Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2003, n. 271
CASS
Sentenza 2 luglio 2003

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Non costituisce ostacolo alla sospensione dell'esecuzione della pena, determinata a seguito di provvedimento di cumulo ex art. 663 cod. proc. pen., la circostanza che in esso sia confluita una pena per la quale era già stata precedentemente concessa la sospensione dell'esecuzione. (Nella specie la Corte ha rilevato che la previsione contenuta nell'art. 656, comma settimo, cod. proc. pen., che vieta un'ulteriore sospensione "per la stessa condanna" , non può essere interpretata in senso estensivo oltre il caso ivi contemplato, in contrasto con il consolidato principio giurisprudenziale in base al quale il cumulo deve essere sciolto, quando ne possano derivare effetti pregiudizievoli per l'interessato).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2003, n. 271
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 271
Data del deposito : 2 luglio 2003

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