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Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21282 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di: AT VA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza dell’11/12/2025 del Tribunale di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere AN LL;
lette le conclusioni, depositate dal Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
letta la memoria, depositata dal difensore di AT VA, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21282 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 16/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell’11 dicembre 2025 il Tribunale di Palermo, in accogli- mento della richiesta di riesame personale proposta da VA AT, ha an- nullato, per mancanza di esigenze cautelari, l'ordinanza emessa in data 10 no- vembre 2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto inda- gato, quale promotore, del reato di associazione per delinquere finalizzata al traf- fico di sostanze stupefacenti, del tipo cocaina e marijuana, con le aggravanti del numero degli associati, della disponibilità di armi e dell’agevolazione mafiosa, di diversi reati fine di illecita detenzione e cessione di stupefacente del tipo cocaina e del reato di estorsione aggravata, di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 (aggravante, quella del numero degli associati, esclusa dal G.i.p.) e 4), 416 bis.1 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 629, comma 2, cod. pen., oggetto di provvisoria incolpazione ai capi 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) della rubrica accusatoria. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso la Procura della Repub- blica presso il Tribunale di Palermo – Direzione Distrettuale Antimafia, articolando un unico motivo, con cui deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla rite- nuta insussistenza delle esigenze cautelari. Si lamenta, in particolare, che il Tribunale, pur avendo pienamente condiviso le argomentazioni del Giudice della cautela in ordine alla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati oggetto di provvisoria incolpazione, abbia, illogicamente e contraddittoriamente, attribuito rilievo dirimente, al fine di escludere l’attualità e concretezza del pericolo di recidiva, alla distanza tra il tempo di commissione dei reati e quello di valutazione delle esigenze e alla circostanza che la contestazione di cui al capo 1) fosse chiusa a «maggio 2022», trascurando che la chiusura della contestazione è una mera operazione tecnica strettamente connessa alla cessa- zione dell’attività captativa, che di per sé non implica la cessazione di condotte criminose emerse come stabilmente organizzate e svolte in maniera continuativa. Si evidenziano, quindi, quali indici di reiterazione nel crimine, in conformità alle coordinate ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza di legittimità: - l’inseri- mento del AT nella compagine criminosa, in posizione apicale;
- il particolare attivismo dallo stesso dimostrato, come evincibile dai numero di reati fine oggetto di contestazione;
- l’estensione e il particolare radicamento nel territorio del soda- lizio in esame;
- la mancanza di elementi da cui desumere che il AT si sia distaccato dal circuito criminale di riferimento;
- l’elevata propensione a delinquere 3 dell’indagato, privo di redditi leciti, il quale trae il proprio sostentamento da con- dotte criminose;
- la circostanza che lo stesso abbia continuato a commettere reati di spaccio anche dopo l’arresto del 17 settembre 2021, come evincibile dal capo 5) della rubrica. Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. In data 30 marzo 2026 il difensore di VA AT ha depositato me- moria, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. 4. Con requisitoria, depositata in data 31 marzo 2026, il Sostituto Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. 5. In data 2 aprile 2026 il difensore del AT ha depositato memoria di replica, insistendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. In linea di principio, va rilevato che, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti conte- stati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 - 02). Con specifico riferimento alle misure cau- telari disposte per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si è affermato che la sussistenza delle esigenze cautelari, nel caso di condotte esecu- tive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, posto che tale fattispecie è qualificata dai soli reati-fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416 bis, cod. pen., sicché risulta a essa inapplicabile la regola di esperienza, per que- st'ultimo elaborata, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale ovvero l'avvenuto scioglimento del gruppo (Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, [...], Rv. 286527 - 01; Sez. 1, n. 386 del 4 07/11/2023, dep. 2024, Hamamustafa, Rv. 285552 - 01). In tale solco si è, altresì, precisato, con riferimento al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefa- centi, che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di ap- partenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescis- sione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, [...], Rv. 281293 - 01; Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01). 2.1. Ciò precisato, il Tribunale del riesame è incorso nei vizi lamentati dal ricorrente non avendo spiegato, in maniera logica e non contraddittoria, le ragioni in base alle quali ha escluso la sussistenza delle esigenze cautelari che, con riferi- mento alla imputazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, peraltro aggravata dall’agevolazione mafiosa, sono presunte per legge. 2.2. Dopo aver affermato la piena condivisione del provvedimento del Giu- dice per le indagini preliminari in ordine alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevo- lezza per i reati oggetto di provvisoria incolpazione, facendo a essa integrale rin- vio, riportando talune delle conversazioni captate più significative, che davano atto dell’esistenza di una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, dotata di una efficiente organizzazione, radicata sul territorio, avente la disponibi- lità di armi, con collegamenti con la compagine mafiosa di Marsala, nel cui ambito il AT ricopriva una posizione apicale, che aveva continuato a esercitare anche nel periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, che costituiva una delle basi logistiche del gruppo, a seguito di arresto per droga e per armi, il Tribunale del riesame ha sviluppato un ragionamento manifestamente il- logico nel valutare l’insussistenza delle esigenze cautelari. I giudici di Palermo, dopo aver, con congrue argomentazioni, richiamato la giurisprudenza sopra citata in ordine alla rilevanza del cd. tempo silente, in rela- zione a una contestazione accusatoria chiusa al maggio 2022, anche nei casi, come quello in esame, in cui opera la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha, poi, incentrato il proprio discorso sulla distinzione tra il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quello di cui all’art. 416 bis cod. pen. (per le quali solo è valevole la regola di esperienza della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo), non conferente alla fattispecie oggetto di scrutinio 5 in ragione della aggravante contestata, affermando, in modo assertivo e apodit- tico, che nel periodo successivo al maggio 2022 non erano emersi elementi ulte- riori che confermassero la perduranza delle condotte illecite, tralasciando di ap- prezzare le caratteristiche oggettive e soggettive dei fatti di reato in esame, la personalità dell’indagato, desumibile anche, ma non solo, dalle modalità del fatto per cui si procede, le concrete condizioni di vita dello stesso, nonostante avesse richiamato tali parametri tra quelli cui rapportare la valutazione in ordine alla con- cretezza e attualità della possibilità di prossime devianze. Tali parametri erano stati ampiamente valorizzati dal Giudice per le indagini preliminari, che, alle pag. 741-742 del provvedimento coercitivo, aveva evidenziato le caratteristiche con- crete del sodalizio facente capo al AT, la peculiare «resistenza» manifestata dal sodalizio nonostante gli arresti e i sequestri operati, i collegamenti con la com- pagine mafiosa di Marsala, la reiterazione delle condotte da parte del AT an- che nel periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari, l’assenza di risorse lecite, ma sono stati illogicamente pretermessi nella valutazione operata dal Tribunale di Palermo, che è così incorsa nel denunciato vizio motivazionale. In conclusione, il provvedimento impugnato va annullato, con rinvio al Tri- bunale di Palermo, che procederà a un nuovo giudizio alla luce dei principi sopra esposti. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Pa- lermo competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 16 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AN LL VA OV
lette le conclusioni, depositate dal Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
letta la memoria, depositata dal difensore di AT VA, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21282 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 16/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell’11 dicembre 2025 il Tribunale di Palermo, in accogli- mento della richiesta di riesame personale proposta da VA AT, ha an- nullato, per mancanza di esigenze cautelari, l'ordinanza emessa in data 10 no- vembre 2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto inda- gato, quale promotore, del reato di associazione per delinquere finalizzata al traf- fico di sostanze stupefacenti, del tipo cocaina e marijuana, con le aggravanti del numero degli associati, della disponibilità di armi e dell’agevolazione mafiosa, di diversi reati fine di illecita detenzione e cessione di stupefacente del tipo cocaina e del reato di estorsione aggravata, di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 (aggravante, quella del numero degli associati, esclusa dal G.i.p.) e 4), 416 bis.1 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 629, comma 2, cod. pen., oggetto di provvisoria incolpazione ai capi 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) della rubrica accusatoria. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso la Procura della Repub- blica presso il Tribunale di Palermo – Direzione Distrettuale Antimafia, articolando un unico motivo, con cui deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla rite- nuta insussistenza delle esigenze cautelari. Si lamenta, in particolare, che il Tribunale, pur avendo pienamente condiviso le argomentazioni del Giudice della cautela in ordine alla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati oggetto di provvisoria incolpazione, abbia, illogicamente e contraddittoriamente, attribuito rilievo dirimente, al fine di escludere l’attualità e concretezza del pericolo di recidiva, alla distanza tra il tempo di commissione dei reati e quello di valutazione delle esigenze e alla circostanza che la contestazione di cui al capo 1) fosse chiusa a «maggio 2022», trascurando che la chiusura della contestazione è una mera operazione tecnica strettamente connessa alla cessa- zione dell’attività captativa, che di per sé non implica la cessazione di condotte criminose emerse come stabilmente organizzate e svolte in maniera continuativa. Si evidenziano, quindi, quali indici di reiterazione nel crimine, in conformità alle coordinate ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza di legittimità: - l’inseri- mento del AT nella compagine criminosa, in posizione apicale;
- il particolare attivismo dallo stesso dimostrato, come evincibile dai numero di reati fine oggetto di contestazione;
- l’estensione e il particolare radicamento nel territorio del soda- lizio in esame;
- la mancanza di elementi da cui desumere che il AT si sia distaccato dal circuito criminale di riferimento;
- l’elevata propensione a delinquere 3 dell’indagato, privo di redditi leciti, il quale trae il proprio sostentamento da con- dotte criminose;
- la circostanza che lo stesso abbia continuato a commettere reati di spaccio anche dopo l’arresto del 17 settembre 2021, come evincibile dal capo 5) della rubrica. Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. In data 30 marzo 2026 il difensore di VA AT ha depositato me- moria, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. 4. Con requisitoria, depositata in data 31 marzo 2026, il Sostituto Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. 5. In data 2 aprile 2026 il difensore del AT ha depositato memoria di replica, insistendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. In linea di principio, va rilevato che, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti conte- stati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 - 02). Con specifico riferimento alle misure cau- telari disposte per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si è affermato che la sussistenza delle esigenze cautelari, nel caso di condotte esecu- tive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, posto che tale fattispecie è qualificata dai soli reati-fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416 bis, cod. pen., sicché risulta a essa inapplicabile la regola di esperienza, per que- st'ultimo elaborata, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale ovvero l'avvenuto scioglimento del gruppo (Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, [...], Rv. 286527 - 01; Sez. 1, n. 386 del 4 07/11/2023, dep. 2024, Hamamustafa, Rv. 285552 - 01). In tale solco si è, altresì, precisato, con riferimento al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefa- centi, che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di ap- partenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescis- sione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, [...], Rv. 281293 - 01; Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01). 2.1. Ciò precisato, il Tribunale del riesame è incorso nei vizi lamentati dal ricorrente non avendo spiegato, in maniera logica e non contraddittoria, le ragioni in base alle quali ha escluso la sussistenza delle esigenze cautelari che, con riferi- mento alla imputazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, peraltro aggravata dall’agevolazione mafiosa, sono presunte per legge. 2.2. Dopo aver affermato la piena condivisione del provvedimento del Giu- dice per le indagini preliminari in ordine alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevo- lezza per i reati oggetto di provvisoria incolpazione, facendo a essa integrale rin- vio, riportando talune delle conversazioni captate più significative, che davano atto dell’esistenza di una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, dotata di una efficiente organizzazione, radicata sul territorio, avente la disponibi- lità di armi, con collegamenti con la compagine mafiosa di Marsala, nel cui ambito il AT ricopriva una posizione apicale, che aveva continuato a esercitare anche nel periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, che costituiva una delle basi logistiche del gruppo, a seguito di arresto per droga e per armi, il Tribunale del riesame ha sviluppato un ragionamento manifestamente il- logico nel valutare l’insussistenza delle esigenze cautelari. I giudici di Palermo, dopo aver, con congrue argomentazioni, richiamato la giurisprudenza sopra citata in ordine alla rilevanza del cd. tempo silente, in rela- zione a una contestazione accusatoria chiusa al maggio 2022, anche nei casi, come quello in esame, in cui opera la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha, poi, incentrato il proprio discorso sulla distinzione tra il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quello di cui all’art. 416 bis cod. pen. (per le quali solo è valevole la regola di esperienza della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo), non conferente alla fattispecie oggetto di scrutinio 5 in ragione della aggravante contestata, affermando, in modo assertivo e apodit- tico, che nel periodo successivo al maggio 2022 non erano emersi elementi ulte- riori che confermassero la perduranza delle condotte illecite, tralasciando di ap- prezzare le caratteristiche oggettive e soggettive dei fatti di reato in esame, la personalità dell’indagato, desumibile anche, ma non solo, dalle modalità del fatto per cui si procede, le concrete condizioni di vita dello stesso, nonostante avesse richiamato tali parametri tra quelli cui rapportare la valutazione in ordine alla con- cretezza e attualità della possibilità di prossime devianze. Tali parametri erano stati ampiamente valorizzati dal Giudice per le indagini preliminari, che, alle pag. 741-742 del provvedimento coercitivo, aveva evidenziato le caratteristiche con- crete del sodalizio facente capo al AT, la peculiare «resistenza» manifestata dal sodalizio nonostante gli arresti e i sequestri operati, i collegamenti con la com- pagine mafiosa di Marsala, la reiterazione delle condotte da parte del AT an- che nel periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari, l’assenza di risorse lecite, ma sono stati illogicamente pretermessi nella valutazione operata dal Tribunale di Palermo, che è così incorsa nel denunciato vizio motivazionale. In conclusione, il provvedimento impugnato va annullato, con rinvio al Tri- bunale di Palermo, che procederà a un nuovo giudizio alla luce dei principi sopra esposti. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Pa- lermo competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 16 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AN LL VA OV