Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4792
CASS
Sentenza 2 aprile 2001

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Massime1

In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa (nella specie: di produzione e distribuzione di gas in bombole), la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico - la prova del quale incombe al danneggiato - tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo.

Commentari2

  • 1La responsabilità per l’esercizio di attività pericoloseAccesso limitato
    Walter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 19 febbraio 2007

  • 2Danni da fumo: ente tabacchi non è responsabile, non aveva l'obbligo di informareAccesso limitato
    Giuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 24 maggio 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4792
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4792
Data del deposito : 2 aprile 2001

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