Sentenza 18 ottobre 2002
Massime • 2
Nel rito del lavoro, la norma relativa al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione del giudizio d'appello non prescrive che l'atto debba contenere l'avvertimento al convenuto, previsto per il procedimento innanzi al tribunale dall'art. 163, terzo comma n. 7 cod. proc. civ., circa le conseguenze di una tardiva costituzione, ne' tale previsione è desumibile da un principio generale proprio dell'ordinamento processuale, atteso che, oltre alla diversità della forma dell'introduzione del giudizio con ricorso, nel giudizio d'appello, destinato a svolgersi nell'ambito degli accertamenti di fatto già acquisiti in primo grado, non opera lo stesso sistema di preclusioni e decadenze che caratterizza la prima istanza, sicché non si può neppure prospettare un'analoga esigenza di salvaguardia del diritto di difesa.
In ipotesi di dimissioni del lavoratore per giusta causa, la valutazione della gravità dell'inadempimento del datore di lavoro ai suoi obblighi contrattuali è rimessa al sindacato del giudice del merito, censurabile in sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione. (nella specie, risalente al tempo anteriore alla novella dell'art. 5 legge 903/1977, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la gravità dell'inadempimento del datore di lavoro nell'adibizione di una dipendente a lavoro notturno quale modalità normale e stabile di svolgimento del rapporto di lavoro e ritenuto irrilevante la mancata attivazione dello speciale procedimento di cui all'art. 15 legge citata).
Commentari • 2
- 1. Dimissioni per giusta causaMauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021
Questa voce è stata curata da Arianna Castelli Scheda sintetica Le dimissioni per giusta causa configurano un'ipotesi particolare di dimissioni del lavoratore subordinato. In questo caso, infatti, il dipendente può recedere dal contratto in tronco, cioè può interrompere il proprio rapporto di lavoro senza obbligo di dare un preavviso al datore di lavoro. Inoltre, qualora il dipendente sia impiegato in forza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, egli può sciogliersi dal contratto prima della scadenza del termine solo ed esclusivamente in presenza di una giusta causa. Nel caso di dimissioni per giusta causa, il lavoratore oltre a non dover corrispondere l'indennità di mancato …
Leggi di più… - 2. DimissioniMauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2002, n. 14829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14829 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI-UNO s.n.c. di BO AN & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGOSTINO DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO SPAGNOLO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANNI BARILLARI, NICOLETTA ZUIN, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FO RL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBERICO II n. 33, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO CESTER, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 73/99 del Tribunale di VICENZA, depositata il 12/11/99 - R.G.N. 112/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/02 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato MILIO per delega BARILLARI;
udito l'Avvocato COSSU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto dei primi tre motivi del ricorso, inammissibilità del quarto motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Padova. CA RI deduceva di essere stata assunta alle dipendenze della s.n.c. TI-Uno con contratto di formazione e lavoro come operaia tessitrice e di essere stata adibita fin dall'inizio del rapporto a turni di lavoro articolati nelle 24 ore, prestando quindi la sua attività anche nelle ore notturne in violazione dell'art. 5 della legge n. 903/1977 e del contratto collettivo applicabile;
di aver comunicato le sue dimissioni per giusta causa in data 30 gennaio 1990. Chiedeva quindi la condanna del datore di lavoro al pagamento di compensi per lavoro straordinario e al risarcimento del danno derivante dall'anticipata risoluzione del rapporto, quantificato in misura corrispondente alle retribuzioni non percepite fino alla scadenza del rapporto.
Il Pretore adito accoglieva la domanda relativa al risarcimento del danno, liquidato in lire 27.275.873 oltre accessori. Su appello di entrambe le parti, il Tribunale di Padova con sentenza del 12 gennaio 1994, in parziale riforma di tale pronuncia, rigettava ogni domanda proposta dalla RI.
Con decisione n. 11571 del 20 novembre 1997 la Corte di Cassazione annullava tale sentenza, affermando che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito, la legittimità del comportamento del datore di lavoro doveva essere stabilita in relazione al divieto di lavoro notturno delle donne posto dalla legge n. 903/1977; detta norma poteva dirsi in contrasto con la normativa europea, in relazione alla direttiva del Consiglio CEE n. 276/76. solo a seguito della denuncia da parte dello Stato Italiano. intervenuta nel 1992 (in epoca posteriore ai fatti di causa). della convenzione OIL 9 luglio 1948 n. 89, ratificata con legge 2 agosto 1952 n. 1305. La sentenza di annullamento stabiliva che il giudice di rinvio, applicando tale principio, avrebbe dovuto valutare la gravità dell'adibizione della dipendente al lavoro notturno e la ricorrenza di una giusta causa di dimissioni tenendo conto anche dello speciale procedimento apprestato a tutela della lavoratrice dall'art. 15 della legge n. 903/1977.
Riassunto il giudizio, in contumacia della soc. Ti Uno, con sentenza del 12 novembre 1999 il giudice del rinvio, designato nel Tribunale di Vicenza, confermava la decisione del Pretore di Padova adito in prima istanza. Il giudice del rinvio affermava l'esistenza di una giusta causa di dimissioni rilevando che l'assegnazione al lavoro notturno della sig. RI assumeva carattere di particolare gravità in relazione alla violazione della tutela assicurata all'epoca dall'art. 5 della legge n. 503/1977; l'inosservanza del divieto posto da tale norma, non in via occasionale ed episodica ma come una normale e costante modalità di svolgimento del rapporto, comprometteva l'adempimento delle funzioni familiari proprie della donna (costituzionalmente riconosciute) in considerazione della maggiore penosità del lavoro notturno, che avrebbe potuto pregiudicare il rispetto degli obblighi formativi gravanti sul datore di lavoro.
Su tale conclusione non incideva l'esistenza dello speciale procedimento previsto dall'art. 15 della stessa legge n. 903/1977, il ricorso al quale presuppone ed implica la prosecuzione del rapporto di lavoro. Di fronte all'inadempimento rilevante della controparte, la lavoratrice poteva agire per ottenere l'adempimento attraverso la rimozione della condotta datoriale illegittima oppure optare per la risoluzione del rapporto.
Avverso questa sentenza la società -U propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. CA RI resiste con controricorso e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 435 cod.proc.civ. in relazione al combinato disposto degli artt. 342 163 n. 7 cod.proc.civ.
La ricorrente eccepisce la nullità del procedimento conclusosi con la sentenza impugnata, rilevando che il decreto di fissazione dell'udienza di discussione nel giudizio di rinvio non contiene ne' l'invito alla convenuta a costituirsi nel termine di cui all'art.436 cod.proc.civ., ne' l'avvertimento delle decadenze in cui si incorre in caso di mancata costituzione nei termini. Per questa ragione, la parte è rimasta contumace nel giudizio di rinvio.
Premesso che la normativa generale in tema di processo civile si applica anche alle controversie in materia di lavoro, se non derogata dalla disciplina speciale, si sostiene che la disposizione del combinato disposto del nuovo testo degli artt. 342 e 163 n. 7 cod.proc.civ. deve valere anche per il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 435 cod.proc.civ., essendo ispirato al principio di tutela del diritto di difesa;
l'esigenza di salvaguardare Il diritto di difesa con l'avvertimento delle decadenze in cui si incorre in ipotesi di mancata costituzione assume particolare rilievo nel processo del lavoro, ed è riconosciuta anche dalle norme del codice di procedura penale.
Una diversa interpretazione porrebbe una questione di contrasto della normativa in esame in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. data l'irrazionalità di un ordinamento processuale che solo in alcune ipotesi (come per l'atto di citazione nel processo ordinario, o l'atto di citazione nel procedimento di convalida di sfratto e decreto ingiuntivo) e non per i processi introdotti con ricorso Informa la parte delle conseguenze di una sua inattività. La censura è priva di ogni fondamento. Posto che la norma relativa al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione del giudizio di appello (ai sensi dell'art. 435 cod.proc.civ. applicabile nel giudizio di rinvio ex art. 394 primo comma cod.proc.civ.) non contiene alcuna previsione di avvisi all'appellato in ordine alle conseguenze di una sua mancata o tardiva costituzione, la necessità di una simile comunicazione non può certamente desumersi da un principio di portata generale proprio dell'ordinamento processuale, che la parte pretende di ricavare dalla specifica previsione dell'art. 163 n. 7 cod.proc.civ., relativa all'atto di citazione secondo il rito ordinario, per estenderlo anche nel giudizio in appello secondo il rito del lavoro. A parte la diversità della forma della introduzione del giudizio con ricorso, nel giudizio di appello, destinato a svolgersi nell'ambito degli stessi accertamenti di fatto già compiuti in primo grado, non opera lo stesso sistema di preclusioni e decadenze che caratterizza la prima istanza, e non può dunque neppure prospettarsi un'analoga esigenza di salvaguardia del diritto di difesa.
Risulta quindi manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale. data la evidente diversità sostanziale delle situazioni poste a confronto.
Con il secondo motivo si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod.civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod.proc.civ., e difetto di motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 cod.proc.civ.
La sentenza viene censurata per l'omessa valutazione dei mutamenti normativi che hanno eliminato ogni differenza tra lavoratori uomini e donne per quanto riguarda l'espletamento del lavoro notturno;
in relazione a singoli passi della motivazione si osserva poi che
- non sono indicate le ragioni a sostegno dell'affermazione secondo cui il lavoro notturno. data la sua penosità, pregiudica l'adempimento delle funzioni familiari proprie della donna;
- è irrilevante il richiamo alla previsione di sanzioni penali per il lavoro notturno femminile di cui all'art. 16 della legge 903/1977;
- nulla è dimostrato con l'affermazione ipotetica secondo cui la maggiore penosità del lavoro notturno avrebbe potuto pregiudicare il rispetto degli obblighi formativi del datore di lavoro;
- contrasta infine con l'art. 2119 cod.civ. l'apprezzamento della circostanza della continuata adibizione della lavoratrice (per una settimana su tre) come giusta causa di dimissioni. Si osserva che la sig. RI, assunta per prestare la sua attività in turni avvicendati, ha atteso per cinque mesi prima di recedere dal rapporto;
la giusta causa non può essere ravvisata quando le dimissioni siano presentate a notevole distanza di tempo dal fatti addotti a motivo del recesso.
Il motivo è infondato. Il giudice del rinvio ha correttamente svolto l'indagine affidata dalla sentenza di annullamento di questa Corte, diretta a verificare l'idoneità della violazione del divieto posto dall'art. 5 della legge n. 903/1977 a giustificare il recesso immediato della dipendente;
tale valutazione presupponeva la piena operatività, sul piano dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto tra le parti, del suddetto divieto. corrispondente nell'ordinamento allora vigente ad uno strumento di tutela del lavoro femminile (la sentenza n. 11571/1997 ricorda che la Corte Costituzionale con decisione n. 246/1987 aveva riconosciuto alla norma tale funzione protettiva, in armonia con i principi dell'art. 37 Cost.). Sono quindi irrilevanti le considerazioni svolte dalla ricorrente in ordine alla successiva evoluzione del sistema normativo a partire dal 1992, il giudice del rinvio non aveva il compito di stabilire l'effettività della tutela posta dal suddetto divieto, ne' se la ragione protettiva di questa fosse venuta meno, ma doveva operare una valutazione della gravità dell'inadempimento contrattuale realizzato con la violazione della norma allora esistente.
Tale giudizio di fatto è stato compiuto dal giudice di merito, con un apprezzamento congruamente motivato, che si sottrae al sindacato di legittimità, La sentenza impugnata risulta infatti fondata sul rilievo della continuità dell'adibizione della RI a lavoro notturno, quale modalità normale e stabile di svolgimento del rapporto e non come saltuaria ed occasionale evenienza. Tale ragione vale a sorreggere il convincimento espresso in ordine alla gravità dell'Inadempimento, tale da impedire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, indipendentemente dall'accertamento della concreta Incidenza sull'attuazione degli obblighi formativi derivanti dal contratto.
La durata dell'inadempimento nel tempo non fornisce alcun argomento per escludere la giusta causa di recesso. dovendosi al contrario rilevare che proprio la sistematica continuità della condotta della datrice di lavoro, non limitata a singole occasioni, indica la gravità della violazione della legge, nell'ambito di una valutazione complessiva della vicenda fino al suo momento finale. Con il terzo motivo si denunciano ì vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della legge n. 903 del 1977, in relazione all'art. 360 n. 3 cod.proc.civ., e difetto di motivazione In relazione all'art. 360 n. 5 cod.proc.civ. Si osserva che il giudice del rinvio, in base alle indicazioni della sentenza di annullamento, avrebbe dovuto esaminare la gravità della violazione del divieto del lavoro notturno tenendo conto anche dello speciale mezzo processuale di tutela di cui all'art. 15 della legge n. 903/1977; tale indagine non è stata compiuta, risultando erronea l'argomentazione, che si pretende di trarre dalla stessa pronuncia di cassazione, secondo cui l'esistenza del suddetto procedimento speciale non vale di per sè ad escludere una giusta causa di recesso della lavoratrice. Non era sufficiente affermare che la norma dell'art. 2119 cod.civ. e quella dell'art. 15 legge 903/1977 operano su due piani diversi;
la decisione avrebbe dovuto specificare su quali piani, concorrenti tra loro, ha ritenuto operative le norme;
avrebbe dovuto poi spiegare le ragioni per cui ha considerato l'inadempimento della datrice di lavoro di non scarsa importanza, e ciò nell'ambito di una valutazione globale ed unitaria di entrambe le parti del rapporto.
Anche questo motivo è infondato. Il riferimento, contenuto nella sentenza di cassazione, allo speciale procedimento previsto dall'art. 15 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 non Implica certamente che l'esistenza di questo strumento di tutela della lavoratrice precluda la configurabilità della giusta causa di dimissioni, indicando invece solo un elemento per la valutazione della giustificazione di tale opzione. In questa ottica, il giudice del rinvio ha operato un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, che come si è detto ha attribuito particolare rilievo alla sistematica continuazione nel tempo del comportamento contra legem, considerato di gravità tale - nonostante la possibilità di poter far valere i propri diritti In costanza di rapporto da giustificare il recesso Immediato.
Con il quarto motivo si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, in relazione all'art. 1223 e seguenti cod.civ. e all'art. 360 n. 3 cod.proc.civ., nonché difetto di motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 cod.proc.civ. La ricorrente intende censurare la sentenza impugnata "sul punto relativo alla quantificazione dei danni" rilevando che la sig. RI aveva iniziato a prestare la sua attività prima della sua "regolarizzazione" con la stipulazione del contratto di formazione e lavoro;
dunque. doveva essere rilevata la nullità di detto contratto, e con riferimento all'esistenza di un contratto di lavoro a tempo determinato non poteva trovare applicazione "quanto stabilito dà ll'art. 1223 e seguenti cod.civ.". La censura è inammissibile. Va richiamato qui il principio secondo cui, quando una sentenza della Corte di cassazione abbia fissato i criteri che devono informare la risoluzione della controversia, tutte le questioni in proposito precedentemente dedotte devono intendersi implicitamente decise quale presupposto necessario e inderogabile logicamente della pronunzia in diritto, con la conseguenza che la sentenza vincola il giudice di rinvio non solo in ordine in principi di diritto affermati, ma anche ai necessari presupposti di fatto, da intendersi quali premesse logico-giuridiche accertate dalla pronunzia di annullamento (cfr. Cass. 29 febbraio 1988 n. 2123, 15 aprile 1995 n. 4299, 30 maggio 2001 n. 7379). Nella specie, la sentenza di annullamento ha esaminato la questione dell'inadempimento della datrice di lavoro ai fini della configurabilità di una giusta causa di recesso della dipendente da un contratto di formazione e lavoro, e quindi con riferimento ad una ipotesi che rientra nella fattispecie, regolata dall'art. 2119 cod.civ., di recesso dal contratto prima della scadenza del termine.
L'accertamento affidato da questa Corte al giudice del rinvio riguardava l'esistenza degli estremi della giusta causa di recesso "ante tempus", e in tale indagine l'operatività della citata previsione dell'art. 2119 cod.civ. si pone come presupposto necessario ai fini della successiva disamina in ordine alla pretesa risarcitoria della sig. RI.
Il motivo non attiene tanto ai criteri di liquidazione del danno risarcibile, quanto a tale presupposto;
con tale censura la ricorrente tenta inammissibilmente di modificare i termini oggettivi della controversia impliciti nella sentenza di annullamento, contestando l'esistenza di un valido contratto di formazione e lavoro, caratterizzato da un termine di durata, e pertanto della stessa fattispecie di recesso "ante tempus" in relazione alla quale il giudice del rinvio doveva decidere la lite.
Il ricorso deve essere quindi respinto, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio in euro 24,80, oltre euro 3.000,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2002