CASS
Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2023, n. 29854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29854 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RL NU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/05/2022 del TRIBUNALE di GELA udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Alessandro Cimmino. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Gela, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 18/5/2022, ha respinto l'istanza con la quale RL NU ha chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato tra le seguenti pronunce: -sentenza del 23/9/2009 emessa dal Tribunale di Gela per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 commesso il 21/7/2009; -sentenza del 23/1/2013 emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Gela per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 commesso il 4/12/2011; - sentenza del 16/12/2020 emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Gela per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 commesso il 12/2/2016; 2. Il giudice dell'esecuzione, pure considerata l'omogeneità delle condotte contestate, premessi i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in Penale Sent. Sez. 1 Num. 29854 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 16/03/2023 ordine all'applicazione della disciplina della continuazione, ha ritenuto tra i fatti non esistesse il medesimo disegno criminoso. Ad avviso del giudice, infatti, i fatti non sarebbero avvinti dal medesimo disegno criminoso in quanto gli stessi, al più, rientrerebbero in un "generico programma delinquenziale". 3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 546 cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di motivare in ordine alla richiesta di computare nell'ordinanza il presofferto pari a 135 giorni che aveva costituito oggetto di specifica richiesta. 3.2. Violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. riguardo alla ritenuta assenza del medesimo disegno criminoso. 4. In data 28 febbraio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore generale, Sost. Proc. Gen. Alessandro Cimmino, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. La doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha dato espressamente atto che nel provvedimento di cumulo si era già tenuto in considerazione del periodo di 135 giorni, oggetto del provvedimento del Magistrato di Sorveglianza (cfr. pag. 1 del provvedimento impugnato). 2. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto alla censura, peraltro formulata in termini generici, contenuta nel secondo motivo. In ordine alla carenza del vincolo della continuazione, infatti, il giudice dell'esecuzione -facendo adeguato e coerente riferimento alla distanza di tempo esistente tra le condotte di spaccio (luglio 2009, dicembre 2011 e febbraio 2016) e alla differenza di tipo e quantità della sostanza stupefacente- si è conformato alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 - 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 - 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 - 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 - 01) e la motivazione non è sindacabile in questa sede. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/3/2023
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Alessandro Cimmino. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Gela, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 18/5/2022, ha respinto l'istanza con la quale RL NU ha chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato tra le seguenti pronunce: -sentenza del 23/9/2009 emessa dal Tribunale di Gela per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 commesso il 21/7/2009; -sentenza del 23/1/2013 emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Gela per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 commesso il 4/12/2011; - sentenza del 16/12/2020 emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Gela per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 commesso il 12/2/2016; 2. Il giudice dell'esecuzione, pure considerata l'omogeneità delle condotte contestate, premessi i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in Penale Sent. Sez. 1 Num. 29854 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 16/03/2023 ordine all'applicazione della disciplina della continuazione, ha ritenuto tra i fatti non esistesse il medesimo disegno criminoso. Ad avviso del giudice, infatti, i fatti non sarebbero avvinti dal medesimo disegno criminoso in quanto gli stessi, al più, rientrerebbero in un "generico programma delinquenziale". 3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 546 cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di motivare in ordine alla richiesta di computare nell'ordinanza il presofferto pari a 135 giorni che aveva costituito oggetto di specifica richiesta. 3.2. Violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. riguardo alla ritenuta assenza del medesimo disegno criminoso. 4. In data 28 febbraio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore generale, Sost. Proc. Gen. Alessandro Cimmino, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. La doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha dato espressamente atto che nel provvedimento di cumulo si era già tenuto in considerazione del periodo di 135 giorni, oggetto del provvedimento del Magistrato di Sorveglianza (cfr. pag. 1 del provvedimento impugnato). 2. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto alla censura, peraltro formulata in termini generici, contenuta nel secondo motivo. In ordine alla carenza del vincolo della continuazione, infatti, il giudice dell'esecuzione -facendo adeguato e coerente riferimento alla distanza di tempo esistente tra le condotte di spaccio (luglio 2009, dicembre 2011 e febbraio 2016) e alla differenza di tipo e quantità della sostanza stupefacente- si è conformato alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 - 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 - 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 - 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 - 01) e la motivazione non è sindacabile in questa sede. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/3/2023