Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2000, n. 5941
CASS
Sentenza 5 aprile 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della configurabilità dell'esimente di cui all'art.51 cod.pen. per il reato di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di cronaca e di critica, per avere efficacia scriminante, postula: l'interesse che i fatti narrati rivestano per l'opinione pubblica, secondo il principio della pertinenza; la correttezza dell'esposizione di tali fatti, in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione, secondo il principio della continenza; la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati, secondo il principio della verità, principio comportante l'obbligo del giornalista di accertare la verità della notizia e il rigoroso controllo della attendibilità della fonte. (Nella fattispecie la Corte, in accoglimento del ricorso della parte civile, ha affermato che l'avere il giornalista ricavato i fatti dall'esposto di un privato, non lo esime dal dovere di verifica e controllo della veridicità della notizia).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2000, n. 5941
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5941
    Data del deposito : 5 aprile 2000

    Testo completo