Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2559 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CO 0 2 559 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 2439/98 - Consigliere Cron. 5230 Dott. Erminio RAVAGNANI Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 01/12/00 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig per diritti L.
3.000 OT IRMA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 121 FEB 2001 IL CANCELLIERE FRANCESCO DE SANCTIS 4 SCALA A INT. 1, presso lo studio dell'avvocato PETTI GIAMPAOLO, che la CANCELLERIA rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZAelettivamente N.17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, difeso dagli avvocati DE ANGELIS 2000 rappresentato e 5154 CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, -1- giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 8098/97 del Tribunale di MILANO, depositata il 12/07/97 R.G.N. 944/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione. -2- i A r.g.n. 2439_98 ud. 1 dicembre 2000 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. A seguito di ricorso presentato da TT IR, il Pretore di Milano con sentenza n. 2144 in data 4/6/1996 dichiarava non ripetibile la somma di L. 39.642.370 richiesta dall'INPS, quale quote fisse di contingenza indebitamente erogate alla ricorrente e condannava 1'INPS a rimborsare tale somma indebitamente trattenuta, con interessi, oltre alle spese di lite. La sentenza veniva notificata alla parte convenuta il 18/6/96 e in data 17/7/1996 questa depositava ricorso in appello, con il quale chiedeva, in riforma della sentenza pretorile, il rigetto del ricorso presentato dalla pensionata. A seguito dell'impugnazione, l'INPS assumeva che l'indebito si era costituito per la mancata comunicazione da parte della pensionata di redditi diversi dalla pensione erogata dall'Istituto e censurava la decisione di primo grado. Nel costituirsi in giudizio, la OT replicava alle avverse insistendo per il rigetto dell'impugnativa,argomentazioni, con vittoria di spese. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8098/97 accoglieva l'appello, e respingeva la richiesta dell'assicurata di sentir dichiarare irripetibili le somme richieste dall'INPS alla stessa. Avverso tale pronuncia, notificata il 16 dicembre 1997, l'TT, con atto notificato il 29 gennaio 1998, ha proposto 3 ricorso con un unico motivo di impugnazione. L'INPS si è costituito unicamente con la procura. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 80 R.D.L. n. 1422/24, dell'art. 52 L. 9/3/89 n. 88, dell'art. 13 L. 412/91 alla luce della sentenza della c.c. n. 166/96 con riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. e conseguente erronea e contraddittoria motivazione. In particolare la difesa della ricorrente rileva che il Tribunale di merito ha ritenuto erroneamente che l'indebito fosse ripetibile in forza dell'art. 19 della L. 843/78 relativo alle quote fisse di contingenza, norma questa che avrebbe carattere di norma speciale e, pertanto, renderebbe inapplicabili l'art. 80. R.D. 1422/24, l'art. 52 L. 88/89 e l'art. 13 L. 412/91. Questa tesi però non appare valida ed accettabile per l'art. 80 citato in quanto 1'INPS sicuramente dal 26/5/1980 era a conoscenza della titolarietà della pensione n. 6611662 a favore della OT ed a carico del Ministero del Tesoro CPDEL. Osserva poi la difesa della ricorrente che trattandosi di restituzioni di somme elargite dall'INPS per periodi anteriori al 1996, il ricorrente non è tenuto alla restituzione godendo dell'applicazione dell'art. 1, commi 260 e SS. 1. 662/96 (legge finanziaria 1997) che prevede che M ....per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupen dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano pecettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni;
(...) se superiore a L. 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto", mentre il Tribunale di Milano ha omesso colpevolmente di effettuare i dovuti accertamenti di fatto circa il reddito percetto nel 1995 dall'assicurata.
2. Il ricorso è fondato. Erroneamente il tribunale ha considerato l'applicabilità pro tempore dell'art. 80 r.d.l. n. 1422/24, dell'art. 52 legge 9 marzo 1989 n. 88, dell'art. 13 legge n.412 del 1991, senza tener conto dello jus superveniens (art. 1, commi 260 e segg., 1. n. 662 del 23 dicembre 1996) che, seppur transitoriamente, ha l'effetto di schermare e sostituire integralmente la disciplina precedente. Deve in parte colare richiamarsi la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 21 febbraio 2000 n.30) che ha affermato che: a) l'art. 1, commi 260 e segg., 1. n. 662 del 23 dicembre 1996, attraverso il generale riferimento agli "enti pubblici di previdenza obbligatoria", si applica ai pagamenti non dovuti, effettuati nei periodi anteriori al 1* gennaio 1996 anche dall'Enasarco, che in quei periodi era ancora qualificato come ente pubblico di previdenza obbligatoria;
ne' la generalita' della previsione ivi contenuta e' cancellata dal successivo comma 265, ove il riferimento all'Inps e all'Inail soltanto 5 ha un valore meramente esemplificativo;
b) le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima del 10 gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi 260, 261, 262, 263, 265 1. n. 662 del 1996, che sostituisce per intero la precedente disciplina;
c) che l'art. 1, commi citt., 1. n. 662 del 1996 non gia' avvenuti, onde essosi applica ai recuperi non azioni di ripetizione in favore degli assicurati. attribuisce Pertanto- fermo restando l'accertamento del dolo dell'assicurata nel periodo 1 marzo 1989 - 31 dicembre 1991, contenuto nella sentenza del tribunale di Milano e non impugnata in parte qua - tale pronunciadalla stessa, che vi ha prestato acquiescenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano che si adeguerà al principio di diritto affermato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Milano. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2000 Il Presidente Il Consigliere estensore I D Etre you (Giovanni Amoroso)НИ (Ettore Mercuri A , S 0 1 O 3 S L 3 . A L T T 5 , O R B . A A S ' I N E L D P L 3 S E Shill A 7 I D T - N S I 8 - G S O 1 O N P 1 E M A S I D E I IL COLLABORATORE DI CANCELLERA A E G A , D Depositata in Cancelieria G O O E E R T T L T 21 FEB. 20016 T N I S I E R A I S G oggi, L E E D L R E O IL COLLABORATORE D CANCELLERIA