Sentenza 2 aprile 2001
Massime • 1
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa (nella specie: di produzione e distribuzione di gas in bombole), la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico - la prova del quale incombe al danneggiato - tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo.
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- 1. La responsabilità per l’esercizio di attività pericoloseAccesso limitatoWalter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 19 febbraio 2007
- 2. Danni da fumo: ente tabacchi non è responsabile, non aveva l'obbligo di informareAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 24 maggio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4792 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI MO, LA AR AL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell'avvocato FABIO FABBRINI, difesi dall'avvocato FRANCESCO VESTITO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LIQUIPIBIGAS SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 100/98 della Corte d'Appello di LECCE Sez. Dist. di TARANTO, emessa il 25/03/98 e depositata il 13/05/98 (R.G. 140/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/00 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IO MO e SI RI NA convenivano innanzi al tribunale di Taranto la Liquipibigas s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni oltre accessori, esponendo che il 22.2.1990 a causa della fuoriuscita di gas da una bombola, prodotta e distribuita dalla società convenuta, nel vano cucina del loro appartamento in Monteparano si era verificato un incendio con danni materiali (alle strutture dell'appartamento ed alle suppellettili) e produzione di stati d'ansia con crisi depressive.
Nella resistenza della società convenuta il tribunale, istruita la causa, rigettava la domanda sul riflesso che non era stata raggiunta la prova della riconducibilità dell'incendio ad una fuga di gas;
il rigetto veniva confermato, su gravame dei soccombenti, dalla Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - con sentenza resa il 25.3.1998. Premesso che la produzione e distribuzione di gas in bombole costituisce attività pericolosa;
ricordato che per pacifica giurisprudenza l'applicazione della presunzione posta dall'art. 2050 c.c. è subordinata alla dimostrazione, da parte del danneggiato,
dell'esistenza di nesso causale tra l'esercizio dell'attività pericolosa e l'evento dannoso e, cioè, dello "specifico fattore eziologico idoneo a determinare il danno"; ritenuto che l'onere probatorio del danneggiato non risulta modificato in maniera significativa dal D.P.R. 224/1988; la Corte ha considerato che il IO e la SI "non hanno indicato gli elementi da cui possa individuarsi la concreta difettosità della bombola, limitandosi da un lato a sostenere che la prova della responsabilità del produttore sarebbe in re ipsa e dall'altro ad articolare capitoli di prova per testi del tutto inconferenti ed inconcludenti".
Ha aggiunto la Corte che, nel mentre l'attestato dei vigili del fuoco non contiene elementi utili ai fini dell'individuazione della causa dell'incendio e della riconduzione di esso a difettoso funzionamento della bombola, le risultanze della c.t.u. consentono di escludere che la bombola abbia presentato difetti e, una volta escluso tanto, sul piano della responsabilità della società convenuta non rileva se l'eventuale fuga del gas si sia verificata "in quel complesso sistema costituito da tubazioni in gomma, erogatore, regolatore, raccorderia, ugelli e manopole, tutte parti potenzialmente fonti di pericolo e tutte estranee alla bombola". Avverso tale sentenza il IO e la SI hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;
l'intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2050 c.c., 5, 7, 8 D.P.R. 224/1988 in relazione all'art. 360, n. 3, C.P.C. La Corte di merito - sostengono - ha ritenuto che i danneggiati dovevano provare la dipendenza causale dell'incendio da difettosità della bombola e dovevano, quindi, dimostrare "le modalità attraverso le quali dall'attività pericolosa è derivato nocumento", mentre per pacifica giurisprudenza a norma degli artt. 2050 c.c., 5, 7, 8 D.P.R. 224/1988 essi erano tenuti soltanto a provare che l'incendio si era sviluppato dalla bombola, bastando questo a fare scattare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c.; presunzione vincibile con la prova positiva dell'impiego di ogni cura e misura atta ad impedire l'evento dannoso.
Orbene - proseguono - l'onere probatorio gravante sui danneggiati è stato pienamente assolto mediante la produzione del documento attestante l'intervento dei vigili del fuoco per incendio da bombola di gas.
Con il secondo motivo i ricorrenti, nel denunciare violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c in relazione all'art. 360, n. 3, stesso codice, si dolgono dell'insufficiente valutazione della prova documentale (attestato dal quale emerge che i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l'incendio che si era sprigionato nell'appartamento a causa dell'uso di una bombola di gas) e della richiesta di prova testimoniale.
Con il terzo motivo i ricorrenti, denunciando omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione, lamentano che la Corte di merito abbia, da un lato, ritenuto che non sia stata fornita prova dell'esistenza di nesso causale tra evento e danno e non abbia, dall'altro, ammesso la prova testimoniale intesa a dimostrare tale nesso.
I motivi, che si esaminano congiuntamente perché strettamente connessi, non possono trovare accoglimento.
L'affermazione della corte di merito che l'attività di produzione e distribuzione di gas in bombole è pericolosa va precisata nel senso che la pericolosità si protrae dalla fase di riempimento e distribuzione delle bombole a quella di utilizzazione delle stesse da parte dell'utente, quando a causa del riempimento oppure dell'installazione del sistema di bloccaggio o di erogazione si crei il pericolo di fuoriuscita di gas non controllabile con l'uso della normale diligenza (Cass. 19.1.1995, n. 567, in motivazione). Si può porre, allora, il problema del cumulo della presunzione di responsabilità a carico del produttore-distributore, quale esercente attività pericolosa, e di quella a carico dell'utente, quale custode;
problema che va risolto, riconoscendosi la possibilità che le due presunzioni operino cumulativamente, visto che si riferiscono a comportamenti od omissioni differenti ed è profilabile la prima anche dopo che la bombola è passata nella disponibilità dell'utente (Cass. 19.1.1995, n. 567; Cass. 4.6.1998, n. 5484). Questa Corte ha ritenuto che in via eccezionale il pericolo insito nello svolgimento dell'attività si può materializzare negli oggetti prodotti, di tal che i medesimi a causa dell'imperfetta costruzione o confezione conservino un'intrinseca potenzialità lesiva collegata allo svolgimento dell'attività di cui costituiscono il risultato (Cass. 15.12.1975, n. 4131), ed ha addirittura affermato che anche la bombola vuota che abbia contenuto gas è pericolosa (per avere costituito strumento dell'attività), ove non sia sottoposta ad un preventivo trattamento idoneo a renderla innocua (Cass. 13.1.1981, n. 294). Per questo aspetto la tutela accordata dall'art. 2050 c.c. all'utente della bombola di gas si affianca a quella predisposta per il consumatore dal D.P.R. 224/1988. Come la corte di merito non ha mancato di rilevare, la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2050 c.c. richiede la prova che i danni sono derivati dallo svolgimento di attività pericolosa e, cioè, la prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, attesa l'impossibilità che taluno sia investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è riconducibile a lui in alcun modo (Cass. 8.5.1984, n. 2796). Il relativo onere fa carico al danneggiato (Cass. 24.6.1995, n. 7177; Cass. 4.12.1998, n. 12307) e, secondo un orientamento di questa Corte, che si è formato con specifico riferimento all'attività di produzione e distribuzione di gas in bombole (Cass. 28.10.1980, n. 5799; Cass. 9.5.1969, n. 1595), si assolve con la dimostrazione che l'evento dannoso si è verificato in dipendenza o in occasione dell'uso del gas ed è, comunque, collegabile alle corrispondenti operazioni (in quanto il pericolo di scoppio, esplosioni o altro perdura anche dopo che le bombole vengono consegnate alla clientela). Secondo tale orientamento, criticato da una parte della dottrina, il nesso causale, pertanto, sussiste anche quando il danno si produce in una fase successiva a quella dell'attività, purché ne dipenda in modo sufficientemente mediato, ed in questa ottica l'onere probatorio del danneggiato risulta alleggerito.
Come è stato precisato (Cass. 28.10.1980, n. 5799), il rapporto causale deve intercorrere tra l'esercizio generico dell'attività pericolosa e l'evento dannoso e non tra quest'ultimo ad uno specifico fatto imputabile all'agente; conseguentemente, il danneggiato non è tenuto a provare l'esistenza del nesso causale tra un fatto specifico imputabile all'agente e l'evento dannoso.
Nella specie, la Corte di merito ha espresso il convincimento che dalla documentazione offerta dai danneggiati non si evincono le cause dell'incendio o elementi utili "a dimostrare la riconducibilità dell'incendio alla bombola o ad un suo eventuale difetto", e la doglianza, che investe tale convincimento, è inammissibile, mirando sostanzialmente a sollecitare una nuova valutazione della documentazione.
La mancata indicazione delle circostanze di fatto, sulle quali verte la prova testimoniale richiesta, impedisce la necessaria valutazione di decisività e, stante l'impossibilità di attingere elementi da fonti processuali diverse dal ricorso, si risolve in inammissibilità della doglianza relativa alla omessa ammissione della prova stessa.
In conclusione, non merita censura la corte di merito che, dopo avere escluso allo stato degli atti la derivazione causale dell'incendio dalla bombola e dalla complessa attività che trova in essa il suo punto di convergenza, ha negato applicazione alla presunzione di cui all'art. 2050 C.C., mentre non incidono sull'esattezza giuridica della decisione le affermazioni della stessa corte in contrasto con i principi sopra esposti, di cui va disposta la correzione ex art. 384 C.P.C. Non avendo l'intimata svolto attività difensiva in questa sede, non vi sono provvedimenti da assumere in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il 23 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2001