CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20394 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: SA OM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/10/2025 della Corte d'appello di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, che conclude per l'inammissibilità del ricorso, come da requisitoria già depositata. L'avv. Luccisano, per la parte civile, chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso riportandosi alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese. L'avv. Caristi, nell'interesse dell'imputato, conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città in data 23 aprile 2025, nei confronti di OM SA, di condanna alla pena di € 800 di multa, in relazione ai reati di cui all'art. 660 cod. pen. (per avere, per biasimevoli motivi, ripetutamente recato molestia e disturbo a Maria ON, tramite chiamate sull'utenza mobile della predetta, nonché attraverso numerosi messaggi whatsapp, oltre che citofonando ripetutamente presso la Penale Sent. Sez. 1 Num. 20394 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 02/04/2026 sua abitazione), e di cui all'art. 81, 612 cod. pen. (per avere minacciato un male ingiusto alla persona offesa attraverso messaggistica whatsapp, con frasi del tipo «sei spacciata… hai perso
contro
OM SA … sei in trappola … giuro sull'anima di mio padre che combinerò un casino», insultandola e accusandola di avergli negato quote ereditarie del patrimonio del padre naturale, coniuge della persona offesa); fatti commessi in Messina in data anteriore prossima al 21 febbraio 2022. 2. Ricorre per cassazione OM SA, a mezzo del difensore avv. Andrea Caristi, che articola i motivi che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa. La Corte d’appello, pur convenendo con la difesa dell’imputato sul fatto che il giudice di prime cure non si fosse soffermato sulla credibilità della persona offesa, è nondimeno pervenuta al rigetto del motivo di gravame in ordine all’errata valutazione della attendibilità del narrato della persona offesa, valorizzando in primo luogo la deposizione della teste OR, la quale aveva riferito di avere personalmente constatato lo stato di timore e di ansia patito dalla ON. Si duole, tuttavia, l’odierno ricorrente dell’erroneità di tale motivazione, dal momento che il riscontro dello stato emotivo della persona offesa non è di per sé idoneo a dimostrare l’effettiva commissione delle condotte contestate all’imputato. Ulteriori profili di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione emergono laddove si afferma che la OR abbia letto i messaggi provenienti dall’imputato, poiché la Corte d’appello ha omesso di considerare la circostanza, dedotta in sede di gravame, secondo cui la ON aveva invece dichiarato di non aver mostrato tali messaggi neppure ai familiari. Né risulta adeguatamente valutata l’ulteriore circostanza, emergente dagli atti, per cui la stessa OR aveva affermato di non aver assistito personalmente ad alcuno dei fatti che asseritamente turbavano la persona offesa. La testimonianza della OR, pertanto, con riferimento agli elementi essenziali da provare, non ha apportato alcun contributo di conoscenza diretta, poiché la teste ha precisato di non conoscere neppure i numeri di telefono dell’imputato e ha riferito soltanto circostanze apprese de relato dalla persona offesa;
ne deriva un vizio di circolarità della motivazione. D’altro canto, la Corte d’appello, dopo avere negato all’imputato la possibilità di documentare un contenuto diverso della versione fornita dalla persona offesa in ordine al contenzioso patrimoniale in atto tra le parti, è incorsa in un’ulteriore insanabile contraddizione nel rigettare la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale finalizzata all’acquisizione degli atti del giudizio civile che vedeva contrapposti l’imputato 2 e la ON. La versione unilateralmente fornita dalla persona offesa è stata così posta a fondamento della decisione di appello in un quadro motivazionale caratterizzato da palese illogicità, contraddittorietà e circolarità del ragionamento. Infine, è manifestamente illogica e contraddittoria l’affermazione secondo cui l’imputato, rimasto assente nel corso del giudizio, non avrebbe offerto una versione alternativa a quella accusatoria né prodotto alcunché di rilevante, posto che egli era presente per il tramite del difensore e che, nel nostro ordinamento, l’onere probatorio grava sull’accusa, non sussistendo alcun onere di discolpa a carico dell’imputato; peraltro, il diniego di ammissione della produzione documentale offerta dalla difesa rende di per sé erronea l’affermazione secondo cui l’imputato non avrebbe prodotto alcunché.
2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell’imputato per il reato di minaccia contestato al capo b). In sede di gravame si era evidenziato come nessuna delle espressioni minacciose specificamente indicate nel capo di imputazione fosse stata effettivamente riferita dalla persona offesa né confermata dai testimoni escussi in dibattimento;
si era inoltre dedotto che, anche a voler ritenere pronunciate alcune delle frasi richiamate, esse sarebbero comunque inidonee a integrare il reato di minaccia, difettando del requisito della prospettazione di un male futuro, ingiusto e concreto, trattandosi piuttosto di espressioni generiche riconducibili a uno sfogo verbale, maturato nel contesto del contenzioso civile in atto tra le parti. Si era altresì osservato che la collocazione delle espressioni contestate nell’ambito della controversia patrimoniale pendente avrebbe escluso anche l’elemento soggettivo del reato, mancando la volontà di prospettare un male ingiusto, poiché le stesse si risolvevano nella mera manifestazione dell’intento di adire iniziative giudiziarie astrattamente legittime. A fronte di tali puntuali doglianze, la Corte d’appello ha tuttavia del tutto omesso di fornire una risposta motivazionale adeguata, limitandosi ad affermare che le condotte accertate ricalcavano «sostanzialmente» quelle descritte nel capo di imputazione;
sennonché, proprio l’utilizzo dell’avverbio “«sostanzialmente» implica che le frasi effettivamente riferite in dibattimento fossero diverse da quelle contestate in rubrica. La motivazione risulta, inoltre, intrinsecamente contraddittoria laddove riproduce le espressioni che la teste OR avrebbe percepito, le quali risultano radicalmente difformi rispetto a quelle oggetto dell’imputazione, senza chiarire le ragioni per cui tali divergenze non inciderebbero sulla configurabilità del reato contestato.
2.3. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3 La Corte territoriale ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valorizzando la protervia della condotta dell’imputato, ritenuta protrattasi anche successivamente alla presentazione della denuncia. La motivazione sul punto risulta tuttavia carente e illogica, in quanto la Corte d’appello ha omesso di valutare lo stato di incensuratezza dell’imputato e, al contrario, ha attribuito rilievo a una presunta condotta successiva ai fatti oggetto di contestazione, estranea ai limiti di cognizione del procedimento. Dal percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, peraltro, non si comprende in che modo tale condotta sia stata ritenuta comunque provata, né in base a quali elementi sia stata posta a fondamento del diniego delle attenuanti. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Vincenzo Senatore, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. 2. Va anzitutto rilevato che, prima ancora di scrutinare l’esattezza della qualificazione giuridica delle condotte contestate e la tenuta logica della valutazione probatoria, il giudice è tenuto a restituire in motivazione una descrizione intelligibile, concreta e sufficientemente determinata del fatto ritenuto accertato. Solo la compiuta rappresentazione della sequenza fattuale – nelle sue coordinate essenziali di contenuto, tempi, modalità di estrinsecazione e fonti di conoscenza – consente, infatti, di verificare se la decisione sia sorretta da un apparato argomentativo effettivo, se il fatto sia sussumibile nella fattispecie incriminatrice contestata e se le prove richiamate siano state valutate in modo non apparente. Quando tale descrizione manchi o sia meramente allusiva, il vizio motivazionale si colloca a monte di ogni ulteriore valutazione, poiché impedisce lo stesso controllo sulla correttezza del ragionamento decisorio. 3. Nel caso in esame, tale carenza connota entrambe le decisioni di merito.
3.1. Quanto al reato di cui all’art. 660 cod. pen., né la sentenza di primo grado né quella d’appello descrivono in termini concreti i comportamenti ascritti all’imputato: non si chiarisce quante fossero le chiamate o i messaggi, in quale arco temporale si sarebbero collocati, quale ne fosse il contenuto, se e in quali occasioni l’imputato si sia presentato presso l’abitazione della persona offesa azionando il citofono, né attraverso quali specifici elementi tali circostanze siano state ritenute dimostrate. Le due decisioni si limitano, in sostanza, a richiamare la prospettazione accusatoria e a fare generico rinvio alle dichiarazioni della persona offesa e al narrato 4 della teste OR, senza però ricostruire il nucleo storico dei fatti ritenuti accertati e senza precisare quali segmenti della condotta trovino riscontro in percezioni dirette e quali, invece, discendano da mere informazioni ricevute dalla medesima persona offesa. In tale quadro, anche il vaglio sulla credibilità della persona offesa e sulla valenza di riscontro della deposizione della teste indicata in motivazione rimane del tutto insufficiente, proprio perché non ancorato a fatti specificamente individuati. La Corte territoriale richiama lo stato di ansia riferito dalla persona offesa e quanto appreso dalla teste OR, ma omette di precisare se quest’ultima abbia assistito personalmente a singoli episodi (e, nel caso, a quali), abbia letto direttamente determinati messaggi (e, nel caso, quali), ovvero abbia soltanto raccolto confidenze della persona offesa. Difetta, dunque, una motivazione effettiva sia sul contenuto delle condotte moleste sia sulla loro riferibilità all’imputato e sulla loro qualificazione in termini di petulanza o biasimevole motivo. Né risulta adeguatamente chiarito in quale misura le condotte ascritte all’imputato fossero effettivamente sorrette da un motivo biasimevole, avuto riguardo al contesto conflittuale nel quale esse si collocavano. In tale prospettiva, la mancata acquisizione della documentazione relativa al contenzioso civile tra le parti non appare adeguatamente giustificata, trattandosi, nella prospettiva difensiva, di elementi potenzialmente utili a meglio definire la cornice dei rapporti intercorsi tra le parti. In definitiva, quindi, in assenza di una chiara ricostruzione del fatto storico, la motivazione resta apparente e non consente di verificare se il giudizio di responsabilità sia stato formulato sulla base di elementi dotati di effettiva consistenza dimostrativa.
3.2. Il medesimo vizio investe, anzi in termini ancora più evidenti, il capo relativo al reato di minaccia. Anche sotto tale profilo, le decisioni di merito non descrivono con precisione quali espressioni siano state, dall’imputato, effettivamente pronunciate o inviate, in quale contesto, in quale momento e con quale significato concretamente percepibile. La Corte d’appello afferma che le condotte accertate ricalcherebbero «sostanzialmente» quelle riportate nell’imputazione, ma una simile formula, lungi dal colmare la lacuna, conferma l’assenza di una puntuale ricostruzione del fatto, lasciando indeterminato se le frasi ritenute provate coincidano davvero con quelle contestate oppure se ne discostino in misura apprezzabile. E tuttavia proprio tale chiarimento era preliminare e indispensabile, giacché soltanto l’esatta individuazione delle espressioni utilizzate e del contesto nel quale esse si collocano consente di verificare se vi sia stata la prospettazione di un male futuro, ingiusto e concretamente intimidatorio, ovvero se si sia trattato di frasi genericamente ingiuriose, concitate o comunque ambigue perché inserite nel contesto del contenzioso patrimoniale tra le parti. 5 4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio in relazione ad entrambi i capi di imputazione, affinché il giudice del rinvio proceda, in primo luogo, a una compiuta ricostruzione del fatto storico con riferimento a entrambi i reati contestati, dando conto in modo puntuale dei singoli episodi ritenuti provati, delle fonti di prova che li sorreggono, del rispettivo contenuto dimostrativo e della loro rilevanza ai fini della sussunzione nelle fattispecie di cui agli artt. 660 e 612 cod. pen. Resta assorbito, allo stato, il motivo concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il cui esame presuppone la tenuta del giudizio di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Così è deciso, 02/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, che conclude per l'inammissibilità del ricorso, come da requisitoria già depositata. L'avv. Luccisano, per la parte civile, chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso riportandosi alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese. L'avv. Caristi, nell'interesse dell'imputato, conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città in data 23 aprile 2025, nei confronti di OM SA, di condanna alla pena di € 800 di multa, in relazione ai reati di cui all'art. 660 cod. pen. (per avere, per biasimevoli motivi, ripetutamente recato molestia e disturbo a Maria ON, tramite chiamate sull'utenza mobile della predetta, nonché attraverso numerosi messaggi whatsapp, oltre che citofonando ripetutamente presso la Penale Sent. Sez. 1 Num. 20394 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 02/04/2026 sua abitazione), e di cui all'art. 81, 612 cod. pen. (per avere minacciato un male ingiusto alla persona offesa attraverso messaggistica whatsapp, con frasi del tipo «sei spacciata… hai perso
contro
OM SA … sei in trappola … giuro sull'anima di mio padre che combinerò un casino», insultandola e accusandola di avergli negato quote ereditarie del patrimonio del padre naturale, coniuge della persona offesa); fatti commessi in Messina in data anteriore prossima al 21 febbraio 2022. 2. Ricorre per cassazione OM SA, a mezzo del difensore avv. Andrea Caristi, che articola i motivi che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa. La Corte d’appello, pur convenendo con la difesa dell’imputato sul fatto che il giudice di prime cure non si fosse soffermato sulla credibilità della persona offesa, è nondimeno pervenuta al rigetto del motivo di gravame in ordine all’errata valutazione della attendibilità del narrato della persona offesa, valorizzando in primo luogo la deposizione della teste OR, la quale aveva riferito di avere personalmente constatato lo stato di timore e di ansia patito dalla ON. Si duole, tuttavia, l’odierno ricorrente dell’erroneità di tale motivazione, dal momento che il riscontro dello stato emotivo della persona offesa non è di per sé idoneo a dimostrare l’effettiva commissione delle condotte contestate all’imputato. Ulteriori profili di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione emergono laddove si afferma che la OR abbia letto i messaggi provenienti dall’imputato, poiché la Corte d’appello ha omesso di considerare la circostanza, dedotta in sede di gravame, secondo cui la ON aveva invece dichiarato di non aver mostrato tali messaggi neppure ai familiari. Né risulta adeguatamente valutata l’ulteriore circostanza, emergente dagli atti, per cui la stessa OR aveva affermato di non aver assistito personalmente ad alcuno dei fatti che asseritamente turbavano la persona offesa. La testimonianza della OR, pertanto, con riferimento agli elementi essenziali da provare, non ha apportato alcun contributo di conoscenza diretta, poiché la teste ha precisato di non conoscere neppure i numeri di telefono dell’imputato e ha riferito soltanto circostanze apprese de relato dalla persona offesa;
ne deriva un vizio di circolarità della motivazione. D’altro canto, la Corte d’appello, dopo avere negato all’imputato la possibilità di documentare un contenuto diverso della versione fornita dalla persona offesa in ordine al contenzioso patrimoniale in atto tra le parti, è incorsa in un’ulteriore insanabile contraddizione nel rigettare la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale finalizzata all’acquisizione degli atti del giudizio civile che vedeva contrapposti l’imputato 2 e la ON. La versione unilateralmente fornita dalla persona offesa è stata così posta a fondamento della decisione di appello in un quadro motivazionale caratterizzato da palese illogicità, contraddittorietà e circolarità del ragionamento. Infine, è manifestamente illogica e contraddittoria l’affermazione secondo cui l’imputato, rimasto assente nel corso del giudizio, non avrebbe offerto una versione alternativa a quella accusatoria né prodotto alcunché di rilevante, posto che egli era presente per il tramite del difensore e che, nel nostro ordinamento, l’onere probatorio grava sull’accusa, non sussistendo alcun onere di discolpa a carico dell’imputato; peraltro, il diniego di ammissione della produzione documentale offerta dalla difesa rende di per sé erronea l’affermazione secondo cui l’imputato non avrebbe prodotto alcunché.
2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell’imputato per il reato di minaccia contestato al capo b). In sede di gravame si era evidenziato come nessuna delle espressioni minacciose specificamente indicate nel capo di imputazione fosse stata effettivamente riferita dalla persona offesa né confermata dai testimoni escussi in dibattimento;
si era inoltre dedotto che, anche a voler ritenere pronunciate alcune delle frasi richiamate, esse sarebbero comunque inidonee a integrare il reato di minaccia, difettando del requisito della prospettazione di un male futuro, ingiusto e concreto, trattandosi piuttosto di espressioni generiche riconducibili a uno sfogo verbale, maturato nel contesto del contenzioso civile in atto tra le parti. Si era altresì osservato che la collocazione delle espressioni contestate nell’ambito della controversia patrimoniale pendente avrebbe escluso anche l’elemento soggettivo del reato, mancando la volontà di prospettare un male ingiusto, poiché le stesse si risolvevano nella mera manifestazione dell’intento di adire iniziative giudiziarie astrattamente legittime. A fronte di tali puntuali doglianze, la Corte d’appello ha tuttavia del tutto omesso di fornire una risposta motivazionale adeguata, limitandosi ad affermare che le condotte accertate ricalcavano «sostanzialmente» quelle descritte nel capo di imputazione;
sennonché, proprio l’utilizzo dell’avverbio “«sostanzialmente» implica che le frasi effettivamente riferite in dibattimento fossero diverse da quelle contestate in rubrica. La motivazione risulta, inoltre, intrinsecamente contraddittoria laddove riproduce le espressioni che la teste OR avrebbe percepito, le quali risultano radicalmente difformi rispetto a quelle oggetto dell’imputazione, senza chiarire le ragioni per cui tali divergenze non inciderebbero sulla configurabilità del reato contestato.
2.3. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3 La Corte territoriale ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valorizzando la protervia della condotta dell’imputato, ritenuta protrattasi anche successivamente alla presentazione della denuncia. La motivazione sul punto risulta tuttavia carente e illogica, in quanto la Corte d’appello ha omesso di valutare lo stato di incensuratezza dell’imputato e, al contrario, ha attribuito rilievo a una presunta condotta successiva ai fatti oggetto di contestazione, estranea ai limiti di cognizione del procedimento. Dal percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, peraltro, non si comprende in che modo tale condotta sia stata ritenuta comunque provata, né in base a quali elementi sia stata posta a fondamento del diniego delle attenuanti. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Vincenzo Senatore, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. 2. Va anzitutto rilevato che, prima ancora di scrutinare l’esattezza della qualificazione giuridica delle condotte contestate e la tenuta logica della valutazione probatoria, il giudice è tenuto a restituire in motivazione una descrizione intelligibile, concreta e sufficientemente determinata del fatto ritenuto accertato. Solo la compiuta rappresentazione della sequenza fattuale – nelle sue coordinate essenziali di contenuto, tempi, modalità di estrinsecazione e fonti di conoscenza – consente, infatti, di verificare se la decisione sia sorretta da un apparato argomentativo effettivo, se il fatto sia sussumibile nella fattispecie incriminatrice contestata e se le prove richiamate siano state valutate in modo non apparente. Quando tale descrizione manchi o sia meramente allusiva, il vizio motivazionale si colloca a monte di ogni ulteriore valutazione, poiché impedisce lo stesso controllo sulla correttezza del ragionamento decisorio. 3. Nel caso in esame, tale carenza connota entrambe le decisioni di merito.
3.1. Quanto al reato di cui all’art. 660 cod. pen., né la sentenza di primo grado né quella d’appello descrivono in termini concreti i comportamenti ascritti all’imputato: non si chiarisce quante fossero le chiamate o i messaggi, in quale arco temporale si sarebbero collocati, quale ne fosse il contenuto, se e in quali occasioni l’imputato si sia presentato presso l’abitazione della persona offesa azionando il citofono, né attraverso quali specifici elementi tali circostanze siano state ritenute dimostrate. Le due decisioni si limitano, in sostanza, a richiamare la prospettazione accusatoria e a fare generico rinvio alle dichiarazioni della persona offesa e al narrato 4 della teste OR, senza però ricostruire il nucleo storico dei fatti ritenuti accertati e senza precisare quali segmenti della condotta trovino riscontro in percezioni dirette e quali, invece, discendano da mere informazioni ricevute dalla medesima persona offesa. In tale quadro, anche il vaglio sulla credibilità della persona offesa e sulla valenza di riscontro della deposizione della teste indicata in motivazione rimane del tutto insufficiente, proprio perché non ancorato a fatti specificamente individuati. La Corte territoriale richiama lo stato di ansia riferito dalla persona offesa e quanto appreso dalla teste OR, ma omette di precisare se quest’ultima abbia assistito personalmente a singoli episodi (e, nel caso, a quali), abbia letto direttamente determinati messaggi (e, nel caso, quali), ovvero abbia soltanto raccolto confidenze della persona offesa. Difetta, dunque, una motivazione effettiva sia sul contenuto delle condotte moleste sia sulla loro riferibilità all’imputato e sulla loro qualificazione in termini di petulanza o biasimevole motivo. Né risulta adeguatamente chiarito in quale misura le condotte ascritte all’imputato fossero effettivamente sorrette da un motivo biasimevole, avuto riguardo al contesto conflittuale nel quale esse si collocavano. In tale prospettiva, la mancata acquisizione della documentazione relativa al contenzioso civile tra le parti non appare adeguatamente giustificata, trattandosi, nella prospettiva difensiva, di elementi potenzialmente utili a meglio definire la cornice dei rapporti intercorsi tra le parti. In definitiva, quindi, in assenza di una chiara ricostruzione del fatto storico, la motivazione resta apparente e non consente di verificare se il giudizio di responsabilità sia stato formulato sulla base di elementi dotati di effettiva consistenza dimostrativa.
3.2. Il medesimo vizio investe, anzi in termini ancora più evidenti, il capo relativo al reato di minaccia. Anche sotto tale profilo, le decisioni di merito non descrivono con precisione quali espressioni siano state, dall’imputato, effettivamente pronunciate o inviate, in quale contesto, in quale momento e con quale significato concretamente percepibile. La Corte d’appello afferma che le condotte accertate ricalcherebbero «sostanzialmente» quelle riportate nell’imputazione, ma una simile formula, lungi dal colmare la lacuna, conferma l’assenza di una puntuale ricostruzione del fatto, lasciando indeterminato se le frasi ritenute provate coincidano davvero con quelle contestate oppure se ne discostino in misura apprezzabile. E tuttavia proprio tale chiarimento era preliminare e indispensabile, giacché soltanto l’esatta individuazione delle espressioni utilizzate e del contesto nel quale esse si collocano consente di verificare se vi sia stata la prospettazione di un male futuro, ingiusto e concretamente intimidatorio, ovvero se si sia trattato di frasi genericamente ingiuriose, concitate o comunque ambigue perché inserite nel contesto del contenzioso patrimoniale tra le parti. 5 4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio in relazione ad entrambi i capi di imputazione, affinché il giudice del rinvio proceda, in primo luogo, a una compiuta ricostruzione del fatto storico con riferimento a entrambi i reati contestati, dando conto in modo puntuale dei singoli episodi ritenuti provati, delle fonti di prova che li sorreggono, del rispettivo contenuto dimostrativo e della loro rilevanza ai fini della sussunzione nelle fattispecie di cui agli artt. 660 e 612 cod. pen. Resta assorbito, allo stato, il motivo concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il cui esame presuppone la tenuta del giudizio di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Così è deciso, 02/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6