Cass. civ., sez. III, sentenza 25/06/2002, n. 9236
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Sentenza 25 giugno 2002

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In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'onere della preventiva richiesta all'assicuratore di risarcire il danno, imposto al danneggiato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è adempiuto con la richiesta inviata al commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, allorché questi sia stato autorizzato, a norma dell'art. 9 D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (conv. in legge 26 febbraio 1977, n. 39), a procedere alla liquidazione dei danni anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in deroga all'art. 19, terzo comma, della legge n. 990 del 1969. In tal caso, è proponibile ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., avverso la sentenza del giudice di pace che, pronunciando in causa da decidere secondo equità per ragioni di valore, dichiari improcedibile la domanda per difetto della previa richiesta ai sensi del citato art. 22, il quale ha natura di norma processuale (in quanto regola, condizionandolo ad un determinato adempimento, l'accesso al processo) e la cui corretta applicazione deve essere valutata con riferimento alle norme sostanziali alle quali si ricollega, che individuano il destinatario della richiesta di risarcimento, poiché la violazione di queste ultime si risolve in violazione della regola processuale che ad esse rinvia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 25/06/2002, n. 9236
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9236
    Data del deposito : 25 giugno 2002

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