Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2005, n. 10104
CASS
Sentenza 9 febbraio 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di intercettazioni telefoniche, la carenza di motivazione del decreto del P.M. in ordine alle ragioni che legittimano, ex art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., il ricorso ad impianti di pubblico servizio o a quelli in dotazione della polizia giudiziaria, può essere sanata dallo stesso P.M., mediante un successivo provvedimento a carattere integrativo, purché anteriore all'utilizzazione delle risultanze delle operazioni, onde consentire al giudice il controllo di legittimità della deroga e all'interessato di avere contezza delle cause che l'hanno giustificata.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2005, n. 10104
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10104
    Data del deposito : 9 febbraio 2005

    Testo completo