Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2017, n. 32401
CASS
Sentenza 2 febbraio 2017

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In tema di guida senza patente, l'abrogazione dell'art. 116, comma 15, D.Lgs. n.285 del 1992, disposta dall'articolo 1, comma primo, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 205, integra un'ipotesi di "abolitio criminis" disciplinata dall'articolo 2, secondo comma, cod. pen., con la conseguenza che, se vi è stata condanna, ne cessano esecuzione ed effetti penali e, il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 673 cod. proc. pen., può revocare la relativa sentenza e dichiarare ineseguibile la pena inflitta.

Commentario1

  • 1Art. 2 c.p. Successione di leggi penali
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    Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2017, n. 32401
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32401
Data del deposito : 2 febbraio 2017

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