Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2002, n. 3398
CASS
Sentenza 8 marzo 2002

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In relazione all'obbligo delle società iscritte al Fondo telefonici, ex art. 5 legge n. 58 del 1992, di costituire per i propri dipendenti un'unica posizione assicurativa e di versare al predetto fondo le somme necessarie alla costituzione della riserva matematica ai sensi dell'art. 13 legge n. 1338 del 1962, il corrispondente credito contributivo dell'ente previdenziale, ancorché sia esigibile dalla data di entrata in vigore della indicata legge n. 58 del 1992, produce interessi corrispettivi (nella misura del 5% all'anno prevista dall'art. 5 cit.), alla stregua dell'art. 1282 cod. civ., dal momento in cui il medesimo credito diviene liquido, e cioè da quando i dati necessari alla determinazione dell'ammontare dovuto (periodi di lavoro da ricongiungere, singole posizioni contributive) siano tutti in possesso della società debitrice; ne' lo stesso ente potrebbe pretendere, in mancanza della liquidità del suo credito, gli interessi a titolo compensativo, ex art. 1499 cod. civ., in relazione ad un qualche diretto vantaggio patrimoniale del debitore non tenuto all'immediato adempimento, considerato che l'immediata operatività della copertura assicurativa, con l'insorgenza dei maggiori diritti previdenziali assicurati ai lavoratori dalla ricongiunzione, non arreca alcun vantaggio al datore di lavoro, il quale, al contrario, in base al complessivo meccanismo disposto dalla legge, risulta assoggettato ad un prelievo contributivo aggiuntivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2002, n. 3398
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3398
    Data del deposito : 8 marzo 2002

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