Sentenza 25 giugno 2002
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'onere della preventiva richiesta all'assicuratore di risarcire il danno, imposto al danneggiato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è adempiuto con la richiesta inviata al commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, allorché questi sia stato autorizzato, a norma dell'art. 9 D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (conv. in legge 26 febbraio 1977, n. 39), a procedere alla liquidazione dei danni anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in deroga all'art. 19, terzo comma, della legge n. 990 del 1969. In tal caso, è proponibile ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., avverso la sentenza del giudice di pace che, pronunciando in causa da decidere secondo equità per ragioni di valore, dichiari improcedibile la domanda per difetto della previa richiesta ai sensi del citato art. 22, il quale ha natura di norma processuale (in quanto regola, condizionandolo ad un determinato adempimento, l'accesso al processo) e la cui corretta applicazione deve essere valutata con riferimento alle norme sostanziali alle quali si ricollega, che individuano il destinatario della richiesta di risarcimento, poiché la violazione di queste ultime si risolve in violazione della regola processuale che ad esse rinvia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/06/2002, n. 9236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9236 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZO RE, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato ARMANDO MINUCCI con studio in 80122 NAPOLI VIALE GRAMSCI 19, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GENERALI ASSIC SPA, OS RA, NI RA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 8567/00 del Giudice di pace di NAPOLI, Sezione 2^ Civile, emessa il 17/03/00 e depositata il 28/03/00 (R.G. 45243/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OR IZ conveniva davanti al Giudice di pace di Napoli Francesco Pisani, la S.p.a. L'Edera Assicurazioni in l.c.a., in persona del commissario liquidatore, e la S.p.a. Assicurazioni Generali, quale impresa designata, per sentirli condannare al risarcimento dei danni, nei limiti della somma di L. 2.000.000, conseguenti ad incidente stradale.
La S.p.a. L'Edera in l.c.a. si costituiva e resisteva. Il giudice di pace, con sentenza del 28.3.2000, dichiarava improponibile la domanda, in quanto non preceduta, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 990 del 1969, dalla richiesta di risarcimento alla
S.p.a. Assicurazioni Generali, quale impresa designata;
compensava le spese.
Avverso la sentenza la ZZ ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico mezzo.
Gli intimati non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico mezzo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge n. 738 del 1978, dell'art. 22 della legge n. 990 del 1969, dell'art. 9 della legge n. 39 del 1977
in relazione all'art. 360 n. 3, c.p.c. Deduce la ricorrente che la S.p.a. L'Edera era stata posta in liquidazione coatta amministrativa con d.m. 29.7.1997, ed il commissario liquidatore era stato autorizzato a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia ed in deroga all'art. 19, comma 3, della legge n. 990 del 1969, alla liquidazione dei danni verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto.
Sostiene che, per costante giurisprudenza della S.C., la richiesta di cui all'art. 22 della citata legge non doveva essere rivolta all'impresa designata, ma, come è stato fatto, al commissario liquidatore autorizzato alla liquidazione dei sinistri ai sensi dell'art. 9 della legge n. 39 del 1977. 2. Il motivo è ammissibile e va accolto.
Il giudice di pace, pronunciando in causa da decidere per ragioni di valore secondo equità, ha dichiarato d'ufficio la domanda improponibile per difetto della previa richiesta di risarcimento ex art. 22 l. n. 990 del 1969. Ora, alla suindicata disposizione deve essere riconosciuta natura di norma processuale, in quanto regola, condizionandolo ad un determinato adempimento, l'accesso al processo, e la sua corretta applicazione deve essere valutata con riferimento alle norme sostanziali alle quali si ricollega, che individuano il destinatario della richiesta di risarcimento a mezzo lettera raccomandata, poiché la violazione di queste ultime si risolve in violazione della regola processuale che ad esse rinvia.
In particolare, nel caso di impresa di assicurazione in l.c.a., occorre aver riguardo alle norme che disciplinano la liquidazione dei sinistri, e quindi all'art. 19 della medesima legge n. 990 del 1969, secondo il quale la liquidazione dei danni è effettuata dalla impresa designata, ed alle successive norme che al citato articolo apportano deroga, e cioè all'art. 9 della legge n. 39 del 1977 integrato dall'art. 8, comma 2, della legge n. 738 del 1978, che, nel caso in cui il commissario liquidatore sia stato autorizzato a procedere alla liquidazione dei danni, individuano nel predetto organo il soggetto al quale deve essere inviata la richiesta di cui all'art. 22.
Consegue che la violazione o falsa applicazione del citato art. 22 determinata dalla violazione delle norme sostanziali alle quali rinvia, configurando violazione di norma di natura processuale, può essere denunciata con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., avverso sentenze pronunciate secondo equità dal giudice di pace (S.U. n. 716/99). Nel caso in esame il citato art. 22 e stato erroneamente applicato dal giudice di pace. Per costante giurisprudenza di questa S.C., la richiesta non doveva essere rivolta all'impresa designata, ma, come è stato fatto, al commissario liquidatore autorizzato alla liquidazione dei sinistri (sent. n. 524/92; n. 3639/98). L'impugnata sentenza va quindi cassata e la causa rinviata ad altro Giudice di pace di Napoli, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altro Giudice di pace di Napoli.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 5 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2002