Sentenza 9 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche, la carenza di motivazione del decreto del P.M. in ordine alle ragioni che legittimano, ex art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., il ricorso ad impianti di pubblico servizio o a quelli in dotazione della polizia giudiziaria, può essere sanata dallo stesso P.M., mediante un successivo provvedimento a carattere integrativo, purché anteriore all'utilizzazione delle risultanze delle operazioni, onde consentire al giudice il controllo di legittimità della deroga e all'interessato di avere contezza delle cause che l'hanno giustificata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2005, n. 10104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10104 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato Presidente del 09/02/2005
Dott. OLIVA Bruno Consigliere SENTENZA
Dott. MILO Nicola Consigliere N. 238
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo Consigliere N. 35840/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA UN;
avverso l'ordinanza 17/8/04 Tribunale di Brescia;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. Giovanni D'Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 17/8/04 il Tribunale di Brescia, adito dall'indagato NA CH in sede di riesame dell'ordinanza in data 20/4/04, con la quale il G.I.P. di quel Tribunale aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere a carico del predetto per i reati di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico ex art. 74 D.P.R. 309/90 (capo A) e per una lunga serie di episodi spaccio ex art. 73 stesso D.P.R.(capi 29-30-31-32-37-44- 92) confermava il provvedimento impositivo.
L'indagine traeva origine dalle dichiarazioni di due extracomunitari di origine marocchina OU ME e AN ME, il primo già denunziato a piede libero per detenzione illecita di cocaina, in ordine ad una attività di spaccio posta in essere da alcuni connazionali, e si sviluppava attraverso una vasta attività di intercettazione e di conseguenti servizi di o.p.c., che consentiva di accertare una lunga serie di episodi di cessione di stupefacenti in capo a numerosi soggetti e a ipotizzare l'esistenza di un'associazione finalizzata a tale attività illecita. L'attuale ricorrente era gravemente indiziato di far parte di tale organizzazione e di aver posto in essere gli episodi di spaccio contestati.
In motivazione il Tribunale a conferma della gravità del quadro indiziario valorizzava il contenuto delle numerose intercettazioni, che coinvolgevano l'indagato, il cui chiaro tenore criptico induceva a ritenere che oggetto dei contatti tra gli interlocutori e i concordato-incontri si riferiva alla droga. Osservava quanto al reato associativo che le predette conversazioni deponevano per l'esistenza di una struttura con carattere di stabilità e seppure minima organizzazione interna, facente capo a tale El Ghazi, finalizzata alla distribuzione di consistenti quantitativi di stupefacenti, attraverso una fitta rete di incaricati, tra i quali l'attuale ricorrente. Confermava infine la consistenza della pericolosità sociale dell'indagato e l'adeguatezza della misura imposta. Avverso tale decisione ricorre l'indagato a mezzo del suo difensore, il quale denunzia la violazione dell'art. 268/3 c.p.p. e la carenza di motivazione. A dire della difesa l'ordinanza coercitiva era fondata esclusivamente sul contenuto delle intercettazioni, disposte in violazione della cit. norma e come tali inutilizzabili. Erano stati infatti utilizzati impianti diversi da quelli in dotazione del P.M., in assenza del decreto autorizzativo del P.M., non potendosi ritenere legittimo quello postumo emesso dal P.M. in data 23/6/04 "ora per allora", consentendo la giurisprudenza di legittimità il completamento di una motivazione in atti, che siano già stati emessi tempestivamente, e non già di atti inesistenti. Nella fattispecie il provvedimento autorizzativo era stato emesso per la prima volta a distanza di mesi dalle operazioni. Non era accettabile la giustificazione resa dal Tribunale, che aveva fatto riferimento all'esistenza del provvedimento presupposto, incorporato in ogni decreto dispositivo delle operazioni, senza però individuarlo e indicarne gli estremi.
Il ricorso è destituito di fondamento e va pertanto rigettato. Corretta si ravvisa la motivazione integrativa, resa nel provvedimento del P.M in data 23/6/04 "ora per allora", precedente all'ordinanza del G.I.P., che, utilizzando le risultanze dell'attività intercettiva, aveva applicato la misura cautelare nei confronti del ricorrente, e in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la carenza di motivazione del provvedimento, con il quale il P.M. dispone che le operazioni di intercettazione siano compiute con impianti di pubblico servizio o in dotazione della polizia giudiziaria, può essere sanata dallo stesso P.M. in relazione alle condizioni, che legittimano il ricorso a detti impianti, secondo il disposto dell'art. 268/3 c.p.p., mediante un successivo provvedimento a carattere integrativo, purché anteriore all'utilizzazione delle risultanze delle operazioni, onde consentire al giudice il controllo della legittimità della deroga, e all'interessato di avere contezza delle cause che l'hanno giustificata (Cass. Sez. 6^ 22/12/03 n. 49119 rv. 227708; Sez. 4^ 9/2/00 n. 3986 rv. 215658; Sez. 1^ 28/5/91 n. 2096 rv. 188536). Nè coglie nel segno il rilievo della mancanza dei provvedimenti esecutivi presupposti da parte del P.M., che renderebbe radicalmente nulli il decreto integrativo. L'esistenza di tali atti si evince infatti dalla analoga ordinanza emessa in data 17/11/04 dal medesimo tribunale del riesame di Brescia nei confronti del coindagato El AR HA (che aveva proposto analoga eccezione), nella quale, nel rilevare che il provvedimento integrativo era anteriore all'emissione dell'ordinanza impositiva, si dava atto che nei fascicoli relativi alle operazioni di intercettazione erano presenti i provvedimenti attuativi dei decreti di autorizzazione o di convalida del G.I.P., nei quali si specificava che le operazioni dovevano compiersi con l'utilizzo delle apparecchiature e degli impianti in dotazione del Comando Carabinieri di Verolanuova. L'avere l'attuale ricorrente omesso di proporre la medesima questione in sede di riesame giustifica la mancata menzione di quanto sopra anche nel provvedimento oggetto del presente ricorso. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale. Sarà poi cura della cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p., trattandosi di ricorrente in stato di detenzione carceraria.
P.Q.M.
Rigetta ivi ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2005