Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2004, n. 1231
CASS
Sentenza 23 gennaio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Al commissario "ad acta" di nomina amministrativa - inviato dall'organo di vigilanza o di controllo presso le amministrazioni, i cui competenti organi ordinari omettano o ritardino il compimento di atti obbligatori - deve riconoscersi la qualifica di funzionario onorario (sempre che non risulti oggettivamente ipotizzabile, in considerazione delle modalità di affidamento dell'incarico o di svolgimento dell'attività, un rapporto di pubblico impiego o di collaborazione professionale), e tale qualifica deve essere riconosciuta anche al collaboratore chiamato a cooperare nell'assolvimento di un "munus publicum" con il commissario "ad acta", non potendosi tra l'altro dubitare - stante l'esigenza di assicurare il buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) - della legittimità della nomina di uno o più esperti che, per la loro specifica competenza, siano capaci di fornire il loro contributo nello svolgimento di compiti sostitutori di particolare complessità. Ne consegue che la domanda di detto funzionario onorario rivolta a contestare la congruità del compenso riconosciutogli dall'amministrazione, introduce una controversia che, investendo una posizione di interesse legittimo, appartiene alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2004, n. 1231
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1231
    Data del deposito : 23 gennaio 2004

    Testo completo