Sentenza 13 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce una causa di nullità generale attinente alle condizioni di capacità del giudice (art. 178 lett. a) cod.proc. pen.), la partecipazione all'udienza camerale del tribunale di sorveglianza, chiamato a pronunziarsi sulla revoca, del magistrato di sorveglianza, il quale in precedenza abbia adottato il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della misura alternativa alla detenzione. (In motivazione, la Corte ha precisato tuttavia che, in questo caso, alla parte interessata é attribuita la facoltà di ricusazione che, se non tempestivamente esercitata, preclude ogni ulteriore doglianza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2005, n. 3039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3039 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2005 |
Testo completo
1. 39
3039 /05 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CASSAZIONE LA CORTE SUPREMA DI
PENALE PRIMA SEZIONE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 13/01/2005
SENTENZA
N. 95 105 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. GEMELLI TORQUATO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott.SANTACROCE GIORGIO
" N. 029720/2004 2. Dott. RIGGIO GIANFRANCO
3. Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA "
"I
4.Dott. DUBOLINO PIETRO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 14/04/1974 1) RA LUCA
avverso ORDINANZA del 11/12/2003
TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
SANTACROCE GIORGIO lette/mentite le conclusioni del P.G. Dr. Antonio MULA, de ha chiesto dicluoranai il ricorso inseminntile, cou be сомедиен гоdur legge.
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
31 GEN 2005
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Rosanna Pand R
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I. Con ordinanza dell'11 giugno 2002 il tribunale di sorveglianza di Brescia ammetteva RA al regime dell'affidamento in prova al servizio sociale, ma il condannato si rendeva responsabile nel corso di esecuzione della misura di inosservanza di varie prescrizioni. Più precisamente, il IL, che aveva iniziato l'affidamento il 23 luglio 2002, l'11 dicembre 2003 non veniva reperito presso l'abitazione del cugino dove si era rifugiato a seguito di un litigio con la propria fidanzata e il 3 febbraio 2004 veniva sorpreso a bordo della propria auto in orario non consentito. A seguito di questa seconda inosservanza il tribunale di sorveglianza di Milano, con l'ordinanza qui impugnata (che è del 6 maggio 2004), revocava la misura alternativa, a decorrere dall'11 dicembre 2003, data a partire dalla quale si erano evidenziate le prime serie difficoltà da parte dell'affidato.
Ricorre per cassazione il IL, deducendo, sotto vari profili di violazione della legge penale: a) il mancato accoglimento da parte del tribunale della richiesta di rinvio avanzata dal suo unico difensore di fiducia per legittimo impedimento, peraltro tempestivo e documentato, giudicandola irrituale e sfornita di seria prova in ordine all'assoluto impedimento a comparire;
b) l'adozione del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della misura da parte di un magistrato di sorveglianza (la dott.ssa Sodano) che aveva partecipato all'udienza camerale avanti il tribunale di sorveglianza e per giunta in veste di presidente del collegio;
c) la decorrenza del provvedimento di revoca dall'11 dicembre 2003 era inficiato da due irregolarità: la prima dovuta al fatto che su tale periodo si era già formato il giudicato (dopo la prima inosservanza, il collegio non aveva ritenuto opportuno procedere alla revoca, ritenendo sufficiente adottare nei confronti del condannato la sanzione di fatto della carcerazione espiata per giorni trenta ai sensi dell'art. 51-ter ord. pen.); la seconda che andava dedotto il presofferto dal periodo da cui è stata fatta decorrere la prosecuzione della misura.
II. Il ricorso non è fondato.
Quanto alla prima doglianza, è appena il caso di osservare che nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza o comunque in quelli che si svolgono, secondo il rito camerale di cui all'art 127 goto nent quale la nel presenza (eventualmente necessaria del difensorere assicurata dalla nominaldi un difensore di ufficio, non assume rilevanza ai fini di un eventuale rinvio, il legittimo impedimento del difensore di fiducia, non trovando applicazione l'art. 420-ter c.p.p. dello stesso codice, che opera nell'ambito dell'udienza preliminare ed è richiamato per il dibattimento dal successivo art. 484 comma
2-bis, ma nulla statuisce per i procedimenti camerali, in conformità del carattere discrezionale delle scelte legislative concernenti i diversi livelli di garanzie difensive da assicurare nelle varie procedure (giurisprudenza assolutamente costante, anche anteriormente alla introduzione, ad opera dell'art. 19 I. 16 dicembre 19999, n. 479, dell'art. 420-ter c.p.p.: cfr., per tutte, Cass., Sez. I, 13 marzo 2002, n. 32955, Scarlino).
Sulla seconda questione, che concerne una presunta incompatibilità del magistrato di sorveglianza che aveva disposto il 12 febbraio 2004 la 2
sospensione della misura alternativa a far parte del tribunale di sorveglianza, la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso che la situazione segnalata, non configurando un difetto di capacità generica del magistrato, non determina alcuna nullità del procedimento, ma attribuisce solo alla parte interessata la facoltà di ricusazione che, se non tempestivamente esercitata, preclude ogni ulteriore doglianza (Cass., Sez. I, 11 marzo 1996, Puca, in Cass. pen. mass. ann., 1997, n. 483, p. 778). Per quanto concerne, da ultimo, la terza censura, è appena il caso di osservare che il giudizio del tribunale di sorveglianza, che adotta il provvedimento di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, è discrezionale e, in ogni caso, la revoca non viene ricondotta dalla legge ad ogni inosservanza delle prescrizioni dettate a disciplina della misura stessa (così da indurre a pensare che la mancata considerazione di un'inosservanza faccia sorgere una sorta di giudicato, come sembra ritenere invece la difesa del ricorrente), ma si ricollega all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che le predette violazioni (o più di esse) costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Cass., Sez. 1, 5 giugno 1992, n. 2058, De Zen). Da questo angolo visuale, nessuna concreta rilevanza può essere attribuita ad un presofferto non meglio specificato, avendo il tribunale ancorato l'inizio della decorrenza della revoca della misura ad un dato temporale ben preciso, individuato nella prima violazione commessa dal condannato. Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P. Q. M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2005.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giorgio Santacroce Torquato GemelliJente Tiongis fantocios