Sentenza 22 aprile 2010
Massime • 1
Rientrano tra le persone aventi diritto alla restituzione del bene sequestrato di cui all'art. 322 bis cod. pen. non soltanto il proprietario e i titolari di un diritto reale di godimento o di garanzia sul bene stesso, ma anche il soggetto che ne abbia il possesso o la detenzione. (Fattispecie di appello cautelare presentato da conduttore di bene immobile).
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(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 322-bis) Il fatto Il Fallimento (omissis) s.r.l. ricorreva avverso l'ordinanza del 8 ottobre 2018 con la quale il Tribunale di Mantova aveva rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale del 6 settembre 2018, dichiarativa di inammissibilità dell'istanza di dissequestro di somme oggetto del decreto di sequestro preventivo disposto nei confronti della (omissis) l'11 luglio 2018 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, e convalidato dal Giudice per le indagini preliminari in sede il successivo 13 luglio, per il reato di omesso versamento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2010, n. 26196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26196 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 22/04/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 66
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 44786/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OM VA nato il [...];
avverso l'ordinanza del 2.10.2009 del Tribunale di Napoli;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Francesco Salzano, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. OSSERVA
1) Con ordinanza in data 21.10.2009 il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla difesa di OM VA avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro del tracciato in terra battuta in Ischio. Premesso che OM vantava un diritto di carattere relativo, derivante da un contratto di locazione stipulato con il sig. Arciso, nei confronti del quale era stato elevato il sequestro preventivo, riteneva il Tribunale che il predetto OM non potesse farsi rientrare in alcun modo nelle nozioni di cui agli artt. 322 e 322 bis c.p.p., dei soggetti legittimati a proporre il gravame.
2) Propone ricorso per cassazione OM VA, a mezzo del difensore.
Dopo l'esposizione dei fatti, denuncia, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, art.324 c.p.p., comma 5, art. 325 c.p.p., comma 1 e art. 322 c.p.p..
Il Tribunale ha ritenuto che il OM non possa annoverarsi tra i soggetti legittimati all'impugnazione, trattandosi di terzo, titolare di un diritto di carattere relativo nascente da un contratto di locazione.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, però, statuito un principio di diritto esattamente contrario, affermando che il significato da attribuire all'espressione "persona che avrebbe diritto alla restituzione" non può essere limitato a quello di proprietario o di titolare di un diritto reale sul bene, ma va esteso a tutti coloro che possono chiedere ed ottenere dall'autorità giudiziaria la consegna del bene.
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 321, 322 e 322 bis c.p.p., avendo il Tribunale eluso l'obbligo di decidere sull'intero tema sottoposto al suo esame con i motivi di appello.
Chiede, pertanto, in via principale l'annullamento senza rinvio, disponendo che il sequestro preventivo venga limitato alla sola res pertinente al reato contestato, o, in subordine, con rinvio del provvedimento impugnato.
3) Il ricorso è fondato.
3.1) Lo stesso Tribunale dà atto che il OM vanta "in relazione al bene de quo vertitur esclusivamente un diritto di carattere relativo, nascente dal contratto di locazione stipulato in relazione al fondo oggetto di godimento con il sig. Arciso, a carico del quale è stato elevato il sequestro ..".
Tale contratto risulta regolarmente registrato in Ischio in data 3 aprile 2008 e quindi in epoca non sospetta (anteriormente cioè al disposto sequestro preventivo).
Non c'è dubbio che da esso derivino solo diritti di carattere relativo propri del contratto di locazione. È altrettanto indubitabile, però, che l'esecuzione del contratto ha avuto inizio in data 1.4.2008, con consegna della "disponibilità del terreno", e che, quindi, il OM è stato immesso nella detenzione dell'immobile fin da quella data.
3.1.1) Tanto premesso, il ricorrente è indiscutibilmente legittimato a proporre l'impugnazione, derivandogli dal contratto sopraindicato un potere di fatto sull'immobile (detenzione qualificata), che l'ordinamento riconosce e tutela anche attraverso i procedimenti cautelari: è pacificamente riconosciuta al conduttore la legittimazione a proporre l'azione di reintegrazione (art. 703 c.p.c.). Il OM, quindi, ha certamente interesse a ripristinare tale potere di fatto, che gli è stato sottratto attraverso il provvedimento di sequestro. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dal ricorrente, "nella nozione di persona che avrebbe diritto alla restituzione di cui all'art. 257 c.p.p., rientrano non solo il proprietario e coloro i quali vantano un diritto reale di godimento o di garanzia sul bene sequestrato, ma anche tutti quei soggetti che hanno un titolo, sia pure derivante da un rapporto obbligatorio, a conseguire il possesso o la detenzione del bene;
pertanto chiunque possa potenzialmente trovarsi nella possibilità di chiedere ed ottenere dalla autorità giudiziaria, anche in conflitto con la volontà del proprietario, la consegna del bene, è soggetto legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro penale" (cfr. Cass. pen. sez. 2, 1.6.1994 n. 1974-Duchi). Tale principio è stato ribadito di recente (cfr. Cass. sez. 3 del 22.10.2009 - Soto). Essendo il ricorrente legittimato, si impone l'annullamento della ordinanza impugnata. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Napoli, che esaminerà nel "merito" l'appello.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010