Sentenza 5 aprile 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/04/2003, n. 5377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5377 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2003 |
Testo completo
O L L 4 O 7 B .3 E E N , N 1 O DI RACE) 9 ZI -19 A 1 TR -1 S 1 A 2 R P ICE A UBBLICA ITALIANA GIUD 7 T A E W #ISTIN IN NOME DEL POPOLO ITALIANO x A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION S05377/03 Oggellu Risarcimento danni da circolazione stradale Composta dagli Il. Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3415/01 Dott. Angelo GOCLIANO Presidente Dott. Fabio MAZZA Consigliare Dott. Francesco TRITONE Rei Consigliere Cron.11300 Dott. Ennio MALZONE - Consigliere Rep. Ud. 05/12/02DOLL Antonio SEGRETO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER NA, elettivamer e domiciliatA in ROMA EZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato PIETRO CARLINO, difesa dall'avvocato ALBERTO SINATRA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TO MA GRAZTA, ASSID ASSICURAZIONI SPA IN LCA, SAI ASSICURAZIONI SPA;
intimati avverso la sentenza r1. 2 0/00 dol Giudice di расе di 2002 TRAB ANI, emessa il 20/0/2000, depositata il 29/08/00; 2454 RG.93/2000, udica la relazione della causa svo La nella pubblico udienza del 05/02/02 dal Consigliere COLE. Francesco TRIFONE;
ud_tc 1 F.M. in persona del Sostituto Procuratore Genera e Cott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 11 giudice di pace di TRi, con sentenza pubbli ca a il 29.3.2000, dichiarava la improcedibilità della domanda, con la quale AR RA, assumendo di ave re subito danni all'autovettura dl sua proprietà a 当ピー guito dello scontro cor altra autovettura guidata da MA RA TO, aveva convenuto in giudizio essa quidatrice, il commissario liquidatore della società ASSID Ase. spo presso la quale il veicolo della corve- IULA era stato assicurato per la responsabilità civile da circolazione) norché la societȧ SAI Assicurazioni spa quale impresa designata, per La Regione Sicilia, dal Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nella contumacia della SAI Assicurazioni spa, il giudice adito, in accoglimento della eccezione prelimi- nare formulata dalla ASSID Ass. spa in 1.c.a., conside- rava che, poiché la domanda dovova essere preceduta dal decorso del Lermine semestrale dalla richiesta ex art. 22 della legge n. 990 del 1969 indirizzata alla impresa 2 AM cessionaria, detta richiesta, nella specie, non risu - Lava essere stata effettuata, per cui dichiarava la in- procedibilità della domanda stessa Con condanna delia soccombente alle speso. Per a cassazione cella sentenza ha proposto ri- corso AR RA, ja quale affida la impugnazione a due mezzi di doglianza. Non hanno svolto difese g irtirati SA Assicu- razioni spa, MA RA TO e commissario 1-quidato- re della ASSID Ass, spa in 1.c.a. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione -deducendo La viclazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art.. 3 del 3.1. 576/78 convertitc da la Legge 738/78- ] a ricorrente denuncia che quella all'esame del giudico di pace consiste in una ipotesi diversa da quella ritenuta dal giudice di merito di liquidazione coasta arninistrativa di impresa assicuratrice I. c.a. con Dessione del portafoglio dell'impresa in liquida- zione. Precisa la società ricorrente che il decreto de_ ministro dell'industria in data 12.3.1998 ¡pubblicato s la G: J: n.61 del 18.3.1996) non aveva prevista alcu- na cessione del portafoglio, sicchè il riferimento, che il giudice di pace fa all'art. del d.l. 576/78, sareb- be Iori luogo, trattandosi, nella specie, non di im- presa cessionaria, ma di impresa designata. Assume, di conseguenza, che -poiché essa danneg giala aveva provveduto a costituire i 01 MOLA ASSID Ass. spa prima con lettera ricevuta dalia società il 15. 1.1997 e, successivamente con altra missiva rico- F vuta 1 ±6.3.1998 e che analoga richiesta di risarci- TT.IL era stata anche inoltrata al commissario liquida- tore della STOSSE società in liquidazione in data 25.6.1998- non vi ora alcun termine semestrale che es- sa istante avesse dovulo rispettare. Con il secondo motivo di impugnazione -deducendo la violazione ☑ la falsa applicazione della norma di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969- la ricor- rente consura la impugnata decisione nella parte in cul il giudice di pace ha ritenuto che alla impresa desi- guale debba esserc concesso lo spatium deliberandi pre- visto dalla suddetta oma. Assume che 1' onere deila preventiva richiesta all'assicuratore del risarcimento del danno deve consi- derarsi asscito da parte del danneggiato quando essa sia stata riveita al commissario liquidatore di impresa in 1.c.a., il quale sia stato autorizzato a procedere alla liquidazione do: danni ancha per conto del Fondo di garanzia delle viltimo della strada, senza che, in m 1. CA50, Occorra Ia ulteriorc istanza rivolta all'impresa desiguala, due motivi di impugnazione -che vanno esaminati congiuntamente, in cuanto essi costituiscono due pro- Tili inscindibili di un'unica censur - fondali, onde la sentenza impugnata deve essere cassata con rin- vio ad altro giudice di pace di TR , che provvederà ancho in ordine alle spese del presente giudizio di le- gittimità. 1:1 proposito, deve Questa Corto, innanzitutto, premettere che la questione relativa all'onere di pre- ventiva richiesta di risarcimento all'assicuratore (quale regolata dall' art. نے تیرا della legge n. 990/69, La domanda risarcitoria che, ir difet1.0, considera assume indubbia rilevanza processuale, improcedibile) per cui 15 denuncia circa la corretta applicazione de la norma integra censura del tutto proponibile av- Verso 1 a sentenza del giudice di pace in giudizio di equità necessaria ex art. 113, comma 2, c.p.C. [Cass., Sez. un.. . 716/99; Cass. ,n.9236/2002). Tholtre, rilova questo giudice di leg.ttimità che nella specie il giudice di merito non ha fatto correlta applicazione della norma processuale in oggetto. In tema di assicurazione obbligatoria della re- sponsabilità civile derivante daila circolazione dei 5 m veicoli a motore e dai natanti, l'onere della proventi- va richiesta, ali assicurator e, di risarcimento de J danno posto dall'art. 22 della legge 24.12.1969, 1.990, a carico del danneggiato che intenda esercitare l'azione, è adempiuto, in caso di impresa assicuratrice in liqui- dazione coatta amministrativa, mediante la richiesta al commissario liquidatore che sia stato autorizzato, a norma dell'art. 9 de_ decreto legge 23.12.1976, c.837,convertito dalla legge 26.2.1977, n.39, a proce- dere alia liquidazione dei danni anche per conto de_ Fondo di garanzia per le vittime della strada, in dero- ga all'art. 19, terzo comma, della citata legge n. 990 del 1969. In Lale ipotesi, infatti, non è necessaria una ui- teriore richiesta all'impresa designata, sia perché è il commissario liquidatore della società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa il soggetto che, averdone avuta La necessaria autorizzazione, deve pro- cedcre alle liquidazione del danno;
sia perché 1'impresa designata, dowendo provvedere, ā norлña del medesinu articolo del D.L. П. 957 de] 1976, all'assistenza tecnica del commissario liquidatore, de- ve ritenersi a conoscenza della richiesta trasmessa dal danneggiato. 11 principio sudactto costituisce affermazione pa- 6 cifica della giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: Cass. I: 11161/2002; Cass., n. 9236/2002) c ad esso il giudice di rinvio dovrà uniformarsi.
P.q.m.
خرا Ccrte annulla la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, ad altro giudice di pace di TRi. Roma, 5 dicembre 2002. Il Consigliere est. Il Presidente Depositata in Cancelleria فوج کے کا 5 LUERE C1 Duriase Mária Aislio 7