Sentenza 13 febbraio 2004
Massime • 1
Qualora, in sede di notificazione del ricorso per cassazione, in attuazione di ordine di integrazione del contraddittorio, risulti il decesso (del destinatario) o di uno dei destinatari, la notificazione stessa deve essere rinnovata nei confronti degli eredi, entro il termine fissato per detta integrazione, a pena d'inammissibilità del ricorso, sempre che non si deduca e dimostri che quel decesso sia sopravvenuto in pendenza di tale termine (e sempre che non siano quindi invocabili in via analogica le disposizioni dell'art.328 cod. proc. civ.). L'omessa rinnovazione della notificazione comporta l'inammissibilità del ricorso anche nei confronti degli altri litisconsorti ai quali il ricorso sia stato ritualmente notificato, dovendo la decisione essere emessa nei confronti di tutte le parti interessate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2004, n. 2778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2778 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - rel. Consigliere -
Dott. LUCCIOLI IA Gabriella - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI RM, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Fornaci, n. 38, presso l'avv. Raffaele Alberici, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RI AR, elettivamente domiciliato in Roma, Via Vodice, n. 27, presso l'avv. NC Strazzera Perniciani unitamente all'avv. Fabio Arrigoni del foro di Firenze, che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
SE IO e SE MI;
- intimati -
e
EN UN, ER IO, IM AR, e ER ST;
- chiamati in causa -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1507 pubblicata il 28 agosto 2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 ottobre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Fabio ARRIGONI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso in via principale per la dichiarazione di inammissibilità e, in subordine, per il rigetto dei ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23 ottobre - 2 novembre 1991 AR NI, premesso che con decreto del 22 novembre 1989 il Tribunale di Firenze aveva dichiarato ammissibile l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità da lui proposta nei confronti di VI HE, conveniva in giudizio RM EL, vedova dell'asserito genitore naturale, nonché AS IL, NI CH, AR CH, AN CH, FA HE TO MO e CH MO, successori legittimi di IA e VI CH, fratelli di NC CH, per sentir dichiarare la sua qualità di figlio naturale di NC CH, deceduto il 20 settembre 1985.
Nella contumacia dei convenuti, ad eccezione di RM EL, il tribunale, con sentenza del 7 febbraio - 3 novembre 1995 dichiarava la paternità naturale del defunto NC CH nei confronti dell'attore.
Su gravame proposto da RM EL nei confronti del solo NI la Corte d'Appello di Firenze disponeva preliminarmente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei convenuti pretermessi e quindi, con sentenza del 2 giugno - 28 agosto 2000, confermava integralmente la decisione impugnata, rigettando, altresì, l'appello incidentale del NI in punto di compensazione delle spese giudiziali. Osservava la corte che, nella accertata impossibilità di un esame ematogenetico sul defunto NC CH, le prove raccolte dal primo giudice - consistenti nelle deposizioni dei testi SA e AN, confermate dalla madre dell'attore NC CA, dal coniuge separato FI NI e dalla sorella unilaterale EL NI - consentivano di ritenere accertato che la CA e il CH avevano convissuto more uxorio sin da epoca anteriore al suo concepimento e che il NI era sempre stato trattato quale figlio dal CH che aveva palesato a tutti la certezza del la sua paternità, ribadita anche dalle pubbliche dichiarazioni della madre. Tali circostanze, in assenza della proposizione dell'exceptio plurium concumbentium, integravano la presenza di elementi gravi, precisi e concordanti idonei a giustificare la prova presuntiva in ordine alla paternità naturale rivendicata dall'attore. Le contestazioni di parte convenuta - fondate su due cambiali emesse dalla EL nei confronti del CH e sulla certificazione anagrafica secondo cui il CH e la EL avevano risieduto nel Comune di Figline Valdarno dal 12 agosto 1975 al 1^ aprile 1982 - erano ininfluenti poiché le circostanze addotte erano prive di rilievo determinante essendo relative a fatti di gran lunga successivi alla nascita dell'attore.
Inoltre, contrariamente all'assunto della appellante, le deposizioni dei testi SA e AN apparivano sicuramente attendibili e convergevano con quelle dei congiunti del NI e, in particolare, con quelle di sua madre, le quali conservavano tutta la loro efficacia poiché non costituivano l'unico elemento di prova della asserita paternità naturale ma concorrevano alla formazione di un convergente quadro probatorio che giustificava l'accoglimento della domanda.
Contro la sentenza ricorre RM EL con due motivi. Resiste con controricorso AR NI.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Con ordinanza del 7-10 febbraio 2003 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei con fronti dei litisconsorti processuali pretermessi.
L'atto di integrazione del contraddittorio, notificato nei confronti di tutti i litisconsorti con eccezione di AN CH deceduta in data 14 agosto 2001, è stato ritualmente depositato il 18 aprile 2003.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile poiché, come dichiarato dalla ricorrente, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti processuali necessari non ha avuto luogo, nel termine perentorio all'uopo fissato, nei confronti di tutti i destinatari dell'atto essendo risultato che AN CH era deceduti in data 14 agosto 2001.
Va infatti rilevato che, qualora in sede di notificazione del ricorso per Cassazione in attuazione dell'ordine di integrazione del contraddittorio risulti il decesso del destinatario, la notificazione dev'essere rinnovata nei confronti degli eredi entro il termine fissato per l'integrazione stessa a pena di inammissibilità del ricorso, sempreché non si deduca e si dimostri che quel decesso sia sopravvenuto in pendenza di tale termine e non siano, quindi, invocabili in via analogica le disposizioni dell'art. 328 cod. proc. civ. (Cass. 7 ottobre 1991, n. 10469).
Nella specie risulta che il decesso di AN CH è avvenuto ben prima dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio e, conseguentemente, poiché l'omessa rinnovazione della notificazione a taluno dei litisconsorti necessari comporta l'inammissibilità del ricorso anche nei confronti degli altri litisconsorti ai quali il ricorso sia stato ritualmente notificato, dovendo la decisione essere emessa nei confronti di tutte le parti interessate (Cass. 12 marzo 2002, n. 3572), il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per mancata osservanza del termine perentorio fissato per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari pretermessi.
Ragioni di equità inducono a ritenere giustificata la compensazione totale delle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2004