Sentenza 12 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/02/2004, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZA SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE AVEZZANA 1, presso l'avvocato LORENZO SCIUBBA, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO VOLPARI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI FROSINONE;
- intimato -
avverso il provvedimento del Tribunale di FROSINONE, depositato il 16/05/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2003 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento in data 16 maggio 2002, il Tribunale di Frosinone respinse l'opposizione proposta da JA EA, cittadino straniero nato in [...], al decreto di espulsione dal territorio nazionale, conseguente al mancato rinnovo del permesso di soggiorno, notificatogli dal Prefetto di Frosinone il 10 aprile 2002. Il tribunale, premesso che la mancata traduzione del provvedimento di espulsione in una lingua nota allo straniero giustificava la tardiva proposizione dell'opposizione, escluse di poter conoscere incidentalmente della legittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
Per la cassazione del provvedimento, JA EA ricorre con atto notificato il 13 luglio 1992 al Prefetto di Frosinone, con due motivi.
L'Amministrazione non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché investono sotto profili diversi il medesimo vizio del provvedimento impugnato, si denunzia la violazione dell'art. 13 del d. lgs. n. 236/1998; si deduce che il tribunale, avendo accertato che lo straniero non conosceva l'italiano, doveva dichiarare la nullità del provvedimento, per la sua mancata traduzione in una lingua conosciuta dal destinatario.
Il motivo è fondato. Secondo l'insegnamento di questa corte, in tema di espulsione amministrativa dello straniero, la ratio della disposizione dell'art. 13, comma settimo, del D. Lgs. n. 288 del 1988, la quale prevede l'obbligo per l'autorità amministrativa di comunicare all'interessato ogni atto concernente l'espulsione unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua a lui conosciuta, e, solo ove ciò non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, è quella di consentire allo straniero la comprensione della misura adottata nei suoi confronti ai fini dell'apprestamento della difesa. Pertanto, lede il diritto alla difesa il provvedimento che sia tradotto nella lingua inglese senza la preventiva giustificazione della impossibilità di traduzione nella lingua del paese di origine dell'interessato o comunque in un'altra lingua dallo stesso conosciuta. Ne deriva il conseguente obbligo per il giudice di annullare detto provvedimento, senza che possa invocarsi la sanatoria per l'eventuale raggiungimento dello scopo dell'atto quando lo straniero abbia presentato tempestivo ricorso (Cass. 7 luglio 2001 n. 9264). A tale principio non si è uniformato il giudice di merito, il quale ha deciso sul presupposto che l'illegittima omissione della traduzione provocherebbe esclusivamente il mancato decorso del termine per impugnare il provvedimento. La conseguente fondatezza del ricorso comporta la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio della causa, anche ai fini delle spese del presente giudizio di legittimità, allo stesso tribunale, in persona di altro magistrato, che si atterrà al principio di diritto sopra riportato, valutando in concreto se il provvedimento di espulsione dia ragione dell'impossibilità di ottenerne la traduzione nella lingua madre dello straniero, o se questi conoscesse una delle due lingue in cui esso era stato tradotto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per la spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Frosinone in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2004