Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2002, n. 14829
CASS
Sentenza 18 ottobre 2002

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Nel rito del lavoro, la norma relativa al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione del giudizio d'appello non prescrive che l'atto debba contenere l'avvertimento al convenuto, previsto per il procedimento innanzi al tribunale dall'art. 163, terzo comma n. 7 cod. proc. civ., circa le conseguenze di una tardiva costituzione, ne' tale previsione è desumibile da un principio generale proprio dell'ordinamento processuale, atteso che, oltre alla diversità della forma dell'introduzione del giudizio con ricorso, nel giudizio d'appello, destinato a svolgersi nell'ambito degli accertamenti di fatto già acquisiti in primo grado, non opera lo stesso sistema di preclusioni e decadenze che caratterizza la prima istanza, sicché non si può neppure prospettare un'analoga esigenza di salvaguardia del diritto di difesa.

In ipotesi di dimissioni del lavoratore per giusta causa, la valutazione della gravità dell'inadempimento del datore di lavoro ai suoi obblighi contrattuali è rimessa al sindacato del giudice del merito, censurabile in sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione. (nella specie, risalente al tempo anteriore alla novella dell'art. 5 legge 903/1977, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la gravità dell'inadempimento del datore di lavoro nell'adibizione di una dipendente a lavoro notturno quale modalità normale e stabile di svolgimento del rapporto di lavoro e ritenuto irrilevante la mancata attivazione dello speciale procedimento di cui all'art. 15 legge citata).

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  • 1Dimissioni per giusta causa
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021

    Questa voce è stata curata da Arianna Castelli Scheda sintetica Le dimissioni per giusta causa configurano un'ipotesi particolare di dimissioni del lavoratore subordinato. In questo caso, infatti, il dipendente può recedere dal contratto in tronco, cioè può interrompere il proprio rapporto di lavoro senza obbligo di dare un preavviso al datore di lavoro. Inoltre, qualora il dipendente sia impiegato in forza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, egli può sciogliersi dal contratto prima della scadenza del termine solo ed esclusivamente in presenza di una giusta causa. Nel caso di dimissioni per giusta causa, il lavoratore oltre a non dover corrispondere l'indennità di mancato …

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  • 2Dimissioni
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2002, n. 14829
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14829
Data del deposito : 18 ottobre 2002

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