Sentenza 13 marzo 2002
Massime • 1
Nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza o comunque in quelli che si svolgono secondo il rito camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen., nel quale la presenza eventualmente necessaria del difensore è assicurata dalla nomina di un difensore di ufficio, non assume rilevanza, ai fini di un eventuale rinvio, il legittimo impedimento del difensore di fiducia, non trovando applicazione l'art. 420-ter stesso codice, introdotto dall'art. 19 della legge n. 479 del 1999, che opera nell'ambito dell'udienza preliminare ed è richiamato per il dibattimento dal successivo art. 484, comma 2-bis, ma nulla statuisce per i procedimenti camerali, in conformità del carattere discrezionale delle scelte legislative concernenti i diversi livelli di garanzie difensive da assicurare nelle varie procedure. (Fattispecie relativa a procedimento di esecuzione).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2002, n. 32955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32955 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. EDOARDO FAZZIOLI - Presidente - del 13/03/2002
1. Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PAOLO BARDOVAGNI - Consigliere - N. 1045
3. Dott. ANTONIO MARCHESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LIVIO PEPINO - Consigliere - N. 29976/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO US, nato a [...] il 14gennaio 1949, avverso l'ordinanza emessa il 7 maggio 2001 dalla Corte di appello di Milano;
- Sentita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Lette le conclusioni del Pubblico ministero che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende;
- Considerato in
FATTO
Con ordinanza del 7 maggio 2001, la Corte di appello di Milano, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di US SC diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a fatti criminosi oggetto di separate sentenze di condanna.
Avverso tale decisione, l'interessato ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte. - Osserva in
DIRITTO
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata per avere la Corte di appello ignorato il documentato legittimo impedimento del difensore di fiducia e denuncia l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché difetti di motivazione, con riferimento alla mancata applicazione della disciplina del reato continuato. Le doglianze sono infondate.
Ed invero, nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza o comunque in quelli che si svolgono secondo il rito camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen., ove la presenza eventualmente necessaria del difensore viene assicurata dalla nomina di un difensore di ufficio, non assume rilevanza, ai fini di un eventuale rinvio, il legittimo impedimento del difensore di fiducia, non trovando applicazione l'art. 420-ter cod. proc. pen., introdotto dall'art. 19 della legge n. 479 del 1999, che opera nell'ambito dell'udienza preliminare ed è richiamato, per il dibattimento, dall'art. 484, comma 2-bis, dello stesso codice, ma nulla statuisce per i procedimenti camerali, in conformità del carattere discrezionale delle scelte legislative concernenti i diversi livelli di garanzie difensive da assicurare nelle varie procedure. Per il resto è da rilevare che il Giudice dell'esecuzione ha tratto argomento per disattendere l'istanza dello SC soprattutto dalla riscontrata mancanza di qualsiasi elemento attestante la riconducibilità dei reati commessi ad un'identica matrice progettuale e deliberativa, ne' ha potuto desumere dalle sentenze di condanna o comunque dagli atti di causa o dalle allegazioni difensive alcun dato oggettivo idoneo a collegare la genesi di detti reati ad un comune disegno che avrebbe ispirato e sorretto l'attività delittuosa del ricorrente.
A tali fini, infatti, non possono ritenersi sufficienti le analoghe modalità di esecuzione di reati della stessa indole e neppure la loro contiguità temporale e tanto meno le condizioni psicofisiche o socioeconomiche che non sono alla base di una previsione unica ed iniziale di future condotte, delineate almeno nei profili essenziali, ma possono, al massimo, determinare l'insorgere di un'idea centrale diretta all'acquisizione del benessere economico con qualunque mezzo, anche illegale. Il che si identifica con una scelta di vita asociale che non ha niente a che vedere con il disegno richiesto dall'art. 81 cpv. cod. pen., il quale postula una deliberazione, coeva alla prima azione criminosa, di tutte quelle successive, in base ad un programma di attività che funge da elemento unificante delle singole violazioni e vivificante del proposito criminoso all'origine di ciascuna di esse. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2002