Sentenza 2 luglio 2003
Massime • 1
Non costituisce ostacolo alla sospensione dell'esecuzione della pena, determinata a seguito di provvedimento di cumulo ex art. 663 cod. proc. pen., la circostanza che in esso sia confluita una pena per la quale era già stata precedentemente concessa la sospensione dell'esecuzione. (Nella specie la Corte ha rilevato che la previsione contenuta nell'art. 656, comma settimo, cod. proc. pen., che vieta un'ulteriore sospensione "per la stessa condanna" , non può essere interpretata in senso estensivo oltre il caso ivi contemplato, in contrasto con il consolidato principio giurisprudenziale in base al quale il cumulo deve essere sciolto, quando ne possano derivare effetti pregiudizievoli per l'interessato).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2003, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 02/07/2003
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 3365/2003
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 001359/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di BARI;
nei confronti di:
1) NE MI, N. IL 15/09/1965;
avverso ORDINANZA del 18/11/2002 CORTE APPELLO di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Ciomi Gianfranco (rigetto del ricorso).
OSSERVA
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale è stata disposta, a seguito di incidente promosso dall'interessato, la sospensione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 7.6.2002 a carico di NE IC. Per le ragioni esattamente esposte nella requisitoria del P.G. presso questa Corte il gravame è infondato. Sostiene il ricorrente che, una volta sospesa, onde consentire l'eventuale applicazione di benefici alternativi, l'esecuzione di una pena breve inflitta con una determinata sentenza di condanna, sarebbe vietato, per la preclusione stabilita dall'art. 656, co. 7, C.P.P., reiterare la sospensione relativamente alla pena determinata a seguito di cumulo ex art. 663 del codice di rito, in cui sia confluita anche la pena già sospesa. Tale rilievo non è condivisibile, estendendo il significato della norma (che vieta una ulteriore sospensione "per la stessa condanna") oltre il caso contemplato, in contrasto con il principio giurisprudenziale consolidato per cui il cumulo va sciolto quando ne derivino effetti pregiudizievoli per l'interessato; ciò tanto più nel caso di specie, in cui la pena di mesi sette di arresto per la quale era stata concessa una prima sospensione risulta già interamente espiata prima che venisse operato il cumulo del 7.6.2002.
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004