Sentenza 20 novembre 2014
Massime • 1
È nullo il decreto di irreperibilità emesso sulla base di ricerche eseguite mediante consultazione di banche-dati o archivi non aggiornati, o comunque non in grado di rivelare notizie attendibili sulla effettiva residenza o dimora dell'imputato, il quale ha diritto ad essere restituito nel termine per l'esercizio delle facoltà difensive che non abbia potuto precedentemente esercitare. (Fattispecie in cui è stato ritenuto invalido il decreto di irreperibilità emesso dal gup nei confronti di imputato straniero il cui datore di lavoro aveva presentato all'autorità di p.s. istanza di regolarizzazione della posizione lavorativa contenente elezione del domicilio nello Stato effettuata dal giudicabile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2014, n. 52326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52326 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 20/11/2014
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 3337
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 6998/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.A. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 484/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del 13/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Corasaniti Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore avv. Aricò Giovanni del foro di Roma (sost. proc.).
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 novembre 2013 la Corte d'appello di Roma, a seguito di appello proposto da C.A. avverso sentenza del 9 luglio 2008 con cui il Tribunale di Roma lo aveva condannato alla pena di quattro anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 570 e 572 c.p. (che avrebbe commesso nei confronti della moglie e del figlio minorenne: capo 1) e artt. 81 cpv. e 609 bis c.p. (che avrebbe commesso nei confronti della moglie: capo 2), in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato prescritto il reato di cui al capo 1 e rideterminato la pena in tre anni e otto mesi di reclusione.
2. Ha presentato ricorso il difensore, sulla base di due motivi. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio motivazionale per la nullità del decreto di irreperibilità e della notifica del decreto di citazione a giudizio, nonché per la mancata rimessione in termini per presentare lista testimoniale e la mancata rinnovazione della istruttoria. Il secondo motivo denuncia vizio motivazionale e violazione di legge in ordine alla prova della responsabilità dell'imputato per il reato di violenza sessuale, che sarebbe insufficiente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Il primo motivo lamenta che il Tribunale di Roma ha ritenuto valido il decreto di irreperibilità emesso dal g.u.p. il 14 febbraio 2003 (successivamente a quello del PM), alla cui base vi sarebbero state ricerche delle forze dell'ordine che si erano avvalse però di una banca dati non aggiornata. Infatti l'imputato era in Italia fin dall'aprile 2001 e con raccomandata dell'8 novembre 2002 i suoi datori di lavoro avevano presentato domanda di sanatoria, domanda nella quale era stato eletto dall'imputato un domicilio in Italia. All'epoca del successivo decreto del g.u.p., pertanto, l'imputato non poteva essere dichiarato irreperibile. La pratica relativa alla domanda di sanatoria, peraltro, fu gestita dalla questura di Roma, la quale così mise a conoscenza l'imputato del processo in corso a suo carico. Osserva il ricorrente che, quindi, non fu possibile un completo esercizio del diritto di difesa, poiché, a fronte della richiesta del difensore di presentare una lista testi pur essendo scaduto il relativo termine, con ordinanza del 13 febbraio 2004 - impugnata nell'appello e ancora una volta nel ricorso - il Tribunale ha negato la rimessione nei termini per presentarla, affermando la ritualità della citazione dell'imputato vista l'emissione del decreto di irreperibilità.
La questione era stata proposta anche in sede d'appello, il cui quarto motivo era proprio "mancata rimessione in termini e nullità del decreto di citazione". L'ordinanza resa dal giudice di prime cure nell'udienza del 13 febbraio 2004 afferma in effetti che l'invio della domanda di sanatoria non comporta l'ufficializzazione del domicilio, e rigetta l'istanza anche sulla base del fatto che detta domanda non era inserita nella banca dati delle forze dell'ordine consultata in occasione delle ricerche effettuate dall'Ufficio Immigrazione. Come ha poi rilevato nuovamente nel ricorso, l'appellante evidenziava che, in tal modo, si era trovato nella impossibilità di esercitare pienamente il diritto di difesa, avendo l'accusa potuto presentare gli elementi di prova a carico, laddove egli non poteva presentare neppure la sua lista testimoniale. Il Tribunale, così, non aveva distinto il concetto di difesa tecnica, fornita dal difensore, da quello di autodifesa, prerogativa dell'imputato: il difensore d'ufficio, non conoscendo i fatti, "nulla poteva sapere in merito all'esistenza di testimoni fondamentali residenti in XXXXXXXX", e quindi non aveva potuto presentare una lista testi e, oltre a ciò, non avrebbe potuto scegliere un rito alternativo. Sia il Tribunale, sia la Corte d'appello hanno poi, ad avviso del ricorrente, non considerato il retto significato del concetto di effettiva conoscenza dettato dalla giurisprudenza CEDU. Il Tribunale nella sentenza non ha più considerato la questione. A fronte, invece, della sopra sintetizzata doglianza d'appello, la corte territoriale ha respinto la prospettazione difensiva con una assai concisa motivazione, nella quale da atto che, "dopo il decreto di irreperibilità emesso dal Pubblico Ministero, il G.U.P. emise altro decreto di irreperibilità depositato il 14 febbraio 2003" preceduto dall'acquisizione di notizie sulla reperibilità dell'imputato, tutte negative;
in particolare il D.A.P. aveva comunicato che l'imputato non era mai stato detenuto, i carabinieri della stazione di (OMISSIS) avevano comunicato con nota del 20 gennaio 2003 che nei luoghi indicati era sconosciuto, inviando verbale di vane ricerche, e l'Ufficio Immigrazione della questura di Roma, con nota del 29 gennaio 2003, aveva comunicato che l'imputato risultava sconosciuto: da ciò non discendeva, secondo la corte territoriale, "nessun dubbio, pertanto, sulla regolarità della procedura e sulla piena validità della notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore".
In tale poco più che apparente motivazione, che non affronta i problemi di diritto ma si limita appunto a una breve sintesi degli esiti delle ricerche antecedenti il decreto di irreperibilità del 14 febbraio 2003, non vi è nessuna menzione della pratica di regolarizzazione, del domicilio in essa eletto e dell'indiscutibile mancato aggiornamento della banca dati utilizzata nella ricerca dalle forze dell'ordine.
La questione di diritto che la difesa dell'imputato aveva proposto, prima al Tribunale, poi al giudice di secondo grado e infine nel ricorso, risulta fondata. Il fatto che siano state compiute ricerche prima della emissione del decreto di irreperibilità non è sufficiente a privare del diritto di difesa colui che irreperibile non è, non potendosi far ricadere il mancato aggiornamento delle banche dati sulla persona da reperire, e a nulla valendo una tutela del diritto di difesa che, indipendentemente dalla qualità delle fonti utilizzate nelle ricerche, si arresti così su un piano puramente formalistico, in tal modo rimanendo del tutto insensibile alla sostanziale esigenze che il diritto di difesa incarna, cioè la reale "parità delle armi" tra l'accusa e l'imputato: la quale, invero, si riflette non soltanto sul piano delle scelte tecniche tra gli optabili dispositivi processuali (e ciò anche a prescindere dal fatto che, nel caso in esame, come il ricorrente evidenzia, non vi era possibilità neppure di avvalersi della facoltà di scelta del rito), ma altresì su quello della difesa fattuale. Insegna infatti la giurisprudenza di questa Suprema Corte che il principio della rappresentanza tecnica non fa venir meno il - con esso compatibile - diritto di ogni accusato di difendersi da sè, riconosciuto dall'art. 6, comma 2, lett. c), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, norma quest'ultima che anzi implica - logicamente, ovvero ontologicamente, solo nel giudizio di merito sull'accusa e non anche nel giudizio di legittimità - l'obbligo di assicurare il diritto dell'accusato di contribuire con il difensore tecnico alla ricostruzione del fatto, oltre che alla individuazione delle conseguenze giuridiche (cfr., da ultimo, Cass. sez. 2, 19 dicembre 2012-18 gennaio 2013 n. 2724 ; v. pure Cass. sez. 3, 29 marzo 2007 n. 19964 ). La sentenza della Corte di Strasburgo del 18 maggio 2004, OG c. Italia, invocata dal ricorrente, evidenzia d'altronde come dall'art. 6 CEDU discende l'obbligo per la giurisdizione nazionale di verificare realmente se l'accusato ha avuto la possibilità di avere conoscenza delle accuse (sull'obbligo del giudice di accertare la completezza delle ricerche effettuate quali presupposto del decreto di irreperibilità e dei suoi effetti v. da ultimo Cass. sez. 1, 12 dicembre 2013-31 gennaio 2014 n. 4742 ; cfr. pure Cass. sez. 2, 24 marzo 2009 n. 25598 e Cass. sez. 2, 30 settembre 2009 n. 40041 ); e l'impostazione comunitaria sulla effettività di tale verifica, si nota per inciso, ha dato luogo di recente anche a una completa ristrutturazione della normativa interna su queste tematiche mediante la L. 28 aprile 2014, n. 67, in vigore dal 17 maggio 2014 e, ovviamente, qui non applicabile.
Tanto premesso, deve allora osservarsi che, se - come da tempo ha chiarito la giurisprudenza nomofilattica - il decreto di irreperibilità e la conseguente notifica ex art. 159 c.p.p. sono validi qualora il decreto sia stato effettuato sulla base degli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti dopo l'esecuzione delle ricerche, elementi rispetto ai quali deve valutarsi la completezza delle stesse - per cui eventuali notizie successive non possono avere incidenza retroattiva sulla legittimità della procedura (Cass.sez. 3, 16 gennaio 2013 n. 12838; Cass.sez. 2, 16 ottobre 2009 n. 45541 ; Cass.sez. 1, 23 ottobre 2007 n. 46629 ;
Cass.sez. 5, 15 dicembre 1999-16 marzo 2000 n. 3285 ) -, e se è altrettanto vero che l'obbligo delle ricerche ex art. 159 c.p.p. finalizzate alla emissione del decreto di irreperibilità trova confine nella oggettiva praticabilità degli accertamenti, "limite logico di ogni garanzia processuale" (così Cass.sez. 2, 17 novembre 2011 n. 45986; conforme Cass.sez. 3, 19 aprile 2012 n. 17458 ), tutto ciò non toglie che, qualora venga successivamente a emergere che, per inadeguatezza delle banche dati consultate, i dati conosciuti al momento della emissione del decreto di irreperibilità non coincidevano con quelli conoscibili (intendendo conoscibilità non in rapporto al dato effettivo derivante all'epoca dalla inadeguatezza delle fonti di informazione, bensì proprio in rapporto alla necessaria adeguatezza delle fonti stesse) sussistono i presupposti per la restituzione in termini di chi è stato dichiarato irreperibile, non potendosi qualificare come notizie sopravvenute in modo irrilevante quelle che avrebbero dovuto essere acquisibili al momento delle ricerche finalizzate alla emissione del decreto di irreperibilità.
La sussistenza di un decreto di irreperibilità preceduto da ricerche risultate vane, in conclusione, non è sufficiente a tutelare l'imputato nel senso di giustificare il diniego della restituzione in termini per l'esercizio concreto del diritto di difesa, qualora le ricerche abbiano dato il relativo esito non per la oggettiva irreperibilità dell'imputato nel senso sopra esposto, bensì per essere state effettuate sulla base di dati già all'epoca delle ricerche non più veritieri perché non aggiornati, e quindi inidonei a supportare un reale accertamento. Ciò comporta, nel caso in esame, l'accoglimento del primo motivo del ricorso, che conduce, assorbito logicamente il motivo successivo, all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte territoriale. In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto disposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto disposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2014