Sentenza 20 novembre 2003
Massime • 1
Il differimento dell'esecuzione della pena nel caso di presentazione di domanda di grazia (art. 147, comma primo n. 1 cod. pen.) non può superare complessivamente i sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche nell'ipotesi in cui la decisione sulla grazia non sia stata assunta in questo lasso di tempo, giacché la ratio legis è quella di impedire qualsiasi attività dilatoria con una puntuale e ragionevole determinazione di un periodo di sospensione valido in ogni caso e senza alcun riferimento alla eventuale decisione sulla grazia, la cui tempestività è assolutamente irrilevante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/2003, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 20/11/2003
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - N. 5442
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 012143/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DU DA N. IL 28/01/1958;
avverso ORDINANZA del 09/01/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA, sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dr. Carmine Di Zenzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
FATTO E DIRITTO
Il difensore di DA RA ricorre contro l'ordinanza in data 9.1.2003 con la quale il tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava l'istanza di rinvio dell'esecuzione della pena ex art. 147 co. 1 n. 1 c.p.. A sostegno del ricorso, deduce che il termine massimo di sei mesi, previsto dalla norma citata per il rinvio dell'esecuzione della pena in caso di presentazione dell'istanza di grazia sarebbe "invalicabile" solo nel caso di esame e di decisione entro il suddetto termine, anche se l'istanza sia stata successivamente rinnovata, mentre non lo sarebbe nell'ipotesi in cui la decisione sulla grazia non sia stata ancora assunta.
Si tratta di tesi infondata, perché contrasta, in primo luogo, con la lettera della norma che non consente alcuna interpretazione diversa da quella di un termine massimo non superabile neppure in caso di riproposizione dell'istanza. In secondo luogo, proprio quest'ultima disposizione conferma, ove ve ne fosse bisogno, l'evidente ratio legis, che è quella di impedire qualsiasi attività dilatoria con una puntuale e ragionevole determinazione di un periodo di sospensione valido in ogni caso e senza alcun riferimento alla eventuale decisione sulla grazia, la cui tempestività è assolutamente irrilevante.
Quanto esposto rende ragione anche nella manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dedotta in via subordinata, che non lede il principio di uguaglianza ne' quello di cui all'art. 27 della Costituzione, perché prevede un trattamento identico per tutte le circostanze, mentre le conseguenze di carattere penale derivano soltanto dalle attività giurisdizionali e non dalle attribuzioni "sovrane" nelle quali si sostanzia la grazia, non equiparabili in alcun modo ne' all'attività della pubblica amministrazione ne' (e questo rileva per la manifesta infondatezza del richiamo all'articolo 24 della Costituzione) a quelle giurisdizionali cui si riferisce il diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Si è in una sfera del tutto diversa, ricorrendo la quale il Legislatore, con una norma dotata di ampi requisiti di ragionevolezza, ha previsto un termine di sospensione della pena fisso nella sua durata massima, uguale per tutti ed invalicabile. Le pronunce sono consequenziali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale e rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004