Sentenza 5 aprile 2000
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'esimente di cui all'art.51 cod.pen. per il reato di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di cronaca e di critica, per avere efficacia scriminante, postula: l'interesse che i fatti narrati rivestano per l'opinione pubblica, secondo il principio della pertinenza; la correttezza dell'esposizione di tali fatti, in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione, secondo il principio della continenza; la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati, secondo il principio della verità, principio comportante l'obbligo del giornalista di accertare la verità della notizia e il rigoroso controllo della attendibilità della fonte. (Nella fattispecie la Corte, in accoglimento del ricorso della parte civile, ha affermato che l'avere il giornalista ricavato i fatti dall'esposto di un privato, non lo esime dal dovere di verifica e controllo della veridicità della notizia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2000, n. 5941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5941 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Franco MARRONE Presidente del 05/04/2000
1. Dott. LO COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio CICCHETTI " N.710
3. " Vittorio EBNER " REGISTRO GENERALE
4. " Gennaro MARASCA " N.41018/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto dalla parte civile RL LO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma in data 29.3.1999 nei confronti di: 1) GU AL, nato a [...] il [...]; 2) UN PA, nato a [...] il [...];
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'Avv. Sandro Salvigni, in sostituzione dell'Avv. Anna Maria Pomenti, per la ricorrente parte civile;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 19.5.1998, il Tribunale di Cassino dichiarava GU AL colpevole del reato di diffamazione continuata a mezzo stampa e UN PA colpevole del reato di cui agli artt. 57 e 595 c.p., condannandoli alla pena, ciascuno, di lire 600.000 di multa, nonché al risarcimento dei danni alla parte civile RL LO, cui veniva attribuita una provvisionale di lire 10.000.000. Al GU veniva addebitato di avere, quale autore degli articoli pubblicati sul quotidiano "Latina Oggi" del 4, 5 e 6.8.1993, offeso la reputazione dell'UIC e dei suoi componenti, nonché della UIC di Latina, di cui il RL era presidente oltre che consigliere regionale, attribuendo loro fatti determinati, quali la percezione di tangenti per fare ottenere a falsi cechi la pensione;
al UN, quale direttore del quotidiano, veniva addebitato l'omesso controllo sugli articoli suindicati. A seguito di appello degli imputati, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 29.3.1999, rilevato che all'epoca dei fatti tale LU OM aveva presentato un esposto all'Autorità giudiziaria nel quale si lamentava una serie di irregolarità commesse dai dirigenti dell'U.I.C. in conseguenza del quale si era instaurato un procedimento penale poi conclusosi con l'archiviazione; rilevato che a seguito di querela proposta dal RL, si era instaurato un procedimento penale contro il LU, conclusosi con l'assoluzione con formula piena di quest'ultimo;
ritenuto che
gli imputati avessero agito nell'esercizio del diritto di cronaca e di critica;
in riforma dell'impugnata decisione, assolveva gli appellanti dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non costituisce reato. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile RL, la quale deduce erronea applicazione degli artt. 595 c.p. e 13 legge 8.2.1948 n.47, contestando la sussistenza, nella fattispecie in esame, delle esimenti del diritto di cronaca e del diritto di critica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Ai fini della configurabilità dell'esimente di cui all'art. 51 c.p. per il reato di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di cronaca e di critica, per avere efficacia scriminante, Dostula: l'interesse che i fatti narrati rivestano per l'opinione pubblica, secondo il principio della pertinenza;
la correttezza dell'esposizione di tali fatti, in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione, secondo il principio della continenza;
la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati, secondo il principio della verità, principio comportante l'obbligo del giornalista di accertare la verità della notizia e il rigoroso controllo della attendibilità della fonte. Orbene, quanto alla fattispecie in esame, non sono condivisibili le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito in relazione al ritenuto rispetto del principio della verità. Contrariamente a quanto affermato dai giudici di appello, il giornalista GU non ha ricavato la notizia da un atto giudiziario, ma esclusivamente da un esposto di un privato, che segnalava irregolarità nella gestione dell'UIC e che comportava necessariamente l'apertura di indagini da parte dell'Autorità giudiziaria. L'avvio di tali indagini necessitate non giustificava, però, una martellante serie di articoli in cui si attribuivano ai dirigenti dell'UIC fatti determinati obbiettivamente infamanti - quali la percezioni di tangenti per fare ottenere a falsi cechi la pensione - senza aver prima effettuato un accurato controllo in merito all'attendibilità della fonte, rappresentata, nel caso in esame, unicamente dall'esposto del LU e non da un atto proveniente dall'Autorità giudiziaria.
L'impugnata sentenza, invero, pur citando la giurisprudenza di questa Suprema Corte in materia di esimente dei diritto di cronaca e di critica, non ne fa però corretta applicazione, in quanto ritiene che l'avere il giornalista sintetizzato il contenuto dell'esposto del LU, sia idoneo a soddisfare il principio di verità, trascurando dal considerare che era obbligo dell'imputato di effettuare un controllo circa l'attendibilità del LU e circa la veridicità di quanto da questi riferito nell'esposto, assumendo, quanto meno, informazioni presso gli uffici pubblici preposti al riconoscimento delle pensioni di invalidità nonché presso la stessa UIC. L'esito delle indagini seguite all'esposto del LU, e cioè il provvedimento di archiviazione, conferma che le notizie in esso riferite erano palesemente prive di fondamento, per cui un preventivo controllo, nelle forme sopra indicate, sulla loro corrispondenza al vero avrebbe potuto evitare la gratuita aggressione alla reputazione dell'UIC e del suo presidente RL.
Ciò posto si impone l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
Spese all'esito.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2000