CASS
Sentenza 14 marzo 2023
Sentenza 14 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/03/2023, n. 10921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10921 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CO SS, nata il [...] a [...] n ER LV, nata il [...] a [...], nata il [...] a [...], nato il [...] a [...] avverso il decreto del 22/04/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 22/04/2022, depositato il 25/07/2022 la Corte di appello di Milano ha confermato quello del Tribunale di Milano in data 16/03/2021, con cui è stata applicata la misura di prevenzione della confisca nei confronti di PP CO, in relazione ad immobili siti in Vigevano, via Ceresio 33/A, intestati nella Penale Sent. Sez. 6 Num. 10921 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 12/01/2023 misura del 50% ciascuna a RO CO e ad SS CO, figlie di PP CO, e in Gambolò, via Silvio Mario Rozza, foglio 6 particella 904, subalterni 4 e 5, intestati a LV ER, moglie di PP CO. 2. Hanno proposto ricorso PP CO, RO CO, SS CO e LV ER, con atto a firma dell'Avv. Santopietro, depositato il 22/09/2022 presso il Giudice di Pace di Vigevano. 2.1. Con il primo motivo deducono violazione degli art. 548, comma 2, cod. proc. pen. in quanto né il provvedimento del Tribunale né quello della Corte di appello erano stati notificati agli interessati, bensì al solo difensore, pur non domiciliatario. Di qui la nullità conseguente al difetto di notifica. 2.2. Con il secondo motivo denunciano violazione dell'art. 179 cod. proc. pen. Non era stato dato avviso da parte della Corte di appello della facoltà spettante alle parti di chiedere la discussione orale, ciò che aveva compromesso la possibilità per il difensore di discutere del merito in udienza. 2.3. Con il terzo motivo deducono violazione dell'ad 24 d.lgs. 159 del 2011. Solo su circostanze presuntive era stato ritenuto che PP CO si fosse ingerito nell'acquisto dell'immobile di Vigevano, via Ceresio, intestato alle figlie. L'acquisto aveva riguardato un bar già avviato ed era avvenuto grazie a mutuo acceso presso ED AN. Contrariamente a quanto prospettato dai giudici di merito il pagamento e il mutuo erano stati contestuali e per tale ragione parte venditrice aveva dichiarato che il corrispettivo era stato già versato. Avrebbero dovuto computarsi gli incassi del bar, pari a circa 30.000,00 euro annui e si sarebbe dovuto tener conto sia del fatto che dal 2010 l'esercizio era stato dato in affitto e il canone era servito per pagare le rate del mutuo sia della capacità reddituale dei mariti delle due figlie, fermo restando che costoro erano rimaste debitrici verso l'istituto bancario. Era dunque da escludere che fosse stata provata l'ingerenza di PP CO. 2.4. Con il quarto motivo deducono violazione dell'art. 24 d.lgs. 159 del 2011 in relazione all'immobile sito in Gambolò, intestato a ER LV. Anche in questo caso la ricostruzione della Corte era solo presuntiva a fronte di un acquisto avvenuto per il valore di euro 242.153,85, commisurato al prezzo di mercato e alle difficoltà di parte venditrice. LV ER aveva acquistato in autonomia svincolando titoli, giovandosi di un aiuto della madre, di un assegno circolare di euro 50.000,00, di un prestito di euro 30.000,00 di Finducato, di una vincita alla Lottomatica di euro 25.000,00. 2 Inoltre alla stipula di mutuo con ED AN, la ricorrente aveva ottenuto un assegno circolare, a fronte di rate mensili di euro 741,00, pagate fino all'agosto 2016, essendo subentrato poi uno stato di difficoltà. La Corte non aveva inoltre considerato l'intera situazione patrimoniale, avendo omesso di considerare i mariti delle due figlie, tanto più che IN CC aveva convissuto con la famiglia del proposto. In realtà computando tutte le disponibilità, vi erano redditi netti significativi, utilizzati per sostenere le rate del mutuo, fermo restando il successivo stato di sofferenza. Ingiustificata risultava dunque l'imputazione dell'immobile al proposto, in assenza di specifici riscontri e di adeguati approfondimenti. 2.5. Con il quinto motivo denunciano violazione di legge in relazione all'art. 1 lett. b), d.lgs. 159 del 2011. La Corte si era basata su un giudizio di pericolosità storica dal 2003 al 2012. Si trattava di valutazione ingiustificata, con riguardo a soggetto che non commette reati da almeno 10 anni e ha fatto registrare l'esito positivo dell'affidamento in prova, essendosi inoltre concluso con sentenza di non luogo a procedere anche un ulteriore procedimento menzionato dalla Corte. Nessuna prova era stata fornita in ordine alla pericolosità di CO, non legata ad elementi meramente presuntivi, a fronte delle condizioni di vita degli ultimi dieci anni. 3. Il difensore dei ricorrenti ha depositato in data 25/10/2022 presso il Giudice di pace di Vigevano ulteriore atto di ricorso, di contenuto corrispondente a quello precedente, peraltro segnalando, ai fini della tempestività, che proprio in data 25/10/2022 era stato notificato al solo PP CO il decreto della Corte di appello. 4. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti nell'interesse di RO CO, di SS CO e di LV TI sono inammissibili, in quanto presentati tardivamente. Va infatti rilevato che in tutti i gradi di giudizio le predette ricorrenti, che risultano terze interessate rispetto ad una confisca disposta nei confronti del proposto PP CO, hanno ricevuto gli avvisi ai fini della partecipazione al giudizio e del deposito dei provvedimenti presso il difensore, quale domiciliatario, 3 tanto che anche nella procura allegata al ricorso esse si qualificano allo stesso modo domiciliate. Su tali basi deve ritenersi che, a fronte dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato, effettuato presso il difensore in data 25 luglio 2022, il termine di dieci giorni stabilito per il ricorso era decorso fin dal 5 settembre 2022, tanto che correttamente la Corte di appello di Milano aveva segnalato l'irrevocabilità fin dal 6 settembre 2022, risultando dunque tardivo il ricorso presentato solo in data 22 settembre 2022. 2. Quanto alla posizione di PP CO, deve prendersi atto del fatto che la stessa Corte di appello di Milano aveva dato conto della residenza del predetto in Gonnbolò, via Silvio Mario Rozza n. 49, potendosi dunque dare rilievo alla notifica effettuata in data 25 ottobre 2022, con la conseguenza che il ricorso non può dirsi in questo caso tardivo. Ma il ricorso di PP CO deve essere parimenti dichiarato inammissibile. 3. Quanto al primo motivo, riguardante l'avviso di deposito dei provvedimenti, si osserva che PP CO, a fronte di avviso effettuato presso il difensore, ha comunque presentato impugnazione avverso il decreto del Tribunale, senza che siano stati indicati profili di concreto pregiudizio. 4. Quanto all'avviso riguardante la possibilità di chiedere la trattazione del procedimento in presenza, va rimarcato che in base a quanto stabilito dall'art. 23- bis, comma 4, d.l. 137 del 2020, introdotto in sede di conversione dalla legge 176 e vigente al momento del giudizio di appello, la presenza delle parti era possibile solo in quanto da esse richiesta tempestivamente, entro 15 giorni liberi prima della data fissata per l'udienza. D'altro canto, nessuna norma contemplava l'obbligo di dare avviso all'imputato o all'interessato di tale facoltà, la stessa discendendo direttamente dalla legge ed essendo riconosciuta anche al titolare della difesa tecnica, fermo restando che la disposizione non era richiamata tra i requisiti previsti a pena di nullità della citazione (si richiamano peraltro i principi affermati da Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022, Perciballi, Rv. 283179, e da Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio, Rv. 282438). 5. Con riguardo al quinto motivo, avente ad oggetto il tema della pericolosità, si rileva che lo stesso è manifestamente infondato, in quanto le deduzioni ineriscono al profilo dell'attualità della pericolosità, alla luce della condotta di vita dell'ultimo decennio, ma non confutano l'assunto secondo cui la pericolosità del 4 ricorrente si fosse concretamente manifestata tra il 2003 e il 2012 attraverso plurimi delitti, dai quali il predetto aveva conseguito illeciti profitti, costituenti primaria o concorrente fonte di ricchezza per lui e per la sua famiglia. In tale prospettiva deve ritenersi che la valutazione dei giudici di merito, incentrata su una precisa perimetrazione dell'ambito temporale della pericolosità, riconducibile alla figura soggettiva di cui agli artt. 1, comma 1, lett. b) e 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 159 del 2011, sia pienamente in linea con la natura e finalità delle misure di prevenzione patrimoniale, come delineata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (sul punto si rinvia a Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262604-5), essendo stato dato conto della riferibilità dei beni confiscati all'arco di tempo investito dal giudizio di pericolosità. 6. Relativamente agli altri motivi, deve rilevarsi che gli stessi, con i quali si contesta la disponibilità dei beni in capo al proposto, sono volti a prospettare vizi della motivazione e a segnalare profili inerenti al merito, risultando dunque in radice non consentiti, essendo ammissibile con riguardo alle misure di prevenzione la deduzione della sola violazione di legge (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Ma ancor più radicalmente, con riferimento alla posizione di PP CO, deve rilevarsi che il predetto, avendo disconosciuto il rapporto fiduciario con i terzi e sostenuto l'effettiva titolarità dei beni da parte di costoro, è privo di interesse al ricorso sul punto (sul punto, può richiamarsi, ex plurimis, Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Vicario, Rv. 2657671; Sez. 2, n. 17935 del 10/4/2014, Tassone, Rv. 259258, secondo cui «In tema di misure di prevenzione patrimoniali, è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione del proposto avverso il decreto di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, quando lo stesso abbia assunto una posizione processuale meramente adesiva a quella di chi è stato giudicato formalmente interposto, dovendosi in tal caso riconoscere la legittimazione al solo apparente intestatario, unico soggetto avente diritto all'eventuale restituzione del bene»). 7. I ricorsi devono essere dunque dichiarati inammissibili, discendendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. 5
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/01/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 22/04/2022, depositato il 25/07/2022 la Corte di appello di Milano ha confermato quello del Tribunale di Milano in data 16/03/2021, con cui è stata applicata la misura di prevenzione della confisca nei confronti di PP CO, in relazione ad immobili siti in Vigevano, via Ceresio 33/A, intestati nella Penale Sent. Sez. 6 Num. 10921 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 12/01/2023 misura del 50% ciascuna a RO CO e ad SS CO, figlie di PP CO, e in Gambolò, via Silvio Mario Rozza, foglio 6 particella 904, subalterni 4 e 5, intestati a LV ER, moglie di PP CO. 2. Hanno proposto ricorso PP CO, RO CO, SS CO e LV ER, con atto a firma dell'Avv. Santopietro, depositato il 22/09/2022 presso il Giudice di Pace di Vigevano. 2.1. Con il primo motivo deducono violazione degli art. 548, comma 2, cod. proc. pen. in quanto né il provvedimento del Tribunale né quello della Corte di appello erano stati notificati agli interessati, bensì al solo difensore, pur non domiciliatario. Di qui la nullità conseguente al difetto di notifica. 2.2. Con il secondo motivo denunciano violazione dell'art. 179 cod. proc. pen. Non era stato dato avviso da parte della Corte di appello della facoltà spettante alle parti di chiedere la discussione orale, ciò che aveva compromesso la possibilità per il difensore di discutere del merito in udienza. 2.3. Con il terzo motivo deducono violazione dell'ad 24 d.lgs. 159 del 2011. Solo su circostanze presuntive era stato ritenuto che PP CO si fosse ingerito nell'acquisto dell'immobile di Vigevano, via Ceresio, intestato alle figlie. L'acquisto aveva riguardato un bar già avviato ed era avvenuto grazie a mutuo acceso presso ED AN. Contrariamente a quanto prospettato dai giudici di merito il pagamento e il mutuo erano stati contestuali e per tale ragione parte venditrice aveva dichiarato che il corrispettivo era stato già versato. Avrebbero dovuto computarsi gli incassi del bar, pari a circa 30.000,00 euro annui e si sarebbe dovuto tener conto sia del fatto che dal 2010 l'esercizio era stato dato in affitto e il canone era servito per pagare le rate del mutuo sia della capacità reddituale dei mariti delle due figlie, fermo restando che costoro erano rimaste debitrici verso l'istituto bancario. Era dunque da escludere che fosse stata provata l'ingerenza di PP CO. 2.4. Con il quarto motivo deducono violazione dell'art. 24 d.lgs. 159 del 2011 in relazione all'immobile sito in Gambolò, intestato a ER LV. Anche in questo caso la ricostruzione della Corte era solo presuntiva a fronte di un acquisto avvenuto per il valore di euro 242.153,85, commisurato al prezzo di mercato e alle difficoltà di parte venditrice. LV ER aveva acquistato in autonomia svincolando titoli, giovandosi di un aiuto della madre, di un assegno circolare di euro 50.000,00, di un prestito di euro 30.000,00 di Finducato, di una vincita alla Lottomatica di euro 25.000,00. 2 Inoltre alla stipula di mutuo con ED AN, la ricorrente aveva ottenuto un assegno circolare, a fronte di rate mensili di euro 741,00, pagate fino all'agosto 2016, essendo subentrato poi uno stato di difficoltà. La Corte non aveva inoltre considerato l'intera situazione patrimoniale, avendo omesso di considerare i mariti delle due figlie, tanto più che IN CC aveva convissuto con la famiglia del proposto. In realtà computando tutte le disponibilità, vi erano redditi netti significativi, utilizzati per sostenere le rate del mutuo, fermo restando il successivo stato di sofferenza. Ingiustificata risultava dunque l'imputazione dell'immobile al proposto, in assenza di specifici riscontri e di adeguati approfondimenti. 2.5. Con il quinto motivo denunciano violazione di legge in relazione all'art. 1 lett. b), d.lgs. 159 del 2011. La Corte si era basata su un giudizio di pericolosità storica dal 2003 al 2012. Si trattava di valutazione ingiustificata, con riguardo a soggetto che non commette reati da almeno 10 anni e ha fatto registrare l'esito positivo dell'affidamento in prova, essendosi inoltre concluso con sentenza di non luogo a procedere anche un ulteriore procedimento menzionato dalla Corte. Nessuna prova era stata fornita in ordine alla pericolosità di CO, non legata ad elementi meramente presuntivi, a fronte delle condizioni di vita degli ultimi dieci anni. 3. Il difensore dei ricorrenti ha depositato in data 25/10/2022 presso il Giudice di pace di Vigevano ulteriore atto di ricorso, di contenuto corrispondente a quello precedente, peraltro segnalando, ai fini della tempestività, che proprio in data 25/10/2022 era stato notificato al solo PP CO il decreto della Corte di appello. 4. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti nell'interesse di RO CO, di SS CO e di LV TI sono inammissibili, in quanto presentati tardivamente. Va infatti rilevato che in tutti i gradi di giudizio le predette ricorrenti, che risultano terze interessate rispetto ad una confisca disposta nei confronti del proposto PP CO, hanno ricevuto gli avvisi ai fini della partecipazione al giudizio e del deposito dei provvedimenti presso il difensore, quale domiciliatario, 3 tanto che anche nella procura allegata al ricorso esse si qualificano allo stesso modo domiciliate. Su tali basi deve ritenersi che, a fronte dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato, effettuato presso il difensore in data 25 luglio 2022, il termine di dieci giorni stabilito per il ricorso era decorso fin dal 5 settembre 2022, tanto che correttamente la Corte di appello di Milano aveva segnalato l'irrevocabilità fin dal 6 settembre 2022, risultando dunque tardivo il ricorso presentato solo in data 22 settembre 2022. 2. Quanto alla posizione di PP CO, deve prendersi atto del fatto che la stessa Corte di appello di Milano aveva dato conto della residenza del predetto in Gonnbolò, via Silvio Mario Rozza n. 49, potendosi dunque dare rilievo alla notifica effettuata in data 25 ottobre 2022, con la conseguenza che il ricorso non può dirsi in questo caso tardivo. Ma il ricorso di PP CO deve essere parimenti dichiarato inammissibile. 3. Quanto al primo motivo, riguardante l'avviso di deposito dei provvedimenti, si osserva che PP CO, a fronte di avviso effettuato presso il difensore, ha comunque presentato impugnazione avverso il decreto del Tribunale, senza che siano stati indicati profili di concreto pregiudizio. 4. Quanto all'avviso riguardante la possibilità di chiedere la trattazione del procedimento in presenza, va rimarcato che in base a quanto stabilito dall'art. 23- bis, comma 4, d.l. 137 del 2020, introdotto in sede di conversione dalla legge 176 e vigente al momento del giudizio di appello, la presenza delle parti era possibile solo in quanto da esse richiesta tempestivamente, entro 15 giorni liberi prima della data fissata per l'udienza. D'altro canto, nessuna norma contemplava l'obbligo di dare avviso all'imputato o all'interessato di tale facoltà, la stessa discendendo direttamente dalla legge ed essendo riconosciuta anche al titolare della difesa tecnica, fermo restando che la disposizione non era richiamata tra i requisiti previsti a pena di nullità della citazione (si richiamano peraltro i principi affermati da Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022, Perciballi, Rv. 283179, e da Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio, Rv. 282438). 5. Con riguardo al quinto motivo, avente ad oggetto il tema della pericolosità, si rileva che lo stesso è manifestamente infondato, in quanto le deduzioni ineriscono al profilo dell'attualità della pericolosità, alla luce della condotta di vita dell'ultimo decennio, ma non confutano l'assunto secondo cui la pericolosità del 4 ricorrente si fosse concretamente manifestata tra il 2003 e il 2012 attraverso plurimi delitti, dai quali il predetto aveva conseguito illeciti profitti, costituenti primaria o concorrente fonte di ricchezza per lui e per la sua famiglia. In tale prospettiva deve ritenersi che la valutazione dei giudici di merito, incentrata su una precisa perimetrazione dell'ambito temporale della pericolosità, riconducibile alla figura soggettiva di cui agli artt. 1, comma 1, lett. b) e 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 159 del 2011, sia pienamente in linea con la natura e finalità delle misure di prevenzione patrimoniale, come delineata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (sul punto si rinvia a Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262604-5), essendo stato dato conto della riferibilità dei beni confiscati all'arco di tempo investito dal giudizio di pericolosità. 6. Relativamente agli altri motivi, deve rilevarsi che gli stessi, con i quali si contesta la disponibilità dei beni in capo al proposto, sono volti a prospettare vizi della motivazione e a segnalare profili inerenti al merito, risultando dunque in radice non consentiti, essendo ammissibile con riguardo alle misure di prevenzione la deduzione della sola violazione di legge (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Ma ancor più radicalmente, con riferimento alla posizione di PP CO, deve rilevarsi che il predetto, avendo disconosciuto il rapporto fiduciario con i terzi e sostenuto l'effettiva titolarità dei beni da parte di costoro, è privo di interesse al ricorso sul punto (sul punto, può richiamarsi, ex plurimis, Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Vicario, Rv. 2657671; Sez. 2, n. 17935 del 10/4/2014, Tassone, Rv. 259258, secondo cui «In tema di misure di prevenzione patrimoniali, è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione del proposto avverso il decreto di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, quando lo stesso abbia assunto una posizione processuale meramente adesiva a quella di chi è stato giudicato formalmente interposto, dovendosi in tal caso riconoscere la legittimazione al solo apparente intestatario, unico soggetto avente diritto all'eventuale restituzione del bene»). 7. I ricorsi devono essere dunque dichiarati inammissibili, discendendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. 5
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/01/2023