Sentenza 16 dicembre 2011
Massime • 1
Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza - che può essere accertato, non soltanto per l'ipotesi di cui alla fascia a) ma anche per quelle più gravi, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale - deve comunque essere ravvisata l'ipotesi più lieve quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente rientri nell'ambito di una delle due altre ipotesi.
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A cura di: Angelo Ciarafoni L'art. 186, co. 1, c.d.s. prescrive il divieto di «guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche». Lo stato di ebbrezza è rinvenibile nell'ipotesi di alterazione psicofisica, determinata da ingestione di bevande alcoliche, che riduce i riflessi e la capacità di padronanza del veicolo che viene utilizzato. Gli studi medici ritengono che gli effetti dell'assunzione di alcol etilico, contenente etanolo, si manifestano entro un arco temporale di 15/20 minuti circa dall'assunzione della bevanda alcolica. Gli effetti si manifestano in modo diverso in considerazione del fatto che rilevano il peso, l'età, il sesso, le condizioni fisiche dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/2011, n. 6889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6889 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 16/12/2011
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere - N. 1736
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 22290/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Genova;
nei confronti di:
DELLA TO IP n. il 22.12.2989;
Avverso la sentenza n. 256/2010 del GUP del Tribunale di Massa del 26.11.2010;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita all'udienza camerale del 16 dicembre 2011 la relazione fatta dal Consigliere dott. CLAUDIO D'ISA;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale nella persona del dott. Vito Monetti che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova ricorre in cassazione avverso la sentenza di assoluzione, in epigrafe indicata, emessa in favore di DELLA TO IP in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. e).
Si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Pur ritenendo pienamente provata la sussistenza dei fatti materiali ascritti all'imputato, il GIP lo ha assolto perché, non essendosi potuta effettuare la seconda prova dell'alcoltest, cui era stato sottoposto da agenti di P.G., per sue le condizioni soggettive (l'imputato aveva vomitato dopo l'effettuazione della prima prova), la fattispecie doveva essere ricondotta in quella prevista dalla dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) con la formula perché il fatto non costituisce più reato.
Il ricorrente rileva che, acquisito sulla base dei dati sintomatici, evidenziati dagli agenti operanti, lo stato di ebbrezza dell'imputato, non necessariamente doveva ritenersi l'ipotesi di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a); la stessa giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che "il più delle volte" - non sempre ed autonomamente - la prova sintomatica riporta alla sola fattispecie meno grave potendo emerge da un effettivo e consistente stato di ebbrezza alcolica il superamento della soglia di 0,50 di tasso alcolico.
Con parere scritto il Procuratore Generale nella persona del dott. Vito Monetti, ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Con memoria depositata in termini l'imputato chiede dichiarasi inammissibile e/ o rigettarsi il ricorso.
Il ricorso va rigettato.
Questa Corte (V. sez. 4 sentenza n. 28787 del 9.06.2011, Rv. 250714) ha affermato che, se si ammette l'accertamento dello stato di ebbrezza su base sintomatica, non può affermarsi che l'unica ipotesi di illecito in tal modo astrattamente ravvisabile sia quella meno grave, perché, così dicendo, ci si porrebbe in contraddizione con il principio appena affermato. Inoltre si sovrapporrebbero indebitamente i due piani, quello processuale (ritenere consentito l'accertamento sintomatico) e quello sostanziale (ravvisare un'ipotesi di illecito invece di un'altra).
L'unica soluzione giuridicamente corretta è dunque quella di ritenere consentito l'accertamento sintomatico per tutte le ipotesi oggi previste dall'art. 186 C.d.S.. Tesi peraltro già affermata, nella giurisprudenza di legittimità, da Cass., sez. 4, 27 novembre 2008 n. 48297, rv. 242392 e, sia pure in termin, meno netti, dalle sentenze della medesima sezione 28 novembre 2008 nn. 48309 e 47404. Ma, sebbene le argomentazioni in diritto esposte dal ricorrente vadano condivise, la questione, per il caso di specie si risolve in punto di prova sull'effettivo stato di ebbrezza dell'imputato. È ovvio, infatti, che in tutti i casi in cui - pur avendo il giudice di merito accertato il superamento della soglia minima - non sia possibile affermare, secondo il criterio dell'oltre il ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente possa rientrare nelle due fasce di maggior gravità il giudice dovrà ravvisare l'ipotesi più lieve con tutte le conseguenze che ne derivano. E per il,caso di specie, con motivazione congrua, il GIP pur evidenziando manifestazioni sintomatiche dello stato di ebbrezza dell'imputato, ha concluso che non fossero sufficienti per far ritenere superata la soglia di punibilità prevista dalla dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella udienza camerale, il 16 dicembre 2011. Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2012