Sentenza 14 dicembre 1999
Massime • 1
Qualora per un infortunio sul lavoro venga condannato uno solo dei distinti soggetti inizialmente ritenuti responsabili, l'imputato condannato può ricorrere per cassazione, nonostante il passaggio in giudicato dell'assoluzione dei coimputati, avendovi interesse sia ai fini civili che per ottenere la riduzione della pena inflitta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto il difetto di motivazione della sentenza che aveva escluso la responsabilità dell'imprenditore che si era avvalso di altra impresa per l'intonacatura di un immobile per l'infortunio sul lavoro occorso al dipendente della seconda).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/12/1999, n. 3576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3576 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOSAPIO MAURO DOMENICO Presidente del 14/12/1999
1. Dott. BOGNANNI SALVATORE Consigliere SENTENZA
2. Dott. SAVINO VITO " N. 3185
3. Dott. SEPE PAOLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLAIANNI NICOLA " N. 13858/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) AR GO n. il 29.04.1954 a Favara
avverso sentenza del 13.10.1997 CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. SAVINO VITO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. di Anna Maria De Sandro che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi i difensori del ricorrente avv.ti Salvatore Russello e Alfredo Angelucci, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. OSSERVA:
1) Il 5/8/'92 in Porto Empedocle, in cantiere edile, si verificava incidente sul lavoro mortale. IS LO, dipendente di AR RE, titolare della omonima ditta individuale, incaricata della esecuzione in sub appalto di lavori di intonacatura di immobile in fase di ultimazione, cadeva dal ponteggio su cui stava operando, riportando ferite mortali. Verificata l'assenza di misure antinfortunistiche, eziologicamente rilevante, (ponteggio non dotato di parapetti adeguati ne' di tavole fermapiede;
tavole di calpestio di spessore e larghezza insufficienti;
attività lavorativa esplicata da IS senza che fosse munito di cintura di sicurezza o di altro mezzo di ancoraggio), del reato di cui all'art. 589 cpv. CP erano chiamati a rispondere AR, SI NC, titolare della ditta committente della intonacatura a AR in sub appalto, costruttrice del palazzo, approntatrice del ponteggio, NA MP GE, PP RA (questi ultimi due nella qualità e nelle funzioni di capi cantiere del cantiere della ditta SI). Il Pretore di Agrigento con sentenza del 15/7/'96, per i contestati omicidio colposo e collegati addebiti contravvenzionali di cui agli artt.8 DPR 547/'55,23 e 24 DPR 164/'56, riconosceva la responsabilità di tutti e quattro gli imputati, condannandoli alla pena di un anno di reclusione ciascuno, in concorso di attenuanti generiche, ritenendo tutti i reati ascritti unificati in concorso formale, oltre al risarcimento del danno in favore di costituite parti civili.
Appellata da tutti e quattro i prevenuti la sentenza pretorile, la terza sezione penale della Corte di Appello di Palermo con sentenza del 13/10/'97 confermava la decisione di prima istanza nei confronti di AR, relativamente pure alle statuizioni civili;
assolveva invece SI, NA MP e PP per non avere commesso il fatto.
I giudici di 2^ grado hanno confermato la colpa di AR, argomentando che costui era il datore di lavoro di IS e che in tale qualità era destinatario dell'obbligo di osservanza delle su indicate misure di sicurezza, obbligo che era stato violato. Hanno escluso la responsabilità dei due capicantiere della ditta SI, rilevando che, quando si era verificato il sinistro, erano presenti in cantiere soltanto lavoratori dipendenti della ditta Lombaardo. Hanno escluso la colpa di SI, in particolare quella di avere fornito alla ditta subappaltatrice ponteggio inidoneo sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, rilevando che sul ponteggio erano affissi cartelli con la dicitura "ponte non praticabile" ed ipotizzando pertanto che SI si fosse preoccupato di rendere palese la precarietà del manufatto prima di consegnarlo a AR, delegando così a quest'ultimo l'adeguamento del ponteggio alla normativa antinfortunistica.
2) Avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo l'imputato condannato ha proposto ricorso per cassazione. Come motivi di impugnazione indica vizi previsti dall'art. 606 comma 1^ lettere b) ed e) CPP. Sostiene l'erroneità del giudizio dei giudici di seconda istanza, quanto il lavoro in sub appalto, nello svolgimento del quale si verificò l'incidente esame, era eseguito in cantiere ancora operante, della ditta SI, avente come preposti NA MP e PP;
quindi, secondo il ricorrente, il titolare della ditta committente e i due capicantiere della medesima erano pienamente responsabili della sicurezza del lavoro nel cantiere, pure di quello di IS. Aggiunge che per espressa previsione di contratto (del sub appalto) SI era tenuto a fornire tutti i materiali da usare per l'intonacatura e a predisporre il ponteggio. Osserva che, pur in assenza di ricorso per cassazione del PM avverso l'assoluzione di SI, NA MP, PP, agli effetti civili va individuata percentuale di responsabilità di costoro, con corrispondente riduzione della sua, risultante invece, secondo la sentenza impugnata, unica ed esclusiva.
Con motivi successivi, definiti espressamente nuovi, AR, ribadendo e sviluppando argomentazioni già evidenziate con il ricorso principale, rileva che la impugnazione, tendente a riconoscere corresponsabilità di SI, NA MP, PP, anche in presenza di passaggio in giudicato della assoluzione dei tre, è possibile e giustificata, sia agli effetti civili, sia sul piano penale (ai fini della riduzione della pena inflitta).
3) Sul punto del riconoscimento di responsabilità del ricorrente AR per il contestato omicidio colposo, l'impugnazione non risulta fondata, va perciò rigettata.
Prescindendo dal problema della corresponsabilità del titolare della ditta committente e dei suoi due capicantiere, in adesione alla tesi esposta dai giudici di 2^ grado si osserva che: il lavoratore morto per incidente sul lavoro, quando cadde e morì stava lavorando alle dipendenze del datore di lavoro AR;
costui aveva pertanto l'obbligo di far lavorare IS in condizioni di sicurezza;
l'ha violato;
dalla violazione dell'obbligo è derivata la morte del suo lavoratore dipendente;
deve risponderne. Ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'impugnante non ha alcuna importanza l'obiezione che la predisposizione delle misure di sicurezza spettasse alla ditta committente;
ciò per due ragioni: alcune misure di sicurezza, violate, erano proprie, esclusive, del datore di lavoro AR (lavoro di IS sul ponteggio senza cintura di sicurezza c/o altro mezzo di ancoraggio); AR, avendo l'obbligo della verifica della sicurezza del ponteggio prima di farvi accedere suoi dipendenti, verificando che il ponteggio fornito da SI non era sicuro, in quanto mancavano le misure di prevenzione infortuni su elencate, non avrebbe dovuto autorizzare IS a lavorarvi. Ha invece valenza la doglianza dell'impugnante relativa alla quantificazione della pena ed alla intervenuta affermazione della colpa esclusiva agli effetti civili.
L'esercizio del diritto di AR a contestare in proposito le motivazioni dei giudici di seconda istanza non è impedito dalla intervenuta assoluzione definitiva in sede penale di SI, NA MP, PP.
Ferma restando l'ovvia intangibilità della assoluzione di costoro, le argomentazioni della esclusione della colpa degli stessi non possono non essere valutate criticamente in correlazione necessaria con i motivi di impugnazione di AR, tendenti ad ottenere riduzione di pena e riconoscimento di minore responsabilità agli effetti civili, per dedotta sua colpa non unica nella determinazione del verificatosi infortunio sul lavoro. L'esame di questa deduzione, rilevante ai fini del giudizio sulla posizione processuale del solo ricorrente, implica la considerazione della spiegazione dei giudici di 2^ grado, posta a fondamento della esclusione della colpa dei coimputati assolti.
La verifica relativa coincide con il controllo della adeguatezza della motivazione del disconoscimento di ogni responsabilità di SI, NA MP, PP.
Ebbene, a riguardo si colgono mancanza e manifesta illogicità di motivazione.
Principio giuridico, pacifico nella giurisprudenza di legittimità, è che in tema di prevenzione degli infortuni nel settore delle costruzioni, l'imprenditore che si avvalga di altra impresa per la esecuzione di opere accessorie specialistiche non è estromesso dai poteri generali e discrezionali inerenti alla sua qualità, e l'esercizio dei suoi doveri ex art. 4 DPR 547/'55 (richiamato dall'art. 3 DPR 164/'56) è reso necessario dal fatto che i lavori specialistici, anche se di natura autonoma, sono eseguiti nello stesso ambito di attività e nel suo cantiere di lavoro. Alla luce di questo principio, considerando la riportata dinamica del sinistro in esame ed il contesto relativo, costituisce vizio motivazionale l'argomentazione di esclusione di concorrente responsabilità di SI per la circostanza che, essendo apposti sul ponteggio cartelli con la dicitura "ponte non praticabile" si può desumere che SI si preoccupò di rendere palese la precarietà del manufatto prima di consegnarlo a AR, delegando a questi interamente l'adeguamento dello stesso manufatto alla normativa antinfortunistica.
Si constatano infatti da un canto omessa risposta a specifici motivi di appello di AR evidenzianti che per indicazione espressa del contratto di subappalto il ponteggio munito di tutte le misure antinfortunistiche necessarie doveva essere assicurato, da SI e che quando si verificò l'incidente il cantiere della impresa SI era ancora aperto, dall'altro manifesta illogicità dell'argomento della equiparazione di mera apposizione di cartelli recanti la dicitura "ponte non praticabile" a delega di apprestamento di misure antinfortunistiche (che deve essere scritta e specifica). Con riferimento alla omessa spiegazione del dato se il giorno del verificatosi incidente sul lavoro mortale il cantiere SI fosse o meno aperto ed operante, si coglie identico difetto di motivazione nella argomentazione in base alla quale è stata esclusa concorrente responsabilità dei due capicantiere della ditta SI (NA MP e PP).
Invero, se il cantiere SI era ancora aperto e operante, i due capicantiere avevano l'obbligo di presenziare e vigilare, essendo irrilevanti le considerazioni dei giudici di 2^ grado che quando si verificò l'infortunio erano presenti solo dipendenti di AR, e NA MP e PP erano assenti (questa seconda circostanza sarebbe anzi articolazione di colpa specifica dei due). Appare chiaro che tutte queste valutazioni incidono sia sulla determinazione della pena da infliggere a AR (minor colpa, derivante dalla presenza eventuale di colpe concorrenti, comporta logicamente minor pena), sia sulla quantificazione della responsabilità agli effetti civili (maggiore in ipotesi di colpa esclusiva, più ridotta in caso di colpa concorrente con altre). A riguardo la sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio. La stessa sentenza va d'altronde annullata senza rinvio limitatamente alle contestate contravvenzioni, prescritte, e per l'effetto va eliminata la pena relativa, fissata, in concorso formale, in due giorni di reclusione.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alle contestate contravvenzioni, perché estinte per prescrizione, e per l'effetto elimina la pena relativa, fissata, in concorso formale, in due giorni di reclusione;
annulla la sentenza pure riguardo alla quantificazione della pena applicata al ricorrente ed al rapporto civilistico, rinviando per nuovo esame su questi punti ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo;
rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 1999.
Depositato in cancelleria il 20 marzo 2000