Sentenza 8 marzo 2002
Massime • 1
In relazione all'obbligo delle società iscritte al Fondo telefonici, ex art. 5 legge n. 58 del 1992, di costituire per i propri dipendenti un'unica posizione assicurativa e di versare al predetto fondo le somme necessarie alla costituzione della riserva matematica ai sensi dell'art. 13 legge n. 1338 del 1962, il corrispondente credito contributivo dell'ente previdenziale, ancorché sia esigibile dalla data di entrata in vigore della indicata legge n. 58 del 1992, produce interessi corrispettivi (nella misura del 5% all'anno prevista dall'art. 5 cit.), alla stregua dell'art. 1282 cod. civ., dal momento in cui il medesimo credito diviene liquido, e cioè da quando i dati necessari alla determinazione dell'ammontare dovuto (periodi di lavoro da ricongiungere, singole posizioni contributive) siano tutti in possesso della società debitrice; ne' lo stesso ente potrebbe pretendere, in mancanza della liquidità del suo credito, gli interessi a titolo compensativo, ex art. 1499 cod. civ., in relazione ad un qualche diretto vantaggio patrimoniale del debitore non tenuto all'immediato adempimento, considerato che l'immediata operatività della copertura assicurativa, con l'insorgenza dei maggiori diritti previdenziali assicurati ai lavoratori dalla ricongiunzione, non arreca alcun vantaggio al datore di lavoro, il quale, al contrario, in base al complessivo meccanismo disposto dalla legge, risulta assoggettato ad un prelievo contributivo aggiuntivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2002, n. 3398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3398 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso l'avv. Antonio Todaro, che lo rappresenta e difende con procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
TELECOM ITALIA SpA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po, n. 25/b, presso l'avv. Roberto Pessi, che la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 23152 in data 14 luglio 2000 (R.G. 33404/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.1.2002 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Todaro;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Renato Finocchi Ghersi che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
La EC AL SpA ha convenuto in giudizio, davanti al PR di Roma, l'Istituto Nazionale della Previdenza Nazionale (Inps), per ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto, rivendicato dall'Istituto, al pagamento dell'importo corrispondente agli interessi legali, qualificati di "preammortamento", sul capitale dovuto dalla società ai fini della costituzione di un'unica posizione assicurativa dell'intera situazione previdenziale maturata dai singoli dipendentì. Tale ricongiunzione dei periodi assicurativi era stata disposta dall'art. 5 della legge n. 58 del 1992, ponendo a carico, con pagamento rateale, delle società iscritte al Fondo telefonici l'obbligo di versare le somme necessarie alla costituzione della riserva matematica determinata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 in base alle tabelle allegate al decreto ministeriale 19 dicembre 1981. La EC sosteneva che non erano dovuti interessi prima della determinazione, ad opera dell'Inps delle somme dovute, mediante la notificazione del provvedimento di addebito;
l'Istituto, invece, riteneva che il credito fosse produttivo degli interessi legali a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.
Il PR ha accolto la domanda e la sentenza è stata confermata dal Tribunale di Roma, che ha rigettato l'appello dell'Inps. Il Tribunale, dichiarando di uniformarsi al precedente costituito da Cass. 4242/2000 - che aveva definito una controversia analoga - ha rilevato che la legge non conteneva elementi per ritenere che il credito fosse esigibile dalla data della sua entrata in vigore (il riferimento a tale data concerneva la permanenza in servizio dei lavoratori), non applicandosi alle obbligazioni ex lege la regola di cui all'art. 1183 c.c.; che il credito contributivo non poteva produrre interessi ai sensi dell'art. 1282 c.c. in difetto del requisito della liquidità, occorrendo per la sua determinazione l'accertamento dei periodi assicurativi dei singoli dipendenti interessati ed un'attività di collaborazione con l'Inps per l'individuazione dei destinatari e la determinazione dei periodi assicurativi ricongiungibili. Ha, pertanto, concluso che gli oneri connessi al piano di ammortamento potevano decorrere solo dopo la comunicazione al debitore, ad - opera dell'Istituto, dell'ammontare del costo della ricongiunzione.
Per la cassazione della sentenza ricorre l'Inps con un unico, articolato, motivo, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Resiste la EC AL SpA con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso l'Inps denuncia violazione dell'art. 5 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, degli art. 1183, 1277, 1282 e
1499 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 cod. proc. civ. Assume che la mancata previsione di un termine per la costituzione dell'unica posizione assicurativa e per il versamento della riserva matematica rendeva manifesta la volontà del legislatore di conferire esigibilità immediata all'obbligazione contributiva, tanto più che i diritti e le obbligazioni derivanti dalla nuova posizione assicurativa erano immediatamente operativi dalla data di entrata in vigore della legge (20 febbraio 1992). Nè poteva negarsi la liquidità del credito, siccome determinato o facilmente determinabile all'esito di calcoli resi possibili da dati oggettivi, mentre eventuali ritardi nella loro raccolta avrebbero potuto rilevare solo se fossero stati in discussione la responsabilità del debitore e il risarcimento del danno da ritardo. Di conseguenza, gli interessi legali erano dovuti dall'entrata in vigore della legge, secondo la previsione dell'art. 1282 cod. civ., che ha pure la funzione di mantenere inalterata la natura e la consistenza dell'obbligo dal momento in cui sorge sino a quello in cui è adempiuto.
L'Istituto sostiene altresì, sotto altro profilo, che gli interessi sarebbero in ogni caso dovuti a titolo compensativo (art. 1499 c.c.), atteso che le prestazioni previdenziali sono state poste a suo carico con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge, mentre per i contributi era previsto il versamento dilazionato. Il ricorrente, inoltre, svolge altre argomentazioni, anche per sollecitare un mutamento dell'indirizzo, giurisprudenziale della Corte: nessun elemento a favore della tesi del debitore sarebbe desumibile dal riferimento all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, fatto dall'art. 5 l. 58/1992 ai soli fini della determinazione del quantum, dal momento che, per questa disposizione, il versamento deve precedere il beneficio contributivo;
le norme in materia di ricongiunzione sono nel senso che gli interessi hanno ha stessa decorrenza degli effetti del riscatto;
la data di entrata in vigore della legge è certamente quella di insorgenza dell'obbligo di versamento e sarebbe contraddittorio ritenere, quindi, la non immediata esigibilità del credito, considerata l'immediata operatività della garanzia assicurativa e l'insopprimibile esigenza del riequilibrio economico.
La Corte giudica il ricorso privo di fondamento.
Le disposizioni legislative che costituiscono la fonte dell'obbligo contributivo sono le seguenti: 1) Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia...tutti i dipendenti, compresi i dirigenti...delle società di cui all'art. 5 della...legge n. 1450 del 1956, di quelle di cui all'art. 4 della legge n. 1790 del 1962, nonché il personale transitato alle Società o alle concessionarie, ai sensi del comma 4 dell'art.
4. Le predette società hanno l'obbligo di garantire, a tutti i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la costituzione di un'unica posizione assicurativa dell'intera situazione previdenziale singolarmente maturata, e a tal fine sono tenute a versare al Fondo le somme necessarie alla costituzione della riserva matematica determinata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962...3) Il versamento degli importi dovuti al Fondo a norma del comma 1, maggiorati dell'interesse annuo del 5 per cento, è effettuato in quindici annualità costanti posticipate.
Versandosi, come è pacifico, fuori dalla fattispecie del ritardo nell'adempimento imputabile al debitore (art. 1218 e 1224 c.c.), gli interessi legali sul credito contributivo potrebbero, in astratto, essere dovuti o a titolo corrispettivo, ai sensi dell'art. 1282 c.c. oppure a titolo cd. compensativo ai sensi dell'art. 1499 c.c. La prima norma, prescindendo dal fondamento e dalla ratio, che non interessa esaminare ai fini della decisione, richiede due condizioni perché un credito pecuniario sia produttivo di interessi legali di natura "corrispettiva" in quanto non presuppongono la mora del debitore.
La prima condizione è l'esigibilità.
La Corte, diversamente da quanto ritenuto con il precedente rappresentato dalla sentenza 4242/2000 e dalla sentenza impugnata, ritiene che tale condizione debba essere riconosciuta. Il credito dicesi, infatti "esigibile" quando non vi sono ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Indicativamente, non è esigibile il credito la cui nascita sia subordinata all'avverarsi di una condizione sospensiva, o per il quale operì un termine per l'adempimento, o che derivi da una sentenza costitutiva, come quella che risolvendo un contratto, attribuisce il diritto alla restituzione di somme (cfr. Cass. 3288/1989). Coincidono, quindi, perfettamente esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito, che segna, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il momento di decorrenza della prescrizione.
Le considerazioni svolte non consentono di dubitare che il credito contributivo dell'Inps, insorto a seguito dell'entrata in vigore della l. 58/1992, fosse esigibile a partire dalla stessa data, non operando termini o condizioni poste direttamente o comunque desumibilì dal dettato normativo.
Va evitata qualsiasi confusione concettuale tra la nozione di esigibilità e quella di liquidità, perché l'erronea sovrapposizione di esse conduce all'affermazione, che non trova il conforto del diritto positivo, secondo cui non potrebbe essere esigibile un credito non liquido, cioè non determinato nell'ammontare.
La precisazione è funzionale ad escludere che l'eventuale impossibilità di determinare il quantum del credito nello stesso momento della sua nascita comporti necessariamente, ai sensi dell'art. 1183 c.c., lo spostamento della scadenza dell'obbligazione, dovendo operare un ragionevole termine per l'adempimento. Invero, la regola di cui all'art. 1183 c.c., a parte la discutibile estensione alle obbligazioni pecuniarie, non può trovare applicazione ove operi una diversa disposizione normativa, il che ha indotto la giurisprudenza della Corte ad escludere per le obbligazioni ex lege l'intervento del giudice preordinato alla fissazione del termine di adempimento (cfr. Cass. 12757/1998). La seconda condizione è quella della liquidità del credito. La nozione di liquidità del credito è precisata da una giurisprudenza consolidata nel senso che l'oggetto di un'obbligazione pecuniaria, cioè il quantum, deve essere determinato, ma si deve considerare determinato anche quando sono necessari soltanto semplici calcoli, anche se laboriosi e complessi, purché i dati necessari siano tutti già esistenti ed in possesso del debitore (cfr. Cass. 9084/1990). La giurisprudenza della Corte, infatti, non condivide l'opinione espressa in dottrina, secondo la quale le obbligazioni pecuniarie o di valuta, aventi cioè per oggetto fin dall'origine la dazione di una somma di danaro, non sono mai illiquide in senso tecnico, rilevando in contrario che una fattispecie di obbligazione pecuniaria può richiedere una distinta operazione di liquidazione quando è necessaria la sopravvenienza di ulteriori atti, fatti, operazioni ai fini della determinazione del quantum (cfr. Cass. 1880/1967;
8957/1990; 7275/1991).
In questa prospettiva, illiquidità significa che l'oggetto dell'obbligazione pecuniaria non è determinato ma solo determinabile (altrimenti l'obbligazione mancherebbe dell'oggetto: art. 1346 c.c.). Nella fattispecie, come si è ricordato in narrativa, il Tribunale ha accertato in fatto che, al di là della complessità dei calcoli, era necessario disporre di dati in possesso dei lavoratori (periodi di lavoro da ricongiungere) e dell'Inps (singoli posizioni contributive), sicché l'obbligazione non poteva considerarsi liquida prima dell'esito della collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti. Tale accertamento di fatto non è stato investito dalle censure dell'Inps, che si è limitato, inammissibilmente, a contrapporre all'accertamento di merito l'affermazione che si era in presenza di un credito facilmente liquidabile sulla base di meri calcoli. Pertanto, la pretesa dell'Inps agli interessi a titolo corrispettivo, ai sensi dell'art. 1282 c.c., è stata correttamente rigettata (ancorché la motivazione della sentenza impugnata debba in parte correggersi a norma dell'art. 384, comma secondo, c.p.c.) a causa del difetto del requisito della liquidità.
Anche la tesi subordinata, secondo la quale gli interessi legali sarebbero comunque spettati all'Istituto a titolo compensativo, non può trovare accoglimento.
Il codice civile nomina gli "interessi compensativi" nella rubrica dell'art. 1499, norma che, con salvezza di diversa pattuizione, per il caso che la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi attribuisce al compratore il diritto agli interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile.
Evidentemente, questi interessi prescindono non solo dalla mora - non configurabile, del resto, in relazione a crediti inesigibili - ma anche dalla sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 1282 c.c., con la funzione, ai sensi della norma che li contempla, di ristabilire l'equilibrio economico delle parti di un contratto di scambio. Mentre per gli interessi corrispettivi il fatto rilevante è la disponibilità da parte del debitore di una somma di danaro produttiva - per presunzione assoluta - di questa utilità e del corrispondente depauperamento del patrimonio del debitore, per quelli compensativi, sebbene riferiti al prezzo, la rottura dell'equilibrio tra i soggetti è valutata esclusivamente in rapporto alla cosa oggetto della vendita, cioè all'appropriazione dei frutti e proventi da parte del compratore che non deve ancora versare il corrispettivo e al corrispondente depauperamento del venditore. La decorrenza degli interessi, infatti, è subordinata alla consegna della cosa, il che significa che il prezzo rileva soltanto ai fini della determinazione del quantum dell'obbligazione di interessi, la cui essenza genetica e funzionale va ricercata nella prestazione della cosa. Le argomentazioni dell'Inps, tuttavia, si fondano sull'ampia applicazione analogica che la giurisprudenza ha fatto della regola enucleabile dall'art. 1499 c.c. La più importante ai fini della controversia, perché concerne una fattispecie che si colloca fuori dai contratti di scambio, è rappresentata dal riconoscimento all'espropriato per pubblica utilità degli interessi sulla somma liquidata (in un momento successivo) a titolo di indennizzo (oggetto di obbligazione ex lege), con decorrenza dal momento in cui sì verifica la sottrazione autoritativa del diritto reale (cfr. Cass. 2008/ 1990; 1555/1990; 4669/1991). Altre applicazioni hanno riguardato l'obbligazione restitutoria di somme di danaro derivante dalla risoluzione retroattiva del contratto, quale corrispettivo del godimento della cosa (Cass. 2962/1982); il contratto preliminare: con consegna anticipata della cosa, allorché non venga corrisposto il prezzo alla data fissata per la stipula del definitivo per fatto non imputabile all'acquirente (Cass. 1/1990). Quanto riferito convince del fatto che l'eadem ratio ai fini l'applicazione analogica dell'art. 1499 c.c. (art. 12, comma secondo, disp. prel. al codice civile) ricorre non in presenza della semplice dilazione nell'adempimento di un'obbligazione già insorta ed esigibile, ma solo quando il creditore, in coincidenza con il sorgere del credito, subisce una diminuzione patrimoniale con diretto vantaggio del debitore non tenuto all'immediato adempimento. Del resto, siffatta impostazione risulta condivisa dall'Istituto previdenziale, il quale però erroneamente domanda l'applicazione analogica dell'art. 1499 c.c. ai debiti contributivi non liquidi (ma anche, in ipotesi, non esigibili). L'obbligazione contributiva, invero, per essere funzionale all'attuazione dei principi espressi dall'art. 38 Cost., comma secondo Cost., è assoggettata ad un regime giuridico dal quale esula qualsiasi connotato di corrispettività in senso ampio;
si è in presenza di obbligazioni pubbliche molto vicine a quelle di natura tributaria, obbligazioni per le quali opera il precetto di solidarietà (art. 3, comma secondo, c.p.c.) e non certo lo scambio di garanzia contro corrispettivo che è proprio delle assicurazioni private. Ne discende che non si può dire che l'immediata operatività della copertura assicurativa, con insorgenza dei maggiori diritti previdenziali assicurati ai lavoratori dalla ricongiunzione, abbia in qualche modo arrecato vantaggi al datore di lavoro, il quale, al contrario, è stato assoggettato dalla legge ad un prelievo contributivo aggiuntivo.
Resta il dato che la società ha trattenuto nelle sue casse per un certo lasso di tempo somme di danaro che avrebbe potuto anche essere tenuta a versare prima, ma si è in presenza di una conseguenza della conformazione del rapporto obbligatorio voluta dalla legge che ne ha determinato l'insorgenza, legge che ha esplicitamente disposto che gli interessi legalì annui erano dovuti delle singole rate di ammortamento a partire dalle singole scadenze.
La correzione della motivazione in diritto della sentenza impugnata induce a ritenere giusto compensare interamente le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente, le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2002