Sentenza 3 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2003, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 0 1556 /0 3 IN NOME DE POPOLO ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 10922/00 Cron.3532 Rel. Consigliere Dott. Michele DE LUCA Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere Rep. لله Consigliere Ud.09/07/02 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Dott. Camillo FILADORO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' giusta delega in attil proc. NoT. C.F. TuccaridiRoma dell' 8/5/00 up N° 54133. ricorrente contro !M SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio PIAZZA dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che lo rappresenta e 2002 difende, giusta delega in calce alla copia notificata 3366 -1- del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 16/99 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 17/05/99 R.G.N. 205/98; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Venezia confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 5 marzo/8 luglio 1998, che aveva accolto la domanda proposta da SE RC contro l'INAIL per sentirne dichiarare la illegittimintà del provvedimento datato 27 ottobre 1994 di soppressione - per asserito miglioramento - della rendita per malattia professionale, della quale era titolare dal 28 novembre 1978, in base al rilievo. che la revisione era intervenuta oltre il termine quindicennale (di cui all'art. 137 del T.U. approvato con DPR n. 1124 del 1965), mentre é "chiaramente smentita dalla documentazione in atti" la tesi dell'Istituto che, nella specie, si sarebbe fatto ricorso al procedimento di rettifica (di cui all'art. 55 della legge n. 88 del 1989). Avverso la sentenza d'appello, l'INAIL propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L'intimato non si é costituito nel giudizio di cassazione. 1 Motivi della decisione.
1.Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione di norme di diritto (art. 137 del T.U. n. 1124 del 30 giugno 1965, art.55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, 112, 113, 424, 445 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) – l'INAIL censura la sentenza impugnata per avere ritenuto tardiva la dedotta revisione della rendita per malattia professionale, sebbene la revisione stessa possa essere disposta nei tre anni e duecento dieci giorni successivi alla scadenza del quindicennio - al quale va riferito, tuttavia, l'accertamento delle modificazioni delle condizioni fisiche del titolare, che ne giustificano l'adozione mentre non ha pregio l'affermazione del - Tribunale che, nella specie, non ricorre l'ipotesi della rettifica (di cui all'art. 55 della legge n. 88 del 1989), in quanto oggetto del giudizio non é 1 l'impugnazione del provvedimento e la legittimità dell'esercizio di potere amministrativo, ma l'accertamento della obbligazione ex lege dell'Istituto di (continuare ad) erogare la prestazione previdenziale. Il ricorso é fondato.
2. Il termine di dieci anni dalla data dell'infortunio - o di quindici se si tratta, come nella specie, di malattia professionale - entro il quale può procedersi alla revisione della rendita (ai sensi degli art.83, comma 8, e 137, ultimo comma, del D.P.R. n. 1124 del 1965), a domanda dell'assicurato o per disposizione dell'Istituto, non é né di prescrizione né di decadenza - in quanto incide sull'esistenza stessa del diritto, delimitando l'ambito temporale entro il quale assumono rilevanza diminuzioni od aumenti dell'attitudine al lavoro ed, in genere, modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 10030, 3807/2001, 15223, 14959,14941, 12915, 12900, 9046/2000) – appare del tutto razionale (come - si desume anche dalle sentenze della Corte costituzionale n. 80 del 1971 e n. 358 del 1991), da un lato, la scelta del legislatore di far decorrere il suddetto termine dal momento della conclusione del procedimento amministrativo di costituzione della rendita (anziché dal momento precedente di maturazione del diritto all'erogazione della rendita) - atteso che il trascorrere del periodo considerato determina una presunzione assoluta di stabilizzazione delle condizioni fisiche dell'assicurato mentre il diritto alla - revisione, dall'altro, dev'essere esercitato dall'INAIL, come nella specie, entro il terrnine di prescrizione (di cui all'art. 112, comma 1, D.P.R. n. 1124 del 1965), che inizia a decorrere dalla prospettata stabilizzazione, ma rimane sospeso durante la liquidazione in via amministrativa della rendita (ai sensi dell'art. 111, secondo comma, D.P.R. n. 1124 del 1965). 2 3.La sentenza impugnata si discosta dai principi di diritto enunciati e merita, quindi, le censure che le vengono mosse dall'Istituto ricorrente. Infatti dichiara illegittima la soppressione di rendita per malattia professionale - disposta dall'INAIL in sede di revisione e non già di rettifica (che sarebbe soggetta alla decadenza di cui all'art.9, comma 1, decreto legislativo n.38 del 2000, applicabile ai procedimenti in corso: vedi, per tutte, Cass. n. 14959 del 2000) - in dipendenza esclusiva della decorrenza del termine quindicennale tra la data (28 novembre 1978) di maturazione del diritto all'erogazione e la data successiva (27 ottobre 1994) del provvedimento di soppressione della rendita. Ne risultano, quindi, trascurate discostandosi, appunto, dai principi di diritto enunciati – le questioni concernenti non solo la collocazione temporale, - nel quindicennio, dei miglioramenti delle condizioni di salute - che hanno dato luogo alla revisione - ma, ancor prima, il dies a quo (dalla data di conclusione del procedimento amministrativo per la costituzione della rendita) ed il dies ad quem (dalla prospettata stabilizzazione delle condizioni fisiche dell'assicurato) dello stesso termine quindicennale, nonché il successivo termine prescrizionale, per l'esercizio del diritto alla revisione da parte dell'INAIL, e la relativa sospensione durante la liquidazione della rendita in via arnministrativa. 4.|| ricorso, pertanto, é fondato e, come tale, dev'essere accolto. Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia - uniformandosi ai principi di diritto enunciati - e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione. 3
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Trento anche per il regolamento delle spese di questo ' giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore трио Cizleth bene Delay DOST VITIO IL ZANCELLIERE Depositate in Cancelleria FER. 2003 oggi CANCELLIERE T R O C 1.