Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/08/2002, n. 11562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11562 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
ee 72786 ce REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RTE SUNTEM DIA1 1:562702 SEZIONI QUI TA Hagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Enrico Papa Presidente R.G. n. 22383/2000 Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 28-170 Dott. Mario Cicala Consigliere Rep. Dott. Eugenio Amari Consigliere C.C. 2 maggio 2002 Dott. IU Vito A OGGETTOMagno Consigliere ha pronunciato la seguente: Tributi diretti / Irpef / calamità naturali / im- SENTENZA poste e contributi / so- sul ricorso proposto l'8 novembre 2000 da: spensione / imponibi- Ministero delle Finanze - in persona del Ministro pro tempore - rap- le. presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 des ricorrente
contro
NE IU RG - residente in [...], alla strada di Casa- manza, n. 12 intimato E L avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del- I . N V I O I 6 Z 8 C A S l'Umbria sez. VI – n. 10 dell'8 febbraio 2000. 7 S E A C 2 N I D 7 O Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 I A P M . E R N M P U A S maggio 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
E C T R O 1726 C proc. n. 22383/2000 R.G. 1 lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ri- corso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria provinciale di Perugia, con sentenza n. 864/03/95, sul rilievo che, secondo l'inequivoco tenore letterale della norma, non doveva tenersi alcun conto, ai fini della determinazione della base imponibile, delle somme dovute a titolo d'imposta e non trattenute nel periodo di riferimento, dichiarò illegittima l'iscrizione a ruolo notificata a NE IU RG per Irpef-Ilor 1985, perché in sede di liquidazione non risultavano detratte dalla base imponibile ลม le somme relative al pagamento delle imposte sospese in relazione agli eventi sismici del maggio 1984, ai sensi della legge n. 363 del 1984. Nel giudizio di gravame, promosso dall'Ufficio, la Commissione tri- butaria regionale dell'Umbria, con sentenza dell'8 febbraio 2000, ha confermato la sentenza impugnata. Il Ministero delle finanze con un motivo ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di appello e l'intimatò non si è costituito in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente con l'unico motivo deduce la violazione e falsa applica- zione dell'art. 28, 1. 13 maggio 1999, n. 133, dell'art. 3, co., 2°-bis, d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, dell'art. 13, 1° co., 1. 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 10, 1. 28 febbraio 1986, n. 46, dell'art. 2, d.p.r. proc. n. 22383/2000 R.G. 2 29 settembre 1973, n. 597, e del d.l. 29 maggio 1989, n. 202, conver- tito dalla legge n. 263 del 1989. Deduce che la prima delle disposizioni menzionate, sopravvenuta al- la sentenza impugnata, imporrebbe di interpretare l'art. 3, d.
1. n. 791/1985, e l'art. 13, 1. n. 449/1997, nel senso che le stesse somme non costituiscono un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, e che l'assunto, secondo il quale con le norme citate sarebbe stato introdotto un di- verso schema agevolazione, come quello che si avrebbe con la de- terminazione di una base imponibile depurata dalla relativa imposta, non avrebbe base logica né giuridica, postulando l'inclusione delle imposte gravanti sul reddito tra i componenti della base imponibile dello stesso. Non sarebbe possibile, quindi, configurare al momento del pagamen- ON to una detraibilità delle imposte sospese e costituire in tale maniera un collegamento tra periodi d'imposta diversi. Il motivo è manifestamente infondato. E' principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui: “in tema di agevolazioni tributarie, l'art. 3, co. 2°-bis, d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, conv. con modificazioni in l. 28 feb- braio 1986, n. 46 - il quale prevede che le somme relative a paga- menti delle imposte dirette, sospesi, in virtù dell'art. 13-quinquies, d.l. 26 maggio 1984, n. 159, conv. con modificazioni in 1. 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni del- l'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorro- proc. n. 22383/2000 R.G. 3 no alla formazione dell'imponibile ai fini dell'Irpef e dell'Ilor - in vir- tù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28, 1. 13 maggio 1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11, 1. 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevola- zione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (cfr.: Cass. civ., sez. V, ent. 18 aprile 2000, n. 4945; Cass. civ., sez. V, sent. 5 aprile 2001, n. 8659; Cass. civ., sez. V, sent. 26 luglio 2001, n. 10236; Cass. civ., sez. V, sent. 18 gennaio 2002, n. 512). Il ricorrente non deduce motivi nuovi che possano indurre ad un ri- pensamento della questione e conseguentemente l'impugnazione proposta deve essere rigettata. R A E M T A I L 3 . 1 B N . N A . A 1 T . 5 . B L
P.Q.M.
S D I R . D 1 . / / . N A 6 E 2 I L S 8 E 9 P 4 6 Rigetta il ricorso. I A A R U T R T B I Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 2 maggio 2002. Il consigliere est. Il presidente dott. Massimo Oddo dott. Enrico Papa вм Il cancelliere DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 -2 AGO. 2002Oggi Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio proc. n. 22383/2000 R.G.