Cass. pen., sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 14918
CASS
Sentenza 24 aprile 2026

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  • Rigettato
    Utilizzo password persona offesa e concorso eventuale con ignoti autori del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen.

    L’abusivo utilizzo di codici informatici integra l’aggravante del furto dell’identità digitale qualora l’agente le utilizzi per intervenire indebitamente su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Nel caso di specie, i codici di accesso al servizio di home banking sono stati utilizzati dal ricorrente per accedere abusivamente al sistema informatico dell’istituto di credito e disporre operazioni sul conto corrente della persona offesa, con conseguente storno di somme di denaro verso il conto del ricorrente. La condotta integra la truffa aggravata mediante l’indebito utilizzo dell’identità digitale della persona offesa.

  • Inammissibile
    Esclusione aggravante del danno rilevante

    Il motivo di appello era inammissibile per manifesta genericità, essendosi il ricorrente limitato ad affermare che l’importo sottratto non sarebbe di rilevante entità oggettiva, senza indicare gli elementi logico-fattuali a fondamento di tale affermazione. Di conseguenza, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile è inammissibile per carenza d'interesse.

  • Rigettato
    Determinazione del trattamento sanzionatorio

    La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena stante la particolare capacità criminale desumibile dalle modalità della condotta. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, essendo sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell’imputato con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento».

  • Rigettato
    Mancata motivazione sulla riqualificazione del fatto

    La ricostruzione delle condotte operata nell’atto di appello, ove si dà atto della messa a disposizione, da parte del ricorrente, del proprio conto corrente sul quale è transitato il denaro illecitamente sottratto, risulta incompatibile con la configurabilità del delitto di appropriazione indebita. Il reato previsto dall’art. 646 cod. pen. presuppone che il soggetto agente si appropri di un bene del quale abbia già il legittimo possesso. Nel caso di specie, la condotta ascritta al ricorrente si è concretizzata nell’acquisizione di somme di denaro fraudolentemente sottratte dal conto corrente intestato alla persona offesa, denaro del quale egli non aveva mai conseguito un previo e legittimo possesso. Difetta il presupposto strutturale indefettibile richiesto dalla fattispecie incriminatrice invocata dalla difesa.

  • Rigettato
    Motivazione insufficiente sul diniego delle attenuanti generiche

    I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti, l’assenza di manifestazioni di resipiscenza e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena. La concessione delle attenuanti generiche non consegue automaticamente alla condizione di incensuratezza dell’imputato. Non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 14918
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14918
    Data del deposito : 24 aprile 2026

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