Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2001, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 0225 1 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente R.G.N. 2538/98 - Consigliere Cron. 4728 Dott. Mario PUTATURO DONATI Dott. Pietro CUOCO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere- Ud.20/10/00 Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE diritti L 3 J BARBERI CLARA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PY6 FEB. ZUOT IL CANCELLIERE CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO SANTE G., che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA -· ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, Rilasciata copia legale al Sig. ASSENNAIO 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, per diritti 4319 STARNONI GIORGIO, giusta delega in calce alla copia 23 FEB. 2001 IL CANCELLIERE -1- notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 2388/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 05/02/97 R.G.N. 39910/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato ASSENNATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Avverso la sentenza con cui il Pretore di Roma in funzione di giudice del Lavoro aveva respinto la domanda diretta al riconsocimento del diritto i n alla pensione di inabilità od assegno di invalidità, LA BE propose appello, contestando le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, in quanto acriticamente recepite dal Pretore. Con sentenza del 5 febbraio 1997 il Tribunale ha respinto l'appello, ГО affermando che l'appellante, nell'insussistenza di altre infermità di particolare rilievo, si era limitata a riproporre all'attenzione del giudicante la stessa patologia artrosica accertata dal consulente tecnico di ufficio;
e questa patologia, esistente da oltre 10 anni, determinava solo una lieve limitazione funzionale, e, come deducibile dalla nuova documentazione e dalla stessa consulenza di parte, non aveva subito aggravamenti nel corso del tempo;
e le altre patologie, esaminate anche dal consulente tecnico di uffico in primo grado, non apparivano di particolare rilievo. Per la cassazione di questa sentenza ricorre LA BE, percorrendo le linee di un unico articolato motivo. L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ha depositato procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. nonché carente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che l'aggravamento dell'artrosi era stato documentato con ulteriore accertamento strumentale del 2 marzo 1991 (che segnalava “diffuse alterazioni osteoporotiche") e con certificazione specialistica (che segnalava 3 grave artrosi vertebrale con discopatia L5 - S1 che causano lombosciatalgie ribelli alle cure mediche"), ed era stato immotivamente negato dal Tribunale, che, “riportandosi ad una consulenza tecnica di ufficio del 1989 che non poteva aver valutato l'evoluzione peggiorativa nel 1991", aveva UO affermato che non emergeva un quadro obiettivo diverso. In base ai nuovi elementi, ed in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., il Tribunale avrebbe dovuto disporre una nuova consulenza tecnica di ufficio, e valutare comunque l'infermità in relazione all'attitudine lavorativa di bracciante agricola ed al carattere usurante delle infermità. Aggiunge la ricorrente che il Tribunale aveva apoditticamente escluso l'evoluzione di altre infermità (ipertensione arteriosa, documentata con la riduzione del visus, e calcolosi renale), documentate con la consulenza tecnica di parte. Il ricorso è infondato. E' indubbio obbligo del giudice dare ad ogni istanza di parte adeguata risposta. Ciò assume particolare rilievo nella necessità di esaminare (in base all'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.), situazioni sopravvenute nel corso del giudizio. E tuttavia la valutazione degli elementi indicati dalla parte costituisce un apprezzamento di merito, che, adeguatamente motivato, resta insindacabile in sede di legittimità. Come questa Corte ha affermato (e plurimis, Cass. 29 gennaio 1998 n. 889), nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, l'ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova in ordine alle infermità dell'assicurato, ai sensi degli artt. 437 secondo comma cod. proc. civ. e 149 disp. att. cod. proc. civ., è rimessa alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. 4 Nel caso in esame, il Tribunale, recependo il parere del consulente tecnico di ufficio ("convincente e frutto di rigorosi accertamenti di ordine -medico legale"), e dando atto della nuova documentazione e della relativa Luves relazione di parte, ha rilevato che l'artrosi, "esistente da oltre dieci anni", comporta “solo una lieve limitazione nei movimenti del rachide nel tratto о х -sacrale", e che "dalla nuova documentazione prodotta e dalla lombo consulenza di parte non emerge un quadro obiettivo diverso da quello accertato" dal consulente tecnico di ufficio. Il Tribunale valuta questo quadro obiettivo dando determinante rilievo alla "lieve limitazione funzionale". Il dare determinante rilievo, nell'ambito della patologia artrosica, al pregresso corso dell'infermità (dieci anni), al breve periodo intercorso fra i nuovi dati di parte e l'indagine di ufficio (effettuata “poco tempo prima”), ed all'aspetto funzionale della stessa infermità, ritenuto prevalente su ogni altro aspetto (i dati strumentali, la lamentata “lombosciatalgia", e la prescrizione di fisiochinesiterapia e di busto ortopedico) segnalato dalla parte, è motivato apprezzamento del fatto: ed in quanto motivato, sfugge al controllo di legittimità. Ciò è a dirsi anche per le altre infermità. Il consulente tecnico di ufficio aveva esaminato e valutato i fatti segnalati dalla parte in sede di anamnesi (calcolosi renale ed ipertensione). Ed il Tribunale, nell'esaminare e valutare i fatti segnalati con la nuova documentazione, ha conferito determinante rilievo al pregresso parere del consulente di ufficio, ritenendo che queste "altre” patologie non avessero particolare rilievo. 5 Il ricorso deve essere respinto. In assenza di ogni resistente attività processuale, nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2000. Tietro Cuoco Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE Marino Caurganmi Phillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 16 FEB. 2001 I D A , S 0 O S 1 3 L A . 3 L oggi, T T 5 E IL COLABORATORE O , R B A . A S I ' DI CANCELLERIA N E L D P L S R 3 E A P I 7 T D U - S N I 8 O G - S P O 1 N 1 E M A I S D E I A E A G D , O G E O E R T T T L T N S I E I R S G I A E L E D R L E O D 6