Sentenza 3 aprile 2001
Massime • 1
Nei giudizi diretti al riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile il requisito reddituale costituisce - al pari del requisito sanitario e della cosiddetta incollocazione al lavoro - un elemento costitutivo del diritto la cui mancanza può essere dedotta per la prima volta anche in sede di legittimità e la cui prova deve essere fornita dall'invalido con ogni mezzo idoneo a dimostrare la mancata percezione di redditi impeditivi dell'attribuzione della prestazione richiesta, ivi comprese le presunzioni semplici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2001, n. 4910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4910 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
NO RO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2110/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 21/05/98 R.G.N. 43521/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 15 maggio 1996, Il Ministero dell'Interno proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Pretore di Napoli il 22 febbraio 1996, rilevando l'erroneità della decisione del primo giudice, che aveva riconosciuto il diritto di SO AR all'assegno di invalidità a partire dal 1^ gennaio 1994,pur risultando insussistente il requisito socio-economico, richiesto quale elemento necessario della fattispecie costitutiva del diritto unitamente a quello sanitario.
Dopo la costituzione del contraddittorio, il Tribunale di Napoli, con sentenza del 21 maggio 1998,rigettava l'appello e condannava il Ministero al pagamento delle spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale, premesso che, per l'attribuzione dell'assegno ex art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, sono necessari il requisito sanitario e quello socio economico, osservava anche che la domanda di iscrizione nelle liste di collocamento al pari degli altri requisiti configura un condizione indispensabile per il riconoscimento della provvidenza richiesta. Nel caso di specie, la SO aveva dato la prova della incollocazione al lavoro, in quanto dalla certificazione prodotta in sede di gravame risultava iscritta presso l'Uplmo come disoccupata con la qualifica di manovale comune dal 30 giugno 1993 e tale iscrizione permaneva alla data del raggiungimento della soglia invalidante richiesta per legge. Per concludere, quindi, alla SO non poteva essere negato l'assegno di invalidità richiesto.
Avverso tale sentenza il Ministero dell'Interno propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. SO AR non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il Ministero deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118/1971 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nonché motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c..
Premesso che la SO, al momento in cui aveva presentato la domanda per il beneficio previdenziale, aveva meno di cinquantacinque anni, per cui era necessaria l'iscrizione alle liste di collocamento, la sentenza impugnata ha ritenuto che dalla documentazione esibita detta iscrizione risultava provata ma il richiamo alla certificazione relativa operata dal Tribunale era del tutto generico anche perché in materia ricorreva una prova qualificata costituita dalla iscrizione o dalla richiesta di iscrizione nelle liste speciali di collocamento, che solo avrebbe potuto attestare la sussistenza del requisito della incollocazione. Aggiunge ancora il Ministero che il Tribunale non aveva neanche dato alcuna dimostrazione in ordine alla sussistenza del requisito reddituale ed alla sua compatibilità con il richiesto assegno.
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Questa Corte ha più volte statuito che il requisito reddituale - al pari della incollocazione al lavoro e della capacità lavorativa - rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione, la cui prova è a carico del soggetto richiedente l'assegno e la cui mancanza - per riguardare, appunto, un elemento necessario alla fattispecie costitutiva del diritto - può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità(cfr. ex plurimis: Cass. 16 aprile 1994 n. 3628; Cass. 26 luglio 1990 n. 7548). Alla stregua di quanto sinora detto, l'invalido deve, dunque, in ogni caso fornire la prova di versare in una situazione, dalla quale non è dato ricavare alcun reddito impeditivo del riconoscimento dell'assegno di invalidità; prova che può essere data con gli ordinari mezzi di prova e, quindi, anche con presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.(cfr. ancora Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604 cit. il che - è opportuno precisare - deve essere fatto anche per la mancanza di pensioni, assegni o ulteriori redditi impeditivi dell'attribuzione della pensione di inabilità o dell'assegno mensile(cfr. per il requisito economico art. 11, comma 2, ed art. 12, comma 2, l. n. 118 del 1971). Orbene, il Tribunale nella sentenza impugnata non ha in alcun modo motivato intorno alla sussistenza del requisito socio-reddituale. Va poi aggiunto che il requisito della incollocazione deve essere provato, come ha ripetutamente statuito questa Corte, dall'interessato con l'iscrizione nelle liste speciali degli aventi diritto al collocamento obbligatorio o quanto meno con la presentazione della relativa domanda all'ufficio competente. Nel caso in cui l'iscrizione non sia possibile ai sensi della legge n. 482 del 1968, per avere l'interessato stesso superato i cinquantacinque anni di età, è pur sempre necessario che lo stato di disoccupazione o di non occupazione venga provato dall'invalido attore in giudizio con gli ordinari mezzi di prova comprese le presunzioni ex art. 2729 c.c.(cfr. in tali sensi ex plurimis: Cass. 28 agosto 2000 n. 11271;
Cass. 1 Ottobre 1997 n. 9604 cit.). Consegue da quanto sinora detto che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata.
Alla stregua dell'art. 384 c.p.c., essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad altra giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Napoli, la quale procederà ad un ulteriore esame della controversia sulla base dei principi sopra enunciati.
Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli anche per le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2001