assolutamente privo di fondamento l'assunto che il Tribunale avrebbe attribuito valore quasi esclusivo alla deposizione della FR trascurando ogni altro elemento probatorio. Ed invero, a parte il fatto che i ricorrenti, omettendo di indicare concretamente e specificamente in cosa si sostanzierebbe il preteso contrasto di tale deposizione con le altre assunte innanzi al OR, non consentono di verifica la decisività della proposta censura, determinante è la considerazione che, contrariamente a quanto da loro sostenuto, il Tribunale 7 ha sottoposto ad un attento esame e ad una approfondita valutazione le dichiarazioni di tutti i testi ed ogni altro elemento probatorio acquisito in processo rilevando che dal compendio degli stessi non si evinceva alcuna contraddizione in relazione alla fondamentale circostanza, oggetto del suo accertamento, costituita dalla "precarietà della detenzione" degli immobili da parte dei convenuti.
2.Con il secondo mezzo i ricorrenti denunciano applicazione di norme di diritto "violazione e falsa (art. 360 n.3 c.p.c. in relazione all'art. 2697 C.C., all'art. 1803 e sgg.e 1141 co.1° e 2° stesso codice)". Nel confermare la sentenza di primo grado, osservano, il Tribunale avrebbe acriticamente fatte proprie le argomentazioni svolte dal OR ritenendo apoditticamente esistente e provato il rapporto di comodato dedotto dalla AN per il solo fatto che gli immobili fossero di proprietà della madre e che i figli non avessero dato prova del mutamento del loto titolo da detenzione in possesso. Ma tale ragionamento, a loro dire, sarebbe viziato ab origine in quanto attingerebbe la dimostrazione della fondatezza della domanda dell'attrice non daa prove da essa fornite bensì dall'asserita implicita ammissione di essi appellanti di avere ricevuto in 8 consegna gli immobili dalla madre, non tenendo conto che tale ammissione non aveva il significato che le si voleva attribuire, valendo solo ad attestare che detti immobili erano stati dati dai genitori senza alcuna condizione o termine. Nessuna indagine sulla esistenza di un "animus donandi" nei genitori sarebbe stata svolta dal Tribunale che non avrebbe fornito una logica e congrua о motivazione della mancata applicazione del comma I dell'art. 1141 (presunzione di possesso) limitandosi ad una interpretazione letterale del verbo "consegnare". Nè avrebbe considerato che dalle concordanti dei testi istruttorie (dichiarazionirisultanze rimasto IA, RC ecc.) sarebbe inequivocabilmente confermato tale animus donandi dei genitori nei confronti dei figli. Il Tribunale inoltre sarebbe incorso in errore nel ritenere non provata da parte dei resistenti l'interversione del possesso ex art. 1141 co.2°c.c., dimostrando con ciò di non valutare adeguatamente le stesse dichiarazioni della ricorrente che in una udienza dinanzi al OR aveva affermato che i suoi figli non l'avevano mai informata di quanto facevano "come lavori" nei loro appartamenti e che, di fronte alle sue richieste di chiarimenti, a volte era 9 stata minacciata. Tale comportamento integrava infatti chiaramente un atto in opposizione al proprietario del quale il giudice di merito avrebbe dovuto tener conto ed in relazione al quale avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione ove avesse ritenuto di poter escludere che costituisse atto idoneo a dimostrare l'interversione della detenzione in possesso. Anche tale censura è insuscettibile di accoglimento. Nella prima parte delle esposte deduzioni i ricorrenti, pur denunciando la violazione di norme di diritto, formulano, a ben vedere, dei rilievi su un accertamento "in fatto” compiuto dal Tribunale: su un accertamento cioè svolto, sulla scorta delle risultanze probatorie, al precipuo fine di interpretare il contenuto degli accordi intercorsi tra le parti al momento della consegna degli immobili e dal quale avrebbe dovuto trarsi a loro avviso il convincimento che i beni erano stati dati con animus donandi (e quindi che non di un comodato si era trattato ma di una donazione). Tali rilievi non possono essere però presi in considerazione. Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questo Supremo Collegio in tema di interpretazione del contratto e del negozio giuridico 10 in genere (cfr.Cass.27.2.1998 n. 2190, 18.7.1997 n.6618, 18.3.1995 n.3205 e 21.5.1990 n. 4577), infatti," il sindacato della Corte di cassazione può riguardare la delineazione della fattispecie astratta, nonchè la riconduzione ad essa della specie in concreto accertata, trattandosi di operazioni implicanti l'applicazione di norme di diritto, ma non anche l'individuazione degli elementi costitutivi di quella specie concreta, ivi compresa la ricerca del contenuto o della portata delle clausole, la quale si traduce in una indagine e valutazione di fatto, affidata esclusivamente al giudice di merito e censurabile, in и sede di legittimità, solo per il caso di violazione di д norme ermeneutiche e di illogicità e inadeguatezza della motivazione. Ed al riguardo la motivazione fornita dal Tribunale appare adeguata, coerente ed immune da errori e/o vizi. Nè, come è di tutta evidenza, valore alcuno può attribuirsi al generico e sommario riferimento alla deposizione di alcuni testi che avrebbero confermato la tesi dei ricorrenti. Oltre a richiamare, anche a tale riguardo, l'indicata giurisprudenza in tema di valutazione delle prove, non può infatti farsi a meno di Osservare che le svolte argomentazioni non valgono ad inficiare l'iter argomentativo dei giudici del 11 merito. Quanto ai rilievi svolti nella seconda parte del motivo, afferenti specificamente alla pretesa violazione dell'art. 1141 CO. 2°c.c., va egualmente precisato che, nonostante la loro prospettazione, sono anch'essi relativi ad un accertamento "in fatto" compiuto dal Tribunale: quello cioè volto alla individuazione di eventuali atti di opposizione al possessore degli immobili, idonei a comprovare una "interversio possessionis”. Siffatto accertamento è stato compiutamente eseguito dal Tribunale che ha motivatamente escluso che tutti gli atti compiuti e provati con le deposizioni testimoniali potessero avere un tale valore. Che poi tra tali atti non abbia ricompreso quello quì richiamato dai ricorrenti (minacce alla madre) caratterizzata da doglianza inammissibile in quanto assoluta novità.
3. Con il terzo mezzo, denunciando "omessa contraddittoria motivazione di norme di diritto circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 1808 c.c. e 61 c.p.c.)" i pur andando di ricorrenti lamentano che il Tribunale ' contrario avviso del OR (che aveva affermato che la loro domanda riconvenzionale era da respingere 12 perchè le opere da loro eseguite erano di natura conservativa) aveva escluso la ordinaria e rimborsabilità delle spese affrontate in base al rilievo della mancanza di prove in ordine al carattere della "necessità ed urgenza” delle stesse. A parte il fatto che tale carattere era in re ipsa (trattandosi di spese affrontate per la costruzione del bagno, della cucina e per la realizzazione dell'impianto di riscaldamento, di quello elettrico e di quello idrico-sanitario) e che loro, in ogni caso, per fugare ogni eventuale dubbio, avevano formulato т richiesta di consulenza tecnica sulla quale non - si о era provveduto - decisivo era il rilievo che l'art. 1808 co.1° C.C. che il Tribunale aveva, а loro dire erroneamente, applicato al caso di specie, regolava la rimborsabilità al comodatario delle "spese sostenute per servirsi della cosa". L'ipotesi disciplinata da tale norma, assumono, presuppone che la "cosa" oggetto del comodato sia già idonea all'uso cui era destinata con lo stesso contratto ed ben diversa da quella, oggetto del nostro esame, nella quale esisteva un immobile allo stato grezzo per rendere abitabile il quale loro avevano dovuto affrontare rilevantissime spese che non potevano essere poste- senza snaturare la fondamentale 13 connotazione di gratuità del comodato - a loro carico. Il motivo è parimenti infondato. Va in primo luogo rilevato che il Tribunale non ha assolutamente applicato il 1° comma dell'art. 1808 ma bensì, e facendo corretto riferimento alla giurisprudenza sul punto di questa Corte che ha ripetutamente affermato (v.Cass.
9.3.1998 n.2407, Cass. 95/929 e Cass. 92/7923) che non sono rimborsabili al comodatario le spese non necessarie ed urgenti, anche se comportino miglioramenti, il 2° comma. Quanto alla presenza del duplice necessario requisito della concorrente urgenza e necessità, normativamente richiesto, va precisato che - secondo la chiara lettera della norma, la pacifica giurisprudenza di questa Corte e l'univoco orientamento dottrinale deve afferire a spese affrontate per la "conservazione" della cosa e che esso è stato correttamente escluso, sulla scorta di una motivazione adeguata, corretta ed immune da vizi logici e/o giuridici, del giudice di seconda istanza che ha negato essere stata fornita la relativa. prova. Ed è evidente, al riguardo, che nessun esame sul merito di tale statuizione può essere svolto da questa Corte sulla scorta delle considerazioni svolte in questa sede dai ricorrenti che non denunciano specifici 14 vizi nell'iter logico dell'adottata decisione ma si limitano a prospettare una loro tesi ed una antitetica ricostruzione dei fatti processuali. Nè per altro verso può sostenersi che per tale via il Tribunale avrebbe finito per incidere sulla sostanziale gratuità caratterizzante il comodato. Come pronunce di questa Giudice di precisato in numerose Legittimità (v. Cass. 20.2.1997 n. 4976, Cass. 25.9.90 n. 9718), infatti, il carattere di essenziale gratuità non viene meno per un modus posto a carico del comodatario, venendo meno soltanto se il vantaggio а conseguito da questi si pone come corrispettivo del д godimento della cosa con natura di controprestazione. Senza dire, per altro, che mai i ricorrenti hanno dedotto, nemmeno in questa sede, l'esistenza di un comodato oneroso, ovvero di un diverso tipo di corrispettive, e quindi contratto a prestazioni sotto tale profilo dell'art. 1808 l'inapplicabilità c.c. in tema di comodato.
4.Va disatteso infine anche il quarto motivo con il quale, denunciando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 1226 c.c.) ed insufficiente motivazione sul punto (art. 360 n. 3 c.p.c.)" i ricorrenti si dolgono che il Tribunale abbia confermato la liquidazione in 15 via equitativa dei danni in favore della AN per il mancato rilascio degli immobili da parte dei figli, nonostante la mancata concessione agli stessi di un termine per il rilascio a norma dell'art. 1183 c.c. Ineccepibile va infatti giudicata l'affermazione dei giudici di merito che per il differimento del rilascio era pur sempre imprescindibile una domanda in tal senso, normeda formularsi nel rispetto delle preclusive proprie del rito locatizio ex art. 447 bis c.p.c. E quanto al danno, trattandosi di liquidazione effettuata in via equitativa con riferimento ad una riconsegna eseguita oltre un anno e mezzo dopo la proposizione dell'istanza, e quindi con motivazione che appare, corretta, adeguata ed immune da errori, non censure di ritiene questa Corte possano prospettarsi sorta. Il ricorso va pertanto rigettato ma non va adottata alcuna statuizione sulle spese per la inammissibilità del controricorso in quanto tardivo (notificato il 22.6.98 e cioè oltre il quarantesimo giorno della notifica del ricorso).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla spese. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della 16 Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 30.10.2000. Il Presidente Il Consigliere Emut upo mome I CANGELL 01 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, li 24 APR 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista hooves A N P S A Z I O E U T S R O 350000 C UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA: Registrato in Cap GIU 200 Serie 4. 26333 versote 5 350.00 (lire Trecentacinquentoule al n. p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa IA Grazia DFLIPPO) Il Responsabile Servizio Aui Giudiziari (Dr. M. RELIGHINI) ROM 171 7