Sentenza 19 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5720 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE057 20/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE позвышенный вертћмиром ржетове Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 1814/00 Dott. Angelo GRIECO Dott. IA Gabriella LUCCIOLI - Consigliere Cron. 16958 Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Rep. 1296 Rel. Consigliere CELENTANO -Dott. Walter Ud. 09/01/2002 - Consigliere Dott. Aniello NAPPI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENT ENZA dal Sig.IL-SOLE 24 ORE per diritti € 1,55... sul ricorso proposto da: CANCELLORECASA DI CURA PRIVATA SALUS SpA, in persona del legale 2-() ) elettivamente domiciliata rappresentante pro tempore, 66, l'avvocato M in ROMA VIA DELLA BALDUINA presso rappresenta e difende, GIUSEPPE SPAGNUOLO, che la giusta procura a margine del ricorso;
77 1.1500 - ricorrente
contro
CI MA IA, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO RUSSELL 6, presso l'avvocato GIUSEPPE PETILLO, rappresentata e difesa dall'avvocato BRUNO PETILLO, 2002 giusta delega a margine del ricorso;
18 - controricorrente
contro
P.M. presso il TRIBUNALE di SALERNO;
- intimato avverso la sentenza n. 322/99 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 13/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il resistente, 1'Avvocato Petillo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità 01 in subordine il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Nel giudizio di falso civile promosso da IA Ro- saria RC nei confronti della S.r.l. CA SA e con l'intervento del Pubblico Ministero, il Tribunale di Salerno, con sentenza del 24.06.1994, dichiarò la falsità della sottoscrizione apposta con il nome dell'amministratore unico della società convenuta in calce al documento datato 26.07.1982 costituito da una lettera di licenziamento della RC, dipendente della medesima società. 14 Avverso la sentenza propose appello la "Casa di 2 Cura SA S.p.a." e la Corte di Salerno, con sentenza emessa il 02.09.1999, accogliendo l'eccezione dell'appellata, dichiarò inammissibile il gravame per- ché proposto da soggetto diverso da quello nei confron- ti del quale era stata emessa la sentenza impugnata. La Corte rilevò che nulla emergeva dai documenti corrispondenza e laesibiti dall'appellante circa la continuità giuridica tra il soggetto che era stato par- te nel primo grado del giudizio e quello che aveva pro- posto l'impugnazione; che tra i due soggetti risulta- vano diverse sia la forma societaria, sia la denomina- zione e la ragione sociale;
che era da escludere l'errore materiale nella indicazione del soggetto ap- pellante anche in considerazione che la procura era stata rilasciata dalla suddetta S.p.a. Casa di Cura Sa- lus;
che, dopo la contestazione della controparte, l'onere della prova circa la legittimazione ad impugna- re spettava all'appellante, il quale nulla aveva né dedotto né provato sul punto. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione la "Casa di Cura privata SA S.p.a.". Resiste la RC con controricorso, illustrato con memoria, ed eccepisce, in limine, l'inammissibilità del ricorso perché proposto ancora da soggetto diverso S da quello nei cui confronti era stata emessa la senten- 3 za ora impugnata. Motivi della decisione All'udienza dinanzi a questa Corte il procuratore della resistente, richiamandosi a quanto già dedotto nel controricorso (che tutti i documenti relativi al mutamento della ragione sociale della società appellan- te erano stati prodotti, con tardiva inclusione nel fa- scicolo di parte, in questa fase del giudizio) ha ri- chiesto "di essere autorizzato alla presentazione del- la querela di falso relativamente all'indice degli atti depositati dalla ricorrente nel giudizio dinanzi alla h Corte di Appello". E' sufficiente, sul punto, il duplice rilievo che a) la querela di falso può essere proposta dinanzi alla Corte di cassazione soltanto quando sia rivolta contro atti e documenti relativi al procedimento di legittimità, b) il contenuto del fascicolo di parte, e l'indice che lo descrive, non risultano mutati rispetto alla disamina che ne ha fatto la Corte di merito con la sentenza ora impugna- ta. Il ricorso è articolato in tre motivi, come segue rubricati e svolti. 1° con il primo motivo la ricorrente denunzia "la violazione delle norme di cui agli artt. 115 e 116 4 c.p.c. ed il vizio di motivazione". In particolare, denunzia il mancato esame, da parte della Corte di merito, dei documenti relativi al muta- mento di ragione sociale di essa appellante, conseguen- te alla trasformazione societaria e al mutamento della denominazione sociale, documenti che "erroneamente la Corte aveva ritenuto non prodotti e non allegati agli atti". In tale omissione la ricorrente individua la violazione del dovere di giudicare iuxta alligata et probata secondo la prescrizione dell'art. 115 c.p.c. 2° con il secondo motivo denuncia la "violazione delle norme di cui agli artt. 2193-2436 e da 2727 a 2729 cod.civ.", deducendo che le suddette mo- dificazioni riguardanti la società erano state iscritte nel registro delle imprese, sicché le stesse dovevano ritenersi, per presunzione legale, conosciute dalla controparte e anche dal Giudice ai fini del processo, senza alcuna necessità di allegazione o specifica dedu- zione da parte di essa appellante. 3° con il terzo motivo denuncia la "1' omessa mo- tivazione su punto decisivo" sempre in relazione all'omesso esame dei documenti che identificavano essa parte e al giudizio espresso in ordine alla identifi- cazione della società. La ragione di inammissibilità del ricorso, indica- 5 14 ta dalla resistente, non sussiste. La diversità di denominazione, limitata invero al solo aggettivo “privata“, tra la società che fu par- te soccombente nel giudizio di appello e quella ora ri- sull'identità corrente non è tale da legittimare dubbi del soggetto giuridico. Il ricorso va dunque disaminato secondo le censure proposte. Tutti i motivi del ricorso possono essere disamina- ti congiuntamente per l'identità sostanziale delle cen- sure mosse alla sentenza impugnata. I motivi stessi sono infondati. Л Principio di diritto applicabile al caso di specie, correttamente individuato dalla Corte di merito, quello secondo il quale "nel caso di trasformazione, nel corso del processo, di un soggetto (persona fisica o giuridica) in un altro, che corrisponda ad una ipote- si di successione a titolo particolare (art.111 c.p.c.), l'esercizio da parte del soggetto risultante trasformazione dei diritto di proporre impugna-dalla zione avverso la sentenza pronunciata nei confronti del soggetto dante causa richiede l'allegazione e la dimo- strazione della situazione sostanziale da cui deriva la legittimazione all'impugnazione, non desumibile dal- la sentenza di primo grado" (in termini, le sentenze b 6 di questa Corte n. 3299 dell'anno 2000, n. 1038, n. 1815 e n. 6249 del 1996, n. 1 del 1994 ed altre con- formi). Occorre dunque che il successore a titolo partico- lare fornisca la prova della sua legittimazione ad im- pugnare, in mancanza della quale l'impugnazione è inam- missibile. La Corte di merito ha rilevato che la procura per l'appello era stata conferita dalla "Casa di Cura SA S.p.a." ; ha ritenuto che in relazione ai due sog- getti fosse da escludere tanto l'errore materiale quanto il verificarsi di una "irrilevante variazione di denominazione" essendo diversa, tra gli stessi, denominazione tanto la forma societaria che la sociale. La stessa Corte ha poi disaminato tutta la produ- zione documentale della società appellante, dandone at- to nella sentenza attraverso l'indicazione specifica di ciascuno dei quattro (il quinto era costituito dalla comparsa conclusionale) documenti esistenti nel fasci- colo di parte (in conformità del relativo indice vistato dalla Cancelleria) in tal modo rilevando la mancata dimostrazione, da parte della società appel- lante, della sua legittimazione ad impugnare. La ricorrente non ha dato nessuna indicazione che 7 specifica, contrastante con i rilievi della Corte di merito, circa la produzione dei documenti "relativi alla mutata ragione sociale" dai quali la Corte stessa avrebbe dovuto trarre la prova della sua legit- timazione ad impugnare, essendosi limitata, nel testo del ricorso (pag. 3, 4, 6), ad enunciare soltanto "allegati agli at- l'avvenuta produzione di documenti enunciazione contrastante con il puntuale ri- ti" descrittivo della Corte di merito.lievo La conclusione cui detta Corte è giunta "l'appello risultava proposto da soggetto diverso che da quello nei cui confronti era stata emessa la senten- بلا " impugnata - è dunque del tutto corretta. a z Né ha fondamento la tesi svolta nel secondo motivo di ricorso. La presunzione di conoscibilità del contenuto di atti soggetti alle forme di pubblicità del registro (artt.2188, 2193 c.c. in relazione aglidelle imprese artt. 2436, 2498 dello stesso codice) opera in senso diverso ("i fatti non iscritti non possono essere op- posti a terzi") e su un piano altrettanto diverso da quello del processo, nel quale vige la regola secondo la quale gli eventi che costituiscono il presupposto della legittimazione ad impugnare ex art. 111 cod. proc. civ. non si sottraggono alla regola dell'onere fles 8 della prova, segnatamente allorché la legittimazione sia contestata (come nel caso di specie, secondo quanto si rileva dalla sentenza impugnata) о po- sta in discussione dalla controparte (v., ex multis, le sentenze n. 1/1994 e n. 3299/00 di que- sta Corte). Il ricorso dev'essere, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro.91.05.oltre euro 1.500,00 ( millecinquecento ) per onorario. Così deciso addì 9 (nove) gennaio 2002 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente Walter Celentano Angelo Grieco/ yel Prima Sezione C Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE 19. APR. 2007 Luisa Passing() 109T 129,11 IL CANCELLIERE Jure vi 456T 30 99 TOT160 10 9