Sentenza 20 gennaio 2009
Massime • 1
La contestazione di un fatto delittuoso sopravvenuto può integrare i presupposti della revoca facoltativa del regime di semilibertà, non essendo necessario al riguardo che per esso sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna - fatta eccezione per il delitto di evasione - e ben potendo, quindi, l'accertamento dell'effettiva consistenza del fatto contestato essere condotto in via incidentale ai fini del giudizio di revoca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2009, n. 5628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5628 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 20/01/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 206
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 006356/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AM IO N. IL 11/08/1959;
avverso ORDINANZA del 28/01/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARBARISI MAURIZIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELO F. M., che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 28 gennaio 2008 il Tribunale di Sorveglianza di Roma revocava ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 51, a ER FI la misura della semilibertà, già concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Campobasso in data 28 luglio 2004, attesa la comunicazione della Procura della Repubblica di Roma di procedere nei confronti del medesimo ER per rapina aggravata, consumata in regime del beneficio.
Avverso il citato provvedimento ha proposto personalmente ricorso per cassazione ER FI chiedendo la riammissione al regime di semilibertà, giusta la propria estraneità ai fatti di rapina aggravata contestatagli tanto era vero che non era stato arrestato per tale fatto.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Come più volte affermato da questa Corte il provvedimento di revoca della semilibertà deve essere sorretto da una motivazione che comprovi l'avvenuta disamina di ogni elemento, sia di natura fattuale che psicologica, attinente alla condotta ascritta al condannato e che ne stabilisca la concreta incidenza negativa sulla prosecuzione della misura, avuto riguardo a tutte le circostanze della violazione commessa, delle cause che l'hanno determinata nonché, del comportamento complessivo tenuto dal condannato durante il periodo trascorso in regime di semilibertà. E ciò, non solo perché è onere del Giudice dare conto del corretto esercizio del suo potere discrezionale in materia di revoca del provvedimento di semilibertà, indicando le ragioni giustificatrici della revoca, ma anche perché a tale statuizione può pervenirsi solo quando risulti che la condotta del condannato, complessivamente considerata, sia tale da dimostrare la sua inidoneità al trattamento di risocializzazione al quale era stato ammesso e si ponga altresì in netto contrasto con il rapporto di fiducia accordatogli (Sez. 1, sent. n. 40731 del 2007, Romeo). Ebbene a tali principi il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha inteso adeguarsi con un motivato (ancorché sintetico) provvedimento dando conto del fatto che a carico del ER, come da comunicazione della Procura della Repubblica di Roma, è stato incardinato un procedimento per rapina aggravata commessa in costanza di esecuzione del beneficio, circostanza questa che, in considerazione del fatto che la misura era stata concessa a seguito della emissione un provvedimento unificazione pene concorrenti e dunque per un soggetto pluripregiudicato, rendeva inidoneo il ER alla prosecuzione della misura.
Il ricorso, per contro, contiene motivi aspecifici e generici attinenti alla mera propria estraneità al fatto addebitatogli senza addurre vizi motivazionali del provvedimento gravato, quali la carenza o illogicità della motivazione. La discrezionalità della scelta operata dal giudice di merito, insindacabile in questa sede se immune da vizi logici e giuridici, così come si rivela essere, è nella fattispecie giustificata propria dal compimento di un grave atto delittuoso da parte del ricorrente.
In tema di semilibertà questa Corte ha altresì precisato che la contestazione di un fatto delittuoso nuovo può integrare i presupposti della revoca facoltativa della misura, ai sensi della L.26 luglio 1975, n. 354, art. 51 non essendo necessario al riguardo che per detto fatto sia intervenuta condanna definitiva - eccezion fatta per la specifica infrazione prevista dal comma 3 della norma succitata - e ben potendo, quindi, l'accertamento dell'effettiva consistenza del fatto contestato esser operato in via incidentale ai fini del giudizio di revoca (Sez. 1, sent. n. 4282 del 20/10/1993 Cc. (dep. 03/12/1993) Rv. 195729 Canfarotta).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2009