Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2005, n. 3039
CASS
Sentenza 13 gennaio 2005

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In tema di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce una causa di nullità generale attinente alle condizioni di capacità del giudice (art. 178 lett. a) cod.proc. pen.), la partecipazione all'udienza camerale del tribunale di sorveglianza, chiamato a pronunziarsi sulla revoca, del magistrato di sorveglianza, il quale in precedenza abbia adottato il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della misura alternativa alla detenzione. (In motivazione, la Corte ha precisato tuttavia che, in questo caso, alla parte interessata é attribuita la facoltà di ricusazione che, se non tempestivamente esercitata, preclude ogni ulteriore doglianza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2005, n. 3039
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3039
    Data del deposito : 13 gennaio 2005

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