Sentenza 25 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12457 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
Aula A 1 2 4 5 7 /0 3 REPUBBLI Im nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev.soc. dr. Salvatore Senese Presidente R.G. n. 14283/2000 dr. IC De Luca Consigliere Cron. 26339 dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. dr. Francesco Antonio Maiorano Consigliere Ud.11.10.2002 dr. Giuseppe Cellerino Consigliere ha pronunciato la seguente Прил SENTENZA sul ricorso proposto da: CA EN e AR IC, in proprio nonchè My rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Gentile, giusta procura speciale in calce al ricorso, e domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, ricorrenti%;B 3979 CON TRO Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante, rappre- sentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Aldo Corvino e dal- l'avv. Lucio De Angelis, elettivamente domiciliata - " - 1 - 4 resso lo studio di quest'ultimo in Roma alla via Valgardena 3, n. controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli in data 19 28 gennaio 2000, n. 1311/2000, n. 12539/98 R.G.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza dell'11 ottobre 2002; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricor- 30. прит 2 Svolgimento del processo. Con ricorso al RE di Napoli depositato il 18.2.98 la Banca Nazionale del Lavoro, tesoriera dell'INPS ed in tale veste terza pignorata nei procedimenti esecutivi promossi contro tale ente ex artt. 543 ss. c.p.c. da TI Ber- nardo e dagli avv. EN ZA e IC AR, si op- poneva al pignoramento mobiliare eseguito nei suoi confronti 1'11.2.98 dai medesimi, per complessive lire 10.047.650, in virtù delle ordinanze di assegnazione rese dal G.E. il 17.11. 97 ed il 15.12.97 nei predetti procedimenti. L'opponente contestava l'azione esecutiva iniziata nei suoi confronti, deducendo che l'ordinanza di assegnazione importa una cessione "pro solvendo" in favore dell'assegnatario della posizione creditoria vantata dall'esecutato verso il terzo pi- gnorato e che pertanto, subentrando i creditori procedenti nella medesima posizione creditoria dell'INPS nei confronti della BNL, a quest'ultima non potevano addossarsi oneri diversi e più gravosi di quelli che aveva nei confronti dell'originario creditore;
dunque, così come il credito dell'INPS nei confronti della banca aveva natura "querable", parimenti l'obbligazione nei confronti dei creditori procedenti doveva essere eseguita presso l'istituto bancario;
peraltro, ciò risultava espressa- mente previsto nell'ordinanza di assegnazione del 15.12.97. Rilevava pertanto che, pur volendo aderire alla contrastata tesi che riconosce efficacia di titolo esecutivo all'ordinanza -- 3- di assegnazione, doveva negarsi il diritto degli istanti di agire esecutivamente prima che il provvedimento fosse stato notificato alla banca e questa avesse ingiustificata- 曲 mente rifiutato il pagamento%; evidenziava inoltre che 1 autorevole dottrina nega efficacia esecutiva all'ordinanza in questione, rilevando che essa è soltanto un ordine di disporre a favore dell'assegnatario. Chiedeva quindi dichiararsi l'illegittimità della intra- presa azione esecutiva, previa sospensione dell'esecuzione quanto meno per le somme eccedenti gli importi delle ordi- nanze di assegnazione oltre il costo delle copie e della notifica. All'udienza fissata per la comparizione delle parti si co- stituivano gli avv. EN ZA e IC AR nonchè 51 Bernardo TI e resistevano. Deducevano che, secondo l'unanime orientamento giurisprudenziale, l'ordinanza di as- segnazione ha natura di titolo esecutivo e legittima l'esecu- zione forzata contro il terzo pignorato;
qualificata l'oppo- sizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., perchè oggetto di conte- stazione erano le somme eccedenti quelle oggetto delle ordinan- ze di assegnazione, eccepivano la decadenza per il decorso del termine perentorio previsto dalla norma e concludevano per il rigetto dell'opposizione e la condanna della BNL al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. All'esito di breve trattazione, il RE, con sentenza del 15 4 maggio 1998, accoglieva la domanda e condannava gli oppo- sti al pagamento delle spese di giudizio nella misura di 2/3. Avverso tale sentenza, notificata il 16.10.98 al TI ed il 20.10.98 agli avv. ZA e AR, i medesimi propone- vano appello con citazione notificata alla BNL il 12.11.98. Deducevano che le ordinanze di assegnazione costituivano validi titoli esecutivi e perciò legittimavano l'azione ese- cutiva iniziata nei confronti della banca e che il RE erroneamente aveva statuito che tali titoli avrebbero avuto efficacia esecutiva soltanto ove fosse stato dimostrato l'ina- dempimento del terzo pignorato;
rilevavano che il primo giudice, invertendo l'onere probatorio, aveva ritenuto che non vi fos- se la prova dell'inadempimento della banca mentre, trattandosi di un credito scaduto, certo ed esigibile, era la banca a dover esprimere formalmente la volontà di adempiere e non il creditore a recarsi presso l'istituto; lamentavano, inoltre, che il RE, violando l'art. 190 c.p.c., aveva depositato la sentenza all'u- dienza di precisazione delle conclusioni, senza concedere il termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
censuravano la qualificazione della domanda operata dal RE, evidenziando che la contestazione atteneva ai singoli importi richiesti nell'atto di precetto ed integrava perciò una opposizione agli atti esecutivi, proposta tardivamente;
deducevano, infine, la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. perchè il RE, pronunciando "ultra petita", aveva accertato 5 il diritto degli opposti al pagamento delle somme liquidate nell'ordinanza di assegnazione, mentre la BNL aveva richiesto la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità ed infonda- tezza del precetto. Pertanto, convenivano l'istituto bancario innanzi al Tribunale di Napoli per sentir rigettare, in ri- forma della sentenza impugnata, l'opposizione proposta e per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti ex art. 96 c.p.c. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'appellata e resisteva, chiedendo il rigetto dell'appello. Con sentenza in data 19 28 gennaio 2000 il Tribunale di Napo- li rigettava l'appello. Osservava il Tribunale, in relazione alla denunzia di nullità della pronuncia di 1° grado per violazione dell'art. 190 bis c.p.c., che l'art. 315 c.p.c. attribuiva al RE il potere di ordinare immediatamente la discussione orale della causa e di pronunciare al termine la sentenza. In ordine alla qualificazione della domanda proposta dalla BNL da parte del RE quale opposizione all'esecuzione, il Tribunale riteneva che il primo giudice aveva rettamente qualificato l'opposizione proposta e che non aveva ragione di essere l'eccepita decadenza per il decorso del termine perento- rio previsto dall'art. 617 c.p.c. Osservava poi il Tribunale che, secondo autorevole dottrina e secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, - 6 - l'ordinanza di assegnazione del credito resa dal G.E. ai sensi dell'art. 553 c.p.c. costituisce titolo esecutivo. L'adesione a tale orientamento, fatto proprio anche dal : primo giudice, non è di sè sufficiente ad affermare, nel caso di specie, il diritto dei creditori di procedere all'esecuzione forzata, come prospettato dagli appellanti. Trattandosi di"cessio pro solvendo", vi è una modificazione soggettiva dell'obbligazione dal lato attivo, che non incide sul contenuto o sulle modalità della prestazione. Ne consegue che qualora, come nella specie, l'obbligazione del terzo pignorato tragga origine da un deposito bancario, il фил luogo di adempimento è quello previsto dall'art. 1834, 2° co. c.c., e cioè la sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto. F Le obbligazioni derivanti da quel rapporto hanno pertanto natura "querables", come del resto espressamente previsto nell'ordinanza del 17.11.97. Gli appellanti avrebbero potuto esperire l'azione esecutiva sol- tanto ove fosse mancato l'adempimento spontaneo da parte della terza pignorata;
proprio perchè si tratta di obbligazioni "que- rables", i creditori avrebbero dovuto porre in essere il comporta- mento ad essi richiesto, vale a dire recarsi presso l'istituto bancario e far constatare il mancato pagamento. Ed, ancorchè si aderisse all'impostazione degli appellanti (natura "portable" del debito della banca), egualmente non potrebbe giu- -7- stificarsi la pretesa esecutiva dei creditori. Destituito di fondamento appare infine il motivo di gravame con il quale gli appellanti deducono che il RE sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione. Avverso detta sentenza gli avvocati EN ZA e IC AR hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, ed illustrato da memoria. La Banca intimata ha resistito con controricorso. Motivi della decisione. il Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione per omessa, insufficiente motivazione di cui al 11(11C!) n. 5 dell'art. 360 c.p.c.;B carenza d'interesse ad agire del terzo custode;
competenza del giudice del lavoro;
violazione art. 618 bis c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 413 ss. c.p.c. 八 Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 474, 475, 479 c.p.c.; valore di titolo esecutivo dell'ordinanza di assegnazione di somme;
17 effetti. it Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1208, 1219 c.c.%; luogo dell'adem- 11 pimento e mora della BNL%; effetti della notifica del precetto. Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 617 c.p.c. in combinato disposto con · 8 · l'art. 360 n. 3 c.p.c.%; violazione del chiesto e pronunziato ex art. 112 c.p.c.; nullità dell'opposizione ex art. 413 c.p.c. Osserva la Corte che il ricorso va accolto per quanto di ra- : gione. Con il primo motivo vengono sollevate le questioni relative ella competenza del giudice del lavoro e dell'interesse del terzo pignorato a contrastare il diritto del creditore proce- dente, questioni che erano state dedotte ed in ordine alle quali il Tribunale di Napoli non avrebbe adeguatamente motivato. Ora, a parte l'ininfluenza della questione inerente alla motiva- zione in questa materia, per quanto riguarda la competenza, si deve osservare che, trattandosi di causa non ancora pendente al 30/4/95, la questione è preclusa, dovendosi applicare l'art. 38 c.p.c. nel suo nuovo testo, per cui l'incompetenza per mate- Landhe ria può essere dichiarata d'ufficio non oltre la prima udienzad'ufficio, di trattazione in primo grado. Quanto all'interesse del terzo tesoriere, si deve concordare con la BNL intimata: in ogni caso l'esecuzione ha effetti pregiudi- zievoli per il terzo, che ha quindi interesse a contrastare la stessa. Con il secondo motivo si fa valere che la natura di titolo ese- cutivo dell'ordinanza di assegnazione, riconosciuta dal Tribuna- le, avrebbe dovuto coerentemente condurre i giudicanti a rico- noscere il diritto dei ricorrenti a notificare il precetto. Deve però essere esaminato con priorità il quarto motivo, che, - 9- deducendo la violazione dell'art. 617 c.p.c., qualifica come opposizione agli atti esecutivi l'azione proposta dalla Banca, con la consecuenza che, non essendo stato rispettato il termine di cinque giorni fissato de questa disposizione, si sarebbe veri- ficata decadenza. Ma, avendo per l'appunto la BNL contestato il diritto dei ricorren- ti a procedere all'esecuzione, la fattispecie è stata correttamente inquadrata nell'art. 615 c.p.c., per cui nessuna decadenza si è verificata. Generiche sono le ulteriori censure relative a detto motivo. Tornando al secondo motivo, il Tribunale ha ritenuto che il terzo debitore è tenuto alla prestazione nei confronti del creditore as- Muel segnatario con le stesse modalità e termini previsti nei confronti del creditore originario (INPS). Ciò in base alla considerazione che il terzo che abbia reso dichiarazione positiva rimane estraneo al processo, non essendovi alcuna controversia da dirimere tra lui e le altre parti. Quindi, secondo il Tribunele, effettivamente, per effetto dell'or- dinanza di assegnazione, il terzo non è soggetto ad obblighi di- versi da quelli già esistenti nei confronti del debitore. Ora non è dubbio, secondo il Tribunale, che l'obbligazione liti- X giosa era eseguibile al domicilio del debitore (era "querable), per cui effettivamente non era possibile da parte del creditore, senza prestare la sua cooperazione, richiesta nella esecuzione " delle obbligazioni querables, agire in via esecutiva nei confronti . del terzo debitore. 10 - Con il terzo motivo si denunzia la violazione di diverse norme del c.c. (1206, 1208, 1219) in relazione al luogo di adempimento, alla mora della BNLed agli effetti della noti- fica del precetto. Secondo il Tribunale è assorbente la considerazione del ca- rattere pacifico della mancata prestazione da parte del creditore dell'attività di cooperazione che è richiesta a lui nella esecuzione delle obbligazioni eseguibili al domicilio del de- bitore, giacchè, in mancanze di tale attività di cooperazione, cioè il recarsi nella sede della banca per esigere il pagamen- to, non vi può essere mora, e giustamente perciò non è stata considerata rilevante, ai fini della costituzione in mora, la notifica alla Banca dell'ordinanza di assegnazione insieme con il precetto. ง Ciò detto in ordine a quanto ritenuto del Tribunale in relazione al secondo ed al terzo motivo, osserva la Corte che può solo in parte consentirsi con il convincimento dei giudidi di appello, diversi essendo i risultati per l'una e per l'altra ordinanza di assegnazione. Come invero risulta in fatto, e non è contestato, a seguito delle dichirazioni positive della Banca venivano emesse due ordinanze di assegnazione: 1) la n. 31341/97 in favore del TI (attuale non ricorrente per cassazione) in data 5/12/97, con la quale si assegnava il cre- • dito di lire 5.203.718 oltre lire 743.000 per spese della procedura - 11 - in favore dei procuratori distrattari, ZA e AR (attuali ricorrenti per cassazione), oltre imposta di registro ed oltre spese successive;
2) la n. 25225/97 in favore degli avv. ZA e AR, in pro- prio, in data 17/11/97, con la quale si assegnave la somma di lire 559.500 ai predetti, oltre ai diritti e spese successive re- lative alla richieste di copie ritiro e disamina, registrazione e, notificazione.. Ma, mentre per la prima ordinanza di assegnazione il RE ordinava alla ENL il pgamento immediato delle somme assegnate, per la seconda il RE ordinava invece il pagamento immedia- to, precisando che lo stesso doveva avvenire presso lo sportello bancario. Intrambe le ordirante di assegnazione, con i relativi atti di " precetto (per l'ordinanza n. 3134/97 venivano notificati due atti di precetto) venivano notificati alla B.N.L., ed in virtù di detti precetti, i creditori facevano eseguire pignoramento mobiliare presso la BNL (per complessive lire 10.047.650), che proponeva opposizione all'esecuzione, contestando il diritto dei creditori a procedere con la esecuzione mobiliare nei con- fronti di essa Banca in mancanza empimento. Ora, a seconda del contenuto delle due ordinanze di assegnazio- ne, il ricorso deve essere deciso. Invero l'ordinanza di assegnazione è atto del processo esecuti- • vo nel quale è stata emessa nonchè atto conclusivo dello stesso;
12 - - pertanto i vizi che attengono alla formazione dell'ordinanza di assegnazione debbono essere fatti valere con mezzi di impu- gnazione interni al procedimento nell'ambito del quale è stata e messa - mezzi di impugnazione che nella specie non sono stati proposti e non possono essere denunciati con l'opposizione al - precetto che sia stato intimato sulla base dell'ordinanza di assegnazione (Cass. 7 agosto 2001 n. 10897). In mancanza di impugnazione delle ordinanze di assegnazione, re- stano pertanto ferme (con preclusione pro iudicato) le statui- zioni delle stesse (implicite od esplicite) in ordine al luogo di pagamento. Mentre restano ferme le statuizioni del Tribunale nei confronti dei ricorrenti ZA e AR per l'ordinanza n. 26225/97, in quanto l'ordinanza stabiliva che il pagamento doveva avvenire Prathee Я presso lo sportello bancario, e quindi era legittima la proce- Ba Indosi dura esecutiva presso la banca C. A che non poteva contestare - tale luogo di pagamento indicato nell'ordinanza di assegnazione, in assenza di un'impugnazione dell'ordinanza stessa - il ricorso va accolto limitatamente all'opposizione della BNL relativa al- l'ordinanza di assegnazione n. 31341/97 a favore degli avvocati ZA e AR, in quanto, in mancanza di indicazione di luogo di pagamento, doveva ritenersi applicabile l'art.1182, terzo comma c.c., che cioè l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, e quindi legittima era - in relazione - 13 - a tale ordinanza di assegnazione l'azione esecutiva nei confronti della banca inadempiente al suo obbligo di pagare presso il domicilio dei creditori, con conseguente infon- datezza della relativa opposizione all'esecuzione. Alla stregua dei principi predetti, con il parziale acco- glimento del ricorso, non essendo necessari ulteriori accer- tamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. novellato, con il rigetto della opposizione della BNL relativa al pignoramento eseguito dagli avvocati ZA e AR sulla base dell'ordinanza di assegnazione n. 31341/97 a favore degli stessi. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti del presente giudizio le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso limitatamente all'opposizione della BNL relativa all'ordinanza di assegnazione 11. 31341/97 a favore degli avvocati ZA e AR, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione della BNL all'esecuzione rela- tiva al pignoramento eseguito dai predetti avvocati sulla base di detta ordinanza. Rigetta nel resto. Dichiara interamente compen- sate, tra le parti del presente giudizio le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma l'11 ottobre 2002. Il Presidente (dr. Saly Palun genese) Il Consigliere estensore - 14 - (dr. Donato Figurelli) % IL CANCELLIERE Depositato in Cancellera Boggi. 25 AGO 2003 AL CANCELLIERE FERE Vingi. .