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Sentenza 24 aprile 2026
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 14918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14918 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: IR IT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/09/2025 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IS AG, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. IT IR, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12 settembre 2025 con la quale la Corte di Appello di Salerno, ha confermato la sentenza emessa, in data 24 febbraio 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 640-ter cod. pen. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 133, 61 n. 7 e 640-ter cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti del furto dell’identità digitale Penale Sent. Sez. 2 Num. 14918 Anno 2026 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: CERSOSIMO LE Data Udienza: 30/01/2026 della persona offesa e del danno patrimoniale di rilevante gravità ed in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 2.1. La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che il ricorrente, in concorso eventuale con gli ignoti autori del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen., avrebbe utilizzato la password della persona offesa, senza tenere conto che il IR è stato assolto da tale reato dal primo giudice, circostanza che impedirebbe la contestazione dell’aggravante del furto di identità digitale. 2.2. La motivazione sarebbe illogica in relazione alla richiesta difensiva di esclusione dell’aggravante del danno rilevante, in particolare i giudici di appello hanno argomentato in ordine all’insussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. (attenuante mai invocata dalla difesa), senza nulla argomentare in ordine al motivo di appello con cui era stato confutato che il danno emergente di 17.942,00 subito dalla persona offesa non costituirebbe di per sé un danno di rilevante gravità. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta carenza della motivazione in ordine alla richiesta di riqualificazione del fatto nel reato di appropriazione indebita. La Corte territoriale avrebbe del tutto ignorato il motivo di appello con cui la difesa aveva evidenziato che la condotta realizzata dal ricorrente sarebbe idonea a perfezionare esclusivamente il reato di cui all’art. 646 cod. pen. con conseguente carenza della motivazione sul punto. 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, deduce carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione sarebbe priva della necessaria valutazione circa i mezzi usati, le modalità dell'azione, il grado del dolo, la personalità del reo, la sua formazione culturale, le sue condizioni economiche e il suo stato di incensurato. Le modalità di consumazione del reato non sarebbero sintomatiche di una particolare caratura criminale dell'imputato. A giudizio della difesa, infatti, collaborare ad una truffa ideata ed eseguita da terzi, non costituirebbe indice di una particolare pericolosità criminale e, di conseguenza, la pena non sarebbe né congrua né bilanciata all'entità dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Il primo motivo è in parte aspecifico e non consentito ed in parte dedotto in carenza 2 di interesse. 1.1. Deve essere preliminarmente rilevato che l’abusivo utilizzo di codici informatici - anche quando tali credenziali siano state previamente reperite o ottenute da soggetti terzi - integra l’aggravante del furto dell’identità digitale della persona offesa qualora l’agente le utilizzi per intervenire indebitamente su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. In tale prospettiva interpretativa, ciò che assume rilievo non è tanto la modalità attraverso cui le credenziali di accesso siano state originariamente acquisite, quanto piuttosto l’utilizzazione consapevole delle stesse per realizzare un’interferenza non autorizzata nel sistema informatico, con conseguente manipolazione o alterazione delle operazioni che in esso si svolgono e con produzione di un vantaggio patrimoniale indebito. Nel caso di specie, dagli accertamenti di merito risulta che i codici di accesso al servizio di home banking del correntista - illecitamente carpiti da terzi rimasti ignoti, autori materiali del reato previsto dall’articolo 615-ter cod. pen. - siano stati successivamente utilizzati dal ricorrente per accedere abusivamente al sistema informatico dell’istituto di credito e per disporre operazioni dispositive sul conto corrente della persona offesa. In particolare, tale accesso ha consentito di effettuare lo storno di somme di denaro dal conto del correntista verso il conto corrente intestato al IR (vedi pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata). La condotta così ricostruita integra, pertanto, gli estremi della truffa aggravata, atteso che l’illecito trasferimento delle somme è stato realizzato mediante il fraudolento utilizzo delle credenziali di accesso riconducibili all’identità digitale della persona offesa, con conseguente artificiosa rappresentazione dell’operazione come proveniente dal titolare del rapporto bancario. Ricorre, dunque, l'aggravante di cui all'art. 640-ter, comma terzo, cod. pen., in quanto il fatto è stato commesso mediante l’indebito utilizzo - ancorché materialmente posto in essere da soggetti diversi dall’imputato nella fase di acquisizione delle credenziali - dell’identità digitale della persona offesa, strumentalmente sfruttata per realizzare l’ingiusto profitto patrimoniale attraverso l’operatività del sistema di home banking. 1.2. La Corte di merito, a fronte della richiesta di esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 7, cod. pen., non ha provveduto, non risultando dalla sentenza alcuna motivazione al riguardo, essendosi i giudici di appello limitati ad argomentare in ordine all’insussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto della doglianza medesima, dovendosi apprezzare se la stessa rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità. Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa attesa la manifesta genericità del motivo di appello: il ricorrente, con affermazioni estremamente sintetiche e 3 prive di unnesso critico con il percorso argomentativo seguito dal primo giudice, si è, infatti, limitato ad affermare che l’importo sottratto (pari ad euro 17.942,00) non sarebbe di rilevante entità oggettiva, senza indicare gli elementi logico-fattuali posti a fondamento di tale apodittica affermazione. Di conseguenza deve ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza o per genericità, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio avendo il giudice di primo grado adeguatamente motivato sul punto (tra le molte vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281 – 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745 – 01). 1.3. La doglianza in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio non è consentita in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non risulta frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata). Invero, la Corte territoriale, con percorso argomentativo esente da vizi logici e giuridici, ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena stante laparticolare capacità criminale desumibile dalle modalità della condotta (vedi pag. 12 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente con conseguente difetto di specificità del ricorso. Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell’osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell’imputato con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, diversamente dal caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01); 2.Il secondo motivo risulta dedotto in carenza di interesse. Anche con riferimento a tale censura deve preliminarmente rilevarsi che i giudici di appello, pur essendo stati investiti di una specifica doglianza concernente la richiesta riqualificazione del fatto nella diversa fattispecie di cui all’art. 646 cod. pen., non hanno sviluppato alcuna argomentazione esplicita sul punto. Tuttavia, tale omissione motivazionale non può essere valutata in modo isolato e astratto, ma deve essere esaminata alla luce del contenuto concreto della doglianza formulata dall’appellante, verificandosi se la stessa fosse 4 strutturata in conformità ai necessari requisiti di specificità e di ammissibilità richiesti per l’impugnazione. All’esito di tale verifica, la risposta deve ritenersi senz’altro negativa, in quanto il motivo di appello si presenta manifestamente infondato. In particolare, occorre evidenziare come la stessa ricostruzione delle condotte operata nell’atto di appello – ove si dà atto della messa a disposizione, da parte del IR, del proprio conto corrente sul quale è transitato il denaro illecitamente sottratto alla persona offesa – risulti intrinsecamente incompatibile con la configurabilità del delitto di appropriazione indebita. Giova, al riguardo, ricordare che il reato previsto dall’articolo 646 cod. pen. presuppone che il soggetto agente si appropri di un bene del quale abbia già il legittimo possesso, esercitando su di esso un potere di fatto autonomo e svincolato dalla sfera di vigilanza del proprietario. Non è pertanto sufficiente che il bene si trovi materialmente nella disponibilità dell’agente, non potendo il possesso essere identificato con la mera presenza del bene nelle mani di quest’ultimo (Sez. 5, n. 34768 del 05/07/2022, Merella, Rv. 283547 - 01). Nel caso di specie, la condotta ascritta al IR si è concretizzata nell’acquisizione di somme di denaro fraudolentemente sottratte dal conto corrente intestato alla persona offesa, denaro del quale egli non aveva mai conseguito un previo e legittimo possesso. Difetta, pertanto, il presupposto strutturale indefettibile richiesto dalla fattispecie incriminatrice invocata dalla difesa, con conseguente manifesta inconsistenza della prospettazione difensiva già in sede di gravame. In tale prospettiva, la censura oggi riproposta risulta priva di concreto interesse. 3. Il terzo motivo è aspecifico non risultando adeguatamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti, l’assenza di manifestazioni di resipiscenza e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 13 della sentenza impugnata). La Corte distrettuale, peraltro, ha correttamente dato seguito al principio di diritto che esclude che la concessione delle attenuanti generiche possa conseguire automaticamente alla condizione di incensuratezza dell’imputato (vedi Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01) Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Blanchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02). 5 4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IS AG, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. IT IR, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12 settembre 2025 con la quale la Corte di Appello di Salerno, ha confermato la sentenza emessa, in data 24 febbraio 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 640-ter cod. pen. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 133, 61 n. 7 e 640-ter cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti del furto dell’identità digitale Penale Sent. Sez. 2 Num. 14918 Anno 2026 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: CERSOSIMO LE Data Udienza: 30/01/2026 della persona offesa e del danno patrimoniale di rilevante gravità ed in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 2.1. La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che il ricorrente, in concorso eventuale con gli ignoti autori del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen., avrebbe utilizzato la password della persona offesa, senza tenere conto che il IR è stato assolto da tale reato dal primo giudice, circostanza che impedirebbe la contestazione dell’aggravante del furto di identità digitale. 2.2. La motivazione sarebbe illogica in relazione alla richiesta difensiva di esclusione dell’aggravante del danno rilevante, in particolare i giudici di appello hanno argomentato in ordine all’insussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. (attenuante mai invocata dalla difesa), senza nulla argomentare in ordine al motivo di appello con cui era stato confutato che il danno emergente di 17.942,00 subito dalla persona offesa non costituirebbe di per sé un danno di rilevante gravità. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta carenza della motivazione in ordine alla richiesta di riqualificazione del fatto nel reato di appropriazione indebita. La Corte territoriale avrebbe del tutto ignorato il motivo di appello con cui la difesa aveva evidenziato che la condotta realizzata dal ricorrente sarebbe idonea a perfezionare esclusivamente il reato di cui all’art. 646 cod. pen. con conseguente carenza della motivazione sul punto. 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, deduce carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione sarebbe priva della necessaria valutazione circa i mezzi usati, le modalità dell'azione, il grado del dolo, la personalità del reo, la sua formazione culturale, le sue condizioni economiche e il suo stato di incensurato. Le modalità di consumazione del reato non sarebbero sintomatiche di una particolare caratura criminale dell'imputato. A giudizio della difesa, infatti, collaborare ad una truffa ideata ed eseguita da terzi, non costituirebbe indice di una particolare pericolosità criminale e, di conseguenza, la pena non sarebbe né congrua né bilanciata all'entità dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Il primo motivo è in parte aspecifico e non consentito ed in parte dedotto in carenza 2 di interesse. 1.1. Deve essere preliminarmente rilevato che l’abusivo utilizzo di codici informatici - anche quando tali credenziali siano state previamente reperite o ottenute da soggetti terzi - integra l’aggravante del furto dell’identità digitale della persona offesa qualora l’agente le utilizzi per intervenire indebitamente su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. In tale prospettiva interpretativa, ciò che assume rilievo non è tanto la modalità attraverso cui le credenziali di accesso siano state originariamente acquisite, quanto piuttosto l’utilizzazione consapevole delle stesse per realizzare un’interferenza non autorizzata nel sistema informatico, con conseguente manipolazione o alterazione delle operazioni che in esso si svolgono e con produzione di un vantaggio patrimoniale indebito. Nel caso di specie, dagli accertamenti di merito risulta che i codici di accesso al servizio di home banking del correntista - illecitamente carpiti da terzi rimasti ignoti, autori materiali del reato previsto dall’articolo 615-ter cod. pen. - siano stati successivamente utilizzati dal ricorrente per accedere abusivamente al sistema informatico dell’istituto di credito e per disporre operazioni dispositive sul conto corrente della persona offesa. In particolare, tale accesso ha consentito di effettuare lo storno di somme di denaro dal conto del correntista verso il conto corrente intestato al IR (vedi pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata). La condotta così ricostruita integra, pertanto, gli estremi della truffa aggravata, atteso che l’illecito trasferimento delle somme è stato realizzato mediante il fraudolento utilizzo delle credenziali di accesso riconducibili all’identità digitale della persona offesa, con conseguente artificiosa rappresentazione dell’operazione come proveniente dal titolare del rapporto bancario. Ricorre, dunque, l'aggravante di cui all'art. 640-ter, comma terzo, cod. pen., in quanto il fatto è stato commesso mediante l’indebito utilizzo - ancorché materialmente posto in essere da soggetti diversi dall’imputato nella fase di acquisizione delle credenziali - dell’identità digitale della persona offesa, strumentalmente sfruttata per realizzare l’ingiusto profitto patrimoniale attraverso l’operatività del sistema di home banking. 1.2. La Corte di merito, a fronte della richiesta di esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 7, cod. pen., non ha provveduto, non risultando dalla sentenza alcuna motivazione al riguardo, essendosi i giudici di appello limitati ad argomentare in ordine all’insussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto della doglianza medesima, dovendosi apprezzare se la stessa rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità. Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa attesa la manifesta genericità del motivo di appello: il ricorrente, con affermazioni estremamente sintetiche e 3 prive di unnesso critico con il percorso argomentativo seguito dal primo giudice, si è, infatti, limitato ad affermare che l’importo sottratto (pari ad euro 17.942,00) non sarebbe di rilevante entità oggettiva, senza indicare gli elementi logico-fattuali posti a fondamento di tale apodittica affermazione. Di conseguenza deve ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza o per genericità, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio avendo il giudice di primo grado adeguatamente motivato sul punto (tra le molte vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281 – 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745 – 01). 1.3. La doglianza in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio non è consentita in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non risulta frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata). Invero, la Corte territoriale, con percorso argomentativo esente da vizi logici e giuridici, ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena stante laparticolare capacità criminale desumibile dalle modalità della condotta (vedi pag. 12 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente con conseguente difetto di specificità del ricorso. Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell’osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell’imputato con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, diversamente dal caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01); 2.Il secondo motivo risulta dedotto in carenza di interesse. Anche con riferimento a tale censura deve preliminarmente rilevarsi che i giudici di appello, pur essendo stati investiti di una specifica doglianza concernente la richiesta riqualificazione del fatto nella diversa fattispecie di cui all’art. 646 cod. pen., non hanno sviluppato alcuna argomentazione esplicita sul punto. Tuttavia, tale omissione motivazionale non può essere valutata in modo isolato e astratto, ma deve essere esaminata alla luce del contenuto concreto della doglianza formulata dall’appellante, verificandosi se la stessa fosse 4 strutturata in conformità ai necessari requisiti di specificità e di ammissibilità richiesti per l’impugnazione. All’esito di tale verifica, la risposta deve ritenersi senz’altro negativa, in quanto il motivo di appello si presenta manifestamente infondato. In particolare, occorre evidenziare come la stessa ricostruzione delle condotte operata nell’atto di appello – ove si dà atto della messa a disposizione, da parte del IR, del proprio conto corrente sul quale è transitato il denaro illecitamente sottratto alla persona offesa – risulti intrinsecamente incompatibile con la configurabilità del delitto di appropriazione indebita. Giova, al riguardo, ricordare che il reato previsto dall’articolo 646 cod. pen. presuppone che il soggetto agente si appropri di un bene del quale abbia già il legittimo possesso, esercitando su di esso un potere di fatto autonomo e svincolato dalla sfera di vigilanza del proprietario. Non è pertanto sufficiente che il bene si trovi materialmente nella disponibilità dell’agente, non potendo il possesso essere identificato con la mera presenza del bene nelle mani di quest’ultimo (Sez. 5, n. 34768 del 05/07/2022, Merella, Rv. 283547 - 01). Nel caso di specie, la condotta ascritta al IR si è concretizzata nell’acquisizione di somme di denaro fraudolentemente sottratte dal conto corrente intestato alla persona offesa, denaro del quale egli non aveva mai conseguito un previo e legittimo possesso. Difetta, pertanto, il presupposto strutturale indefettibile richiesto dalla fattispecie incriminatrice invocata dalla difesa, con conseguente manifesta inconsistenza della prospettazione difensiva già in sede di gravame. In tale prospettiva, la censura oggi riproposta risulta priva di concreto interesse. 3. Il terzo motivo è aspecifico non risultando adeguatamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti, l’assenza di manifestazioni di resipiscenza e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 13 della sentenza impugnata). La Corte distrettuale, peraltro, ha correttamente dato seguito al principio di diritto che esclude che la concessione delle attenuanti generiche possa conseguire automaticamente alla condizione di incensuratezza dell’imputato (vedi Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01) Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Blanchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02). 5 4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6