Sentenza 2 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di guida senza patente, l'abrogazione dell'art. 116, comma 15, D.Lgs. n.285 del 1992, disposta dall'articolo 1, comma primo, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 205, integra un'ipotesi di "abolitio criminis" disciplinata dall'articolo 2, secondo comma, cod. pen., con la conseguenza che, se vi è stata condanna, ne cessano esecuzione ed effetti penali e, il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 673 cod. proc. pen., può revocare la relativa sentenza e dichiarare ineseguibile la pena inflitta.
Commentario • 1
- 1. Art. 2 c.p. Successione di leggi penalihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2017, n. 32401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32401 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2017 |
Testo completo
32401-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 02/02/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA MARIASTEFANIA DI TOMASSIDott. - Consigliere - 4291 2017- N. Dott. ROSA ANNA SARACENO Rel. Consigliere - N. 2403 REGISTRO GENERALE LUIGI FABRIZIO MANCUSO Dott. 7/2016 - Consigliere - Dott. PALMA TALERICO - Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE AN N. IL 10/02/1973 avverso l'ordinanza n. 314/2014 GIP TRIBUNALE di GELA, del 13/04/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Sante Spinaci, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 aprile 2016, il Tribunale di Gela, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta del Pubblico Ministero di revoca parziale, per abolizione di reato, della sentenza emessa dal predetto Tribunale il 22 giugno 2011 e confermata dalla Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del novembre 2012, recante, fra l'altro, la condanna di RI NG per il reato di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15 (ivi erroneamente indicato come 13) d.lgs. n. 285 del 1992, commesso il 26 febbraio e il 2 marzo 2010. Il giudice dell'esecuzione notava che la violazione era costituita, a prescindere dal nomen iuris, da quella di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011. 2. L'avv. Flavio Sinatra, in difesa del RI, ha proposto ricorso per cassazione con atto depositato il 23 aprile 2016, in cui richiama l'art. 606, comma 1 lett. b), e), cod. proc. pen., deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 673 cod. proc. pen. Il d.lgs. n. 8 del 2016 ha trasformato in illecito amministrativo il reato di cui all'art. 116, comma 13 [recte, 15] d.lgs. n. 285 del 1992. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tra i fatti per i quali il Tribunale di Gela, con la citata sentenza emessa il 22 giugno 2011, dichiarò il RI responsabile e lo condannò, vi sono due episodi di guida senza patente, ivi rubricati nell'ambito del capo 3> e rientranti, avuto riguardo alla chiara descrizione delle condotte, nella previsione dell'art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992 (l'indicazione del comma 13 è chiaro frutto di errore materiale, posto che quest'ultima disposizione si riferisce a tutt'altro).
2. L'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 8 del 2016, in vigore dal 6 febbraio 2016, stabilisce che non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni 2 - come quella di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992 - per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.
3. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, nel pronunciarsi in tema di oltraggio, che l'abrogazione degli articoli 341 e 344 cod. pen., disposta dall'articolo 18 I. 25 giugno 1999, n. 205, integra un'ipotesi di abolitio criminis disciplinata dall'articolo 2, secondo comma, cod. pen., con la conseguenza che, se vi è stata condanna, ne cessano esecuzione ed effetti penali e la relativa sentenza deve essere revocata, ai sensi dell'articolo 673 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione, al quale non è consentito modificare l'originaria qualificazione o accertare il fatto in modo difforme da quello ritenuto in sentenza, riqualificando come ingiuria aggravata dalla qualità del soggetto passivo (articoli 594 e 61 n. 10 cod. pen.) la condotta contestata come oltraggio e rideterminando, in relazione alla nuova fattispecie penale, la pena già irrogata (Sez. U, n. 29023 del 27/06/2001 - dep. 17/07/2001, Avitabile, Rv. 21922301). Il principio è estensibile, per identità di ratio, alla situazione ora in esame, determinata dagli effetti dell'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 8 del 2016, sulla norma incriminatrice della guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992. 4. In applicazione dell'art. 2, secondo comma, cod. pen. e nel rispetto del predetto principio, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto revocare la condanna per le condotte di guida senza patente e dichiarare ineseguibile la pena che era stata inflitta in continuazione, di un mese di reclusione e 40,00 euro di multa. La descrizione di tali condotte nel capo d'imputazione, infatti, non contempla alcun riferimento alla qualità dell'imputato di sottoposto a misura di prevenzione personale e, quindi, non è consentito riqualificarle ai sensi dell'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011. 5. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti, è superfluo disporre il rinvio degli atti al giudice del merito (art. 620, lett. I, cod. proc. pen.). Va quindi revocata la sentenza di condanna, limitatamente alle condotte di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. La relativa pena di un mese di reclusione e 40,00 euro di multa va dichiarata non eseguibile. 3
P. Q. M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e revoca la sentenza di condanna emessa in data 22/06/2011 dal Tribunale di Gela, confermata il 06/11/2012 dalla Corte di appello di Caltanissetta nei confronti di RI NG, definitiva il 21/11/2013, limitatamente al reato di cui all'art. 116, comma 13 [recte, 15] d.lgs. n. 285 del 1992, commesso in data 26.2.2010 e 2.3.2010, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e dichiara non eseguibile la relativa pena di un mese di reclusione e 40,00 euro di multa. Così deciso in Roma, 2 febbraio 2017. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE From Linij DEPOSITATA IN CANCELLERIA -5 LUG 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA +