Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2001, n. 4910
CASS
Sentenza 3 aprile 2001

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Nei giudizi diretti al riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile il requisito reddituale costituisce - al pari del requisito sanitario e della cosiddetta incollocazione al lavoro - un elemento costitutivo del diritto la cui mancanza può essere dedotta per la prima volta anche in sede di legittimità e la cui prova deve essere fornita dall'invalido con ogni mezzo idoneo a dimostrare la mancata percezione di redditi impeditivi dell'attribuzione della prestazione richiesta, ivi comprese le presunzioni semplici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2001, n. 4910
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4910
    Data del deposito : 3 aprile 2001

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