Sentenza 12 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2001, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME 20 /01 REPUBBLICA ITALIAN 0037 LA CORTE SUPR MADI CASSAZIONE Oggetto Lavoro SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rosario DE MUSIS R.G.N. 21486/98 Consigliere Cron.744 Dott. Fernando LUPI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere Ud. 23/11/00 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Pasquale PICONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. SOLE 24 ORE per diritti L.300 sul ricorso proposto da: 2001 IL CANCELLIERE SACCA' DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANARDELLI 36, presso lo studio dell'avvocato ROMEO CANCELLERIA dall'avvocato GIUSEPPE, rappresentato e difeso MARAFIOTI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato Rilasciata copia legale al Sig. INAIL in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso per diritti L. dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta # 14 FEB. 2001 2000 IL CANCELLIERE 4825 delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 342/98 del Tribunale di PALMI, depositata il 02/07/98, R.G.N. 285/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/00 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato MARAFIOTI;
udito l'Avvocato DE FERRA' GIUSEPPE per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso in primis l'inammmissibilità e in subordine il rigetto. 3 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto depositato il 19 aprile 1993, il sig. DO AC ricorreva al Pretore/giudice del lavoro di Palmi nei confronti dell'INAIL e deducendo che il 24 gennaio 1990, mentre si trovava a lavorare in località Moio, in Comune di Casoleto, alle dipendenze della Regione Calabria – settore forestazione – era stato- - ferito da un colpo di arma da fuoco. Dalla lesione era derivata una invalidità permanente del 60% e pertanto chiedeva che l'Istituto fosse condannato ad erogargli il trattamento di legge, ingiustamente negatogli in sede amministrativa. Con sentenza in data 18 febbraio 1997, il Pretore rigettava la domanda;
su appello dell'assicurato, il Tribunale -Sezione del lavoro della stessa sede, con sentenza in data 18 giugno 1/2 luglio 1998, ha rigettato l'appello con compensazione delle spese. Per la cassazione di questa sentenza ricorre per cassazione il lavoratore con tre motivi. L'INAIL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. La sentenza impugnata deve ritenersi notificata ad istanza dell'avv. Luppino (che ne richiese la copia utilizzata allo scopo, come da attestazione del funzionario di cancelleria figurante sulla stessa), difensore nel giudizio di appello 2148698.doc 3 dell'Istituto di previdenza e la notificazione avvenne il 4 agosto 1998 a mani proprie del difensore domiciliatario del AC. Da quest'ultima data prese a decorrere il termine di sessanta giorni, previsto dall'art.325, comma secondo, c.p.c., per proporre ricorso per cassazione. Si tratta di termine attinente alla formazione del giudicato e cioè a materia concernente l'ordine pubblico processuale, perciò espressamente definito come perentorio dall'art.326 c.p.c., sicché la sua inosservanza è rilevabile di ufficio, senza che abbia alcun rilievo la circostanza che la parte intimata non sollevi eccezione al riguardo. Detto termine era abbondantemente scaduto al momento della notifica del ricorso, avvenuta regolarmente il 12 novembre 1998, a mani dello stesso avvocato Luppino. Il ricorrente ha genericamente sollevato nel corso della discussione eccezione di incostituzionalità delle norme sulla sospensione feriale dei termini;
peraltro l'eccezione appare diretta all'art.3 della legge 7 ottobre 1969, n.742 – che esclude dalla detta sospensione (tra gli altri procedimenti ivi menzionati) le controversie previste dagli artt. 429 e 459 c.p.c. - in riferimento agli artt.3 (sotto il profilo della pretesa irragionevolezza di una deroga alla regola generale della sospensione feriale dei termini processuali che si risolva a danno del lavoratore per la cui tutela si assume che la norma sia stata introdotta) e 24 della Costituzione. L'eccezione è infondata. Infatti, anche con ordinanza 18 febbraio 1991, la Corte costituzionale ha già dichiarato manifestamente infondata analoga eccezione, osservando:
considerato che
, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione è già stata 2148698.doc dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 61 del 1985, anche per i procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per mancato versamento di contributi previdenziali, sul rilievo dell'identità di ratio sottesa alla disciplina unitaria dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969 in ordine alle controversie di previdenza e assistenza obbligatoria, sia a quelle promosse dagli aventi diritto alle prestazioni, sia a quelle promosse dagli enti previdenziali contro i datori di lavoro per ottenere il pagamento dei contributi, in quanto la sollecita definizione di queste ultime risponde all'esigenza di procurare agli enti stessi la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per fornire le prestazioni dovute [...]. Si desume da tale decisione che l'eccezione alla sospensione feriale dei termini non è stata introdotta con riguardo esclusivo agli interessi contingenti dei lavoratori o degli iscritti agli enti di previdenza o di assicurazione sociale, ma in generale a tutela degli interessi coinvolti nelle controversie di lavoro e previdenziali e quindi anche agli interessi degli enti predetti, in relazione alle finalità di questi ultimi ed alle correlate esigenze di bilancio, avuto riguardo, per esempio, in caso di loro soccombenza in primo grado, alla rimozione della sentenza immediatamente esecutiva ed al sollecito (e più probabile) recupero di quanto erogato in conseguenza di essa, e, in ogni caso, al sollecito accertamento della sussistenza o insussistenza del credito ex adverso azionato, anche ai fini di bilancio e di determinazione (per l'INAIL) delle tariffe di assicurazione. Veramente singolare, per contro, e censurabile sotto il profilo dell'art.3 della Costituzione (sotto il profilo della irragionevole distinzione) sarebbe una disposizione di legge che stabilisse termini diversi per uno stesso atto di 2148698.doc impugnazione della sentenza, a seconda della parte che voglia porlo in essere e, in definitiva, a seconda dell'esito del giudizio che ha dato luogo a quella pronuncia. Le considerazioni svolte, assorbito ogni profilo di censura rivolto alla sentenza del Tribunale, impongono di dichiarare inammissibile il ricorso. Non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, secondo il disposto dell'art. 152 disp.att.c.p.c. (in relazione alla sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 1994, n.134 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4, comma 2 e 3 del d.l. 19 settembre 1992, n.384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n.438), non ricorrendo l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria. P. T. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dichiara di non dover provvedere in ordine alle spese. Così deciso in Roma, addì 23 novembre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE ecia д L E 5 3 - 1 G 8 D L 8 7 . E - N E 3 L 1 A G IL PRESIDENTE. T R ' D A 1 0 . L L S E N I E I S R T A I D I O T O I , D O L L O B D I A T S O P I M A D T E E N S E Prepaniobe S Ą S A S S P A , T E G O N I , E A D I R O E S T G R Sha IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 12 GEN. 2001 oggi, IL COLLABORATORE A N CANCELLERIA E R E U Q T R O C 2148698.doc