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Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 7271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7271 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da OU UD nato In Marocco il 9 Marzo 1996 IS RE SM BD nato in [...] 11 12 luglio 1996 avverso la sentenza resa il 23 settembre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
SENTITE le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Roma del 19 Febbraio 2021, che aveva dichiarato la responsabilità dei due imputati per il reato di rapina continuata aggravata in concorso tra loro e con altri due soggetti, ha riconosciuto in favore dei predetti le circostanze attenuanti generiche, ritenendole equivalenti alle aggravanti contestate, e per l'effetto ha ridotto la pena inflitta in primo grado. Si addebita ai due imputati di avere concorso nell'esecuzione di una rapina in danno di due turisti australiani. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i due imputati : 2. El IS YA MA DE, deduce: 2.1 mancanza della motivazione in merito alle specifiche censure sollevate dalla difesa con l'atto di appello e la memoria in relazione all'attendibilità del riconoscimento degli imputati, unica prova decisiva a carico dei predetti, poiché preceduta da una descrizione Penale Sent. Sez. 2 Num. 7271 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 06/12/2022 incompatibile con le fattezze del soggetto poi riconosciuto. La corte inoltre ha omesso di valutare la circostanza che gli imputati al momento del fermo sono stati messi in contatto con la persona offesa prima del riconoscimento e ciò può avere influenzato la genuinità dello stesso atto probatorio. 2.2 Omessa motivazione in merito alla specifica censura sollevata dalla difesa in ordine alla impossibilità che il coimputato IS avesse partecipato all'aggressione in quanto dalle celle telefoniche agganciate si evince che in occasione della rapina il coimputato IS, impegnato al telefono, si trovava nell'ambito di una cella differente da quella del luogo dei fatti. 2.3 carenza di motivazione poiché la Corte ha omesso di valutare la possibilità di applicare lo sconto di pena proprio del rito abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, che era stato respinto in udienza preliminare. 3. SS OU con ricorso sottoscritto dall'avvocato di fiducia deduce: 3.1 Omessa motivazione in merito alle ragioni della ritenuta attendibilità del riconoscimento fotografico dibattimentale dell'imputato, a fronte di una descrizione dell'aggressore incompatibile con le sue fattezze. La corte ha omesso di confrontarsi con le doglianze difensive con cui si evidenziava l'incongruenza tra la descrizione dell'aggressore e l'imputato. La corte non considera che gli imputati sono stati portati al cospetto della persona offesa prima che ne effettuasse l'individuazione fotografica, così compromettendo la genuinità dell'atto di indagine. Inoltre non va trascurato che l'unica prova della responsabilità degli imputati è offerta dal riconoscimento di SS, mentre il riconoscimento del coimputato interviene a distanza di un anno e non risulta attendibile. 3.2 mancanza della motivazione in relazione alla censura difensiva fondata sulla constatazione che il gruppo degli aggressori era composto da quattro persone, mentre gli imputati identificati sono soltanto tre;
il tribunale ipotizza che IS raggiunga i correi poco dopo essersi allontanato dal raggio di visione della telecamera e quindi sia il quarto aggressore non ripreso dalle telecamere. In realtà tra gli indagati non vi sono insoliti e numerosi contatti telefonici e le celle telefoniche permettono di accertare che IS agganciava una cella diversa rispetto a quella del luogo degli eventi. La Corte nell'affermare la colpevolezza del ricorrente non ha considerato la lamentata assenza dell'IS in occasione dell'aggressione, assenza che risulta incompatibile con l'affermazione di responsabilità poiché il gruppo di aggressori è formato da quattro persone. In conclusione La Corte ha omesso di motivare sulla invocata valutazione dei tabulati telefonici, già trascurata dal giudice di primo grado, ed è incorsa nel travisamento dei tabulati che costituiscono prova decisiva a discarico del ricorrente. 3.3 Mancanza di motivazione e violazione degli articoli 438 comma 6 ter e 442 comma 2 cod. proc.pen. poiché la Corte non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla richiesta applicazione dello sconto di pena in ragione del rigetto della richiesta di definire il procedimento nelle forme del rito abbreviato in udienza preliminare. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono inammissibili e avendo contenuto quasi analogo possono essere trattati congiuntamente: entrambi reiterano le medesime censure già formulate con gli atti di gravame senza confrontarsi con le motivazioni rese dalla corte di merito, che ha fornito sintetica ma esaustiva risposta a tutte le doglianze difensive. Inoltre i ricorsi si risolvono in censure di fatto, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dal giudice del riesame, finendo con il richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti mentre in sede di legittimità è l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (cfr. Cass. sez. 6, 13129/2008, Napolitano;
Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella). sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 Ud. (dep. 17/07/2012 ) Rv. 253227). Nel caso in esame il giudizio di colpevolezza si basa sulle dichiarazioni precise e logicamente coerenti di una delle due persone offese, il cittadino australiano Miller, che è stato sentito al dibattimento e ha confermato di avere riconosciuto, sia in occasione della visione delle video riprese delle telecamere di sicurezza, sia nell'ambito dell'individuazione fotografica, i due imputati ricorrenti. La persona offesa ha poi reiterato il riconoscimento dei due imputati in udienza, a distanza di diverso tempo dai fatti, il che rende ancora più significativa e pregnante la rilevanza probatoria di tale ricognizione. La corte ha risposto correttamente alla censura circa l'inattendibilità del riconoscimento degli imputati, osservando che non è stato condizionato dalla previa visione dei filmati estratti dalle videocamere, poiché la persona offesa ha chiarito che aveva avuto modo di osservare le fattezze di EF, sia durante l'aggressione, sia prima, quando costui lo aveva contattato per offrirgli sostanza stupefacente;
che le dichiarazioni della persona offesa, ritenute pienamente attendibili, hanno trovato significativo riscontro nelle risultanze dei filmati estratti dalle telecamere di sorveglianza;
che le risultanze dei tabulati estratti dalle utenze cellulari dei quattro imputati dimostrano che SS, El IS e AC agganciavano, in concomitanza con l'orario della rapina, celle compatibili con la loro presenza sul luogo degli eventi;
che gli stessi, peraltro, hanno ammesso la loro presenza in loco, pur fornendo versioni del tutto inattendibili in ordine alla loro condotta. I ricorrenti non si confrontano con questo articolato compendio probatorio e con la motivazione resa al riguardo ed evidenziano l'apparente discrasia tra la visione dei 3 filmati e le dichiarazioni della persona offesa, da cui fanno discendere la pretesa inattendibilità delle accuse formulate dai testi, ma la sentenza ha fornito motivazione non manifestamente illogica anche in merito a questa censura osservando che l'apparente contrasto tra il racconto del teste e le videoriprese dipende dalla posizione degli imputati rispetto all'arco di ripresa delle videocamere di sicurezza. Quanto ai tabulati telefonici il ricorrente espone un travisamento della prova del tutto generico, poichè non indica il contenuto dei tabulati che assume essere stato travisato e non espone l'elemento desumibile dagli stessi che la Corte avrebbe omesso di considerare. 2.L'ultima censura con cui entrambi i ricorrenti invocano lo sconto di pena relativo al giudizio abbreviato, negato dal GUP in ragione del fatto che era stato condizionato alla previa escussione delle persone offese, è manifestamente infondata. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato non subordinata a integrazioni istruttorie, quando deliberati illegittimamente, pregiudicano, oltre alla scelta difensiva dell'imputato, la sua aspettativa di una riduzione premiale della pena. Ne consegue il diritto dell'imputato, che abbia vanamente rinnovato la richiesta del rito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di recuperare lo sconto sanzionatorio all'esito del giudizio. Sez. U, Sentenza n. 20214 del 27/03/2014 Ud. (dep. 15/05/2014 ) Rv. 259078 - 01 . Al riguardo occorre,però, fare una precisazione. La persona offesa, alla cui escussione era subordinata la richiesta di rito abbreviato, è stat& ovviamente sentita al dibattimento nell'ambito del giudizio ordinario poichè la prova si forma nel contraddittorio delle parti, ma ove i difensori avessero consentito, tramite la scelta del rito abbreviato, l'utilizzo delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, la detta escussione non sarebbe stata necessaria. Nel caso di specie i ricorrenti neppure espongono le ragioni in forza delle quali avrebbero diritto al detto sconto di pena, ipotizzando che la prova poi assunta sarebbe stata necessaria anche nell'ambito del giudizio abbreviato, ma si limitano ad invocare lo sconto di pena, quasi fosse automatico e dovuto, e a lamentare l'omessa motivazione da parte della corte in ordine alla detta istanza, che neppure nell'appello è stata supportata dalla esposizione di specifiche ragioni ed essendo del tutto generica, non ha prodotto alcun effetto devolutivo;
ne consegue che il detto motivo non ha comportato per i giudici di secondo grado alcun onere motivazionale e deve ritenersi implicitamente respinta nel silenzio della corte. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 6 dicembre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
SENTITE le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Roma del 19 Febbraio 2021, che aveva dichiarato la responsabilità dei due imputati per il reato di rapina continuata aggravata in concorso tra loro e con altri due soggetti, ha riconosciuto in favore dei predetti le circostanze attenuanti generiche, ritenendole equivalenti alle aggravanti contestate, e per l'effetto ha ridotto la pena inflitta in primo grado. Si addebita ai due imputati di avere concorso nell'esecuzione di una rapina in danno di due turisti australiani. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i due imputati : 2. El IS YA MA DE, deduce: 2.1 mancanza della motivazione in merito alle specifiche censure sollevate dalla difesa con l'atto di appello e la memoria in relazione all'attendibilità del riconoscimento degli imputati, unica prova decisiva a carico dei predetti, poiché preceduta da una descrizione Penale Sent. Sez. 2 Num. 7271 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 06/12/2022 incompatibile con le fattezze del soggetto poi riconosciuto. La corte inoltre ha omesso di valutare la circostanza che gli imputati al momento del fermo sono stati messi in contatto con la persona offesa prima del riconoscimento e ciò può avere influenzato la genuinità dello stesso atto probatorio. 2.2 Omessa motivazione in merito alla specifica censura sollevata dalla difesa in ordine alla impossibilità che il coimputato IS avesse partecipato all'aggressione in quanto dalle celle telefoniche agganciate si evince che in occasione della rapina il coimputato IS, impegnato al telefono, si trovava nell'ambito di una cella differente da quella del luogo dei fatti. 2.3 carenza di motivazione poiché la Corte ha omesso di valutare la possibilità di applicare lo sconto di pena proprio del rito abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, che era stato respinto in udienza preliminare. 3. SS OU con ricorso sottoscritto dall'avvocato di fiducia deduce: 3.1 Omessa motivazione in merito alle ragioni della ritenuta attendibilità del riconoscimento fotografico dibattimentale dell'imputato, a fronte di una descrizione dell'aggressore incompatibile con le sue fattezze. La corte ha omesso di confrontarsi con le doglianze difensive con cui si evidenziava l'incongruenza tra la descrizione dell'aggressore e l'imputato. La corte non considera che gli imputati sono stati portati al cospetto della persona offesa prima che ne effettuasse l'individuazione fotografica, così compromettendo la genuinità dell'atto di indagine. Inoltre non va trascurato che l'unica prova della responsabilità degli imputati è offerta dal riconoscimento di SS, mentre il riconoscimento del coimputato interviene a distanza di un anno e non risulta attendibile. 3.2 mancanza della motivazione in relazione alla censura difensiva fondata sulla constatazione che il gruppo degli aggressori era composto da quattro persone, mentre gli imputati identificati sono soltanto tre;
il tribunale ipotizza che IS raggiunga i correi poco dopo essersi allontanato dal raggio di visione della telecamera e quindi sia il quarto aggressore non ripreso dalle telecamere. In realtà tra gli indagati non vi sono insoliti e numerosi contatti telefonici e le celle telefoniche permettono di accertare che IS agganciava una cella diversa rispetto a quella del luogo degli eventi. La Corte nell'affermare la colpevolezza del ricorrente non ha considerato la lamentata assenza dell'IS in occasione dell'aggressione, assenza che risulta incompatibile con l'affermazione di responsabilità poiché il gruppo di aggressori è formato da quattro persone. In conclusione La Corte ha omesso di motivare sulla invocata valutazione dei tabulati telefonici, già trascurata dal giudice di primo grado, ed è incorsa nel travisamento dei tabulati che costituiscono prova decisiva a discarico del ricorrente. 3.3 Mancanza di motivazione e violazione degli articoli 438 comma 6 ter e 442 comma 2 cod. proc.pen. poiché la Corte non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla richiesta applicazione dello sconto di pena in ragione del rigetto della richiesta di definire il procedimento nelle forme del rito abbreviato in udienza preliminare. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono inammissibili e avendo contenuto quasi analogo possono essere trattati congiuntamente: entrambi reiterano le medesime censure già formulate con gli atti di gravame senza confrontarsi con le motivazioni rese dalla corte di merito, che ha fornito sintetica ma esaustiva risposta a tutte le doglianze difensive. Inoltre i ricorsi si risolvono in censure di fatto, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dal giudice del riesame, finendo con il richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti mentre in sede di legittimità è l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (cfr. Cass. sez. 6, 13129/2008, Napolitano;
Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella). sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 Ud. (dep. 17/07/2012 ) Rv. 253227). Nel caso in esame il giudizio di colpevolezza si basa sulle dichiarazioni precise e logicamente coerenti di una delle due persone offese, il cittadino australiano Miller, che è stato sentito al dibattimento e ha confermato di avere riconosciuto, sia in occasione della visione delle video riprese delle telecamere di sicurezza, sia nell'ambito dell'individuazione fotografica, i due imputati ricorrenti. La persona offesa ha poi reiterato il riconoscimento dei due imputati in udienza, a distanza di diverso tempo dai fatti, il che rende ancora più significativa e pregnante la rilevanza probatoria di tale ricognizione. La corte ha risposto correttamente alla censura circa l'inattendibilità del riconoscimento degli imputati, osservando che non è stato condizionato dalla previa visione dei filmati estratti dalle videocamere, poiché la persona offesa ha chiarito che aveva avuto modo di osservare le fattezze di EF, sia durante l'aggressione, sia prima, quando costui lo aveva contattato per offrirgli sostanza stupefacente;
che le dichiarazioni della persona offesa, ritenute pienamente attendibili, hanno trovato significativo riscontro nelle risultanze dei filmati estratti dalle telecamere di sorveglianza;
che le risultanze dei tabulati estratti dalle utenze cellulari dei quattro imputati dimostrano che SS, El IS e AC agganciavano, in concomitanza con l'orario della rapina, celle compatibili con la loro presenza sul luogo degli eventi;
che gli stessi, peraltro, hanno ammesso la loro presenza in loco, pur fornendo versioni del tutto inattendibili in ordine alla loro condotta. I ricorrenti non si confrontano con questo articolato compendio probatorio e con la motivazione resa al riguardo ed evidenziano l'apparente discrasia tra la visione dei 3 filmati e le dichiarazioni della persona offesa, da cui fanno discendere la pretesa inattendibilità delle accuse formulate dai testi, ma la sentenza ha fornito motivazione non manifestamente illogica anche in merito a questa censura osservando che l'apparente contrasto tra il racconto del teste e le videoriprese dipende dalla posizione degli imputati rispetto all'arco di ripresa delle videocamere di sicurezza. Quanto ai tabulati telefonici il ricorrente espone un travisamento della prova del tutto generico, poichè non indica il contenuto dei tabulati che assume essere stato travisato e non espone l'elemento desumibile dagli stessi che la Corte avrebbe omesso di considerare. 2.L'ultima censura con cui entrambi i ricorrenti invocano lo sconto di pena relativo al giudizio abbreviato, negato dal GUP in ragione del fatto che era stato condizionato alla previa escussione delle persone offese, è manifestamente infondata. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato non subordinata a integrazioni istruttorie, quando deliberati illegittimamente, pregiudicano, oltre alla scelta difensiva dell'imputato, la sua aspettativa di una riduzione premiale della pena. Ne consegue il diritto dell'imputato, che abbia vanamente rinnovato la richiesta del rito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di recuperare lo sconto sanzionatorio all'esito del giudizio. Sez. U, Sentenza n. 20214 del 27/03/2014 Ud. (dep. 15/05/2014 ) Rv. 259078 - 01 . Al riguardo occorre,però, fare una precisazione. La persona offesa, alla cui escussione era subordinata la richiesta di rito abbreviato, è stat& ovviamente sentita al dibattimento nell'ambito del giudizio ordinario poichè la prova si forma nel contraddittorio delle parti, ma ove i difensori avessero consentito, tramite la scelta del rito abbreviato, l'utilizzo delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, la detta escussione non sarebbe stata necessaria. Nel caso di specie i ricorrenti neppure espongono le ragioni in forza delle quali avrebbero diritto al detto sconto di pena, ipotizzando che la prova poi assunta sarebbe stata necessaria anche nell'ambito del giudizio abbreviato, ma si limitano ad invocare lo sconto di pena, quasi fosse automatico e dovuto, e a lamentare l'omessa motivazione da parte della corte in ordine alla detta istanza, che neppure nell'appello è stata supportata dalla esposizione di specifiche ragioni ed essendo del tutto generica, non ha prodotto alcun effetto devolutivo;
ne consegue che il detto motivo non ha comportato per i giudici di secondo grado alcun onere motivazionale e deve ritenersi implicitamente respinta nel silenzio della corte. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 6 dicembre 2022