Sentenza 28 gennaio 1999
Massime • 2
È ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio in presenza di un conflitto reale positivo tra due giudici che abbiano pronunciato il fallimento di uno stesso soggetto, ritenendosi entrambi competenti a provvedere sulla relativa istanza.
Il trasferimento della sede legale dell'impresa, ancorché deliberato prima della dichiarazione di fallimento, è ininfluente sulla competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento, quando abbia assunto un carattere meramente formale perché non accompagnato dal trasferimento del centro dell'attività dell'impresa e sia stato inoltre deliberato quando già si era manifestata l'impossibilità dell'impresa di far fronte ai propri debiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/1999, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Presidente -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla istanza di REGOLAMENTO Di COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di MILANO, con ordinanza del 10/01/97, nella causa iscritta al n^ 59960 vertente tra
FALLIMENTO GRUPPO SIDAL ITALIA di FALCO PASQUALE Sas;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/09/98 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Savona, con le ulteriori statuizioni di legge.
SVOLG. DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
l. Con ordinanza depositata il 10 gennaio 1997, il Tribunale di Milano ha sollevato d'ufficio conflitto di competenza in ordine al fallimento del Gruppo SIDAL ITALIA, dichiarato da esso Tribunale con sentenza del 30 maggio 1995, ma - come poi rilevato - anche dal Tribunale di Savona con precedente sentenza del 27 luglio '94. 2. Il P.G. nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Savona.
3. Il ricorso e' ammissibile, poiché il conflitto positivo reale di competenza - come nella specie prospettato (tra due Tribunali che hanno dichiarato il fallimento del medesimo soggetto) - ancorché non previsto dal codice di rito, è per ius receptum risolvibile mediante la richiesta appunto del regolamento di competenza, in applicazione analogica dell'art. 45 c.p.c., con la conseguenza che dal regolamento di un conflitto siffatto discende la cassazione senza rinvio della sentenza resa dal Tribunale che risulti incompetente ove pur passata in giudicato (cfr. sent.ze nn. 2808/1988; 6495/1990; 5527/1991; 2803/1997, tra altre).
4. Nel merito, il Collegio condivide le conclusioni del P.G., risultando il trasferimento della sede sociale del Gruppo SIDAL da Bergeggi a Milano fu disposto con atto notarile dell'1 giugno '93 nel quale si precisava che la sede operativa veniva conservata in Bergeggi ed essendo stato comunque poi confermato dal socio accomandatario Pasquale Falco che "dopo il trasferimento nessuna attivita' fu svolta nella nuova sede": il che trova ulteriore riscontro nei verbali di pignoramento infruttuoso in atti. Da ciò appunto la duplice ragione di irrilevanza del trasferimento di sede a Milano (ai fini del radicamento della competenza di quel Tribunale), trattandosi di mutamento di sede meramente formale e non effettivo;
oltreché deliberato quando già si era manifestata l'impossibilità della società di far fronte ai propri debiti (cfr. Cass. nn. 1410, 2803, 2795/1997, tra le più recenti).
5. Va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Savona ex art. 9 L.F. e, per l'effetto, va cassata senza rinvio la sentenza su menzionata del Tribunale di Milano.
P.Q.M.
La Corte - pronunziando sul regolamento di competenza in ordine al fallimento del Gruppo SIDAL ITALIA - dichiara competente tribunale di Savona, e cassa senza rinvio la sentenza 30 maggio 1995 del Tribunale di Milano. Così deciso in Roma, il 24 settembre '98.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 1999.