Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2004, n. 2778
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Sentenza 13 febbraio 2004

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Qualora, in sede di notificazione del ricorso per cassazione, in attuazione di ordine di integrazione del contraddittorio, risulti il decesso (del destinatario) o di uno dei destinatari, la notificazione stessa deve essere rinnovata nei confronti degli eredi, entro il termine fissato per detta integrazione, a pena d'inammissibilità del ricorso, sempre che non si deduca e dimostri che quel decesso sia sopravvenuto in pendenza di tale termine (e sempre che non siano quindi invocabili in via analogica le disposizioni dell'art.328 cod. proc. civ.). L'omessa rinnovazione della notificazione comporta l'inammissibilità del ricorso anche nei confronti degli altri litisconsorti ai quali il ricorso sia stato ritualmente notificato, dovendo la decisione essere emessa nei confronti di tutte le parti interessate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2004, n. 2778
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2778
    Data del deposito : 13 febbraio 2004

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