Sentenza 17 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2003, n. 7728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7728 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR0 77 2 8/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Erminio RAVAGNANI R.G.N. 17191/00 Consigliere Cron. BATTIMIELLO Dott. Bruno 17081 Consigliere - Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere - Ud. 23/01/03 Rel. Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliata in ROMA ANTONIA, CORRIDONI 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO VIA ARNO che la rappresenta e difende, giusta delega AGOSTINI, in atti;
B ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2003 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 537 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 614/99 del Tribunale di MACERATA, depositata il 10/11/99 -R.G.N. 10/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/03 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, la sig.ra IA CO chiedeva accertarsi il suo diritto di ricevere l'integrazione al trattamento minimo sulla pensione diretta (VO 50006109, decorrente dal maggio 1980), invece che su quella di reversibilità (SO 20026830, decorrente dal settembre 1991), entrambe inferiori a tale trattamento. Sosteneva la ricorrente che la sua pretesa si fondava sulla circostanza dell'implicita abrogazione del disposto dell'art. 6 comma terzo, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638) che, con riguardo al caso di cumulo di pensioni a carico della medesima gestione, prevede l'integrazione al minimo della pensione correlata ad una base contributiva superiore al limite dei 781 contributi settimanali. La domanda, accolta dal Pretore, era, poi, rigettata dal locale Tribunale, che, con sentenza depositata in cancelleria il 10 novembre 1999, accoglieva l'appello dell'INPS. Il giudice del gravame, in particolare, negava che l'art. 6, comma 3, del decreto legge n. 463/83, conv. con legge n. 638/83, fosse stato implicitamente abrogato per selativamente effetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 8, della legge n. 140 del 1985, commi 3 e 4 dell'art. 14 quater della legge n. 33/80 ed escludeva che nella specie potessero operare disposizioni intese a garantire, comunque, il cosiddetto trattamento pensionistico complessivo più favorevole. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la pensionata, formulando un'unica, articolata censura, cui resiste l'I.N.P.S. con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 3, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre Est. Evangelista 3 1983 n. 638 (art. 360, n. 3 c.p.c.), 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140, 1 e ss. del D.P.C.M. 16 dicembre 1989, in relazione all'art. 3, secondo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544; violazione e falsa applicazione dell'art. 6, settimo comma della legge n. 638 del 1983; occorrendo, non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del terzo e settimo comma dello stesso art. 6 della legge n. 638 del 1983; vizi di motivazione. Ricordati i principi dettati dalla prima delle citate disposizioni per identificare la pensione da integrare al minimo nel caso di titolarità di più pensioni tutte di importo inferiore al minimo, la ricorrente sostiene che il criterio cui il legislatore si è ispirato sarebbe in tutti i casi quello del maggior beneficio economico del percipiente. In particolare, per quanto riguarda - nel caso di titolarità di pensione diretta e ai superstiti a carico della stessa gestione - la scelta della integrazione sulla pensione corrisposta in virtù di almeno 781 contributi settimanali, in deroga alla regola generale che privilegia la pensione diretta come quella da integrare, la ricorrente deduce che anche tale scelta fu dettata dalla volontà di favorire i pensionati. Infatti coloro che fruivano di una pensione integrata al trattamento minimo, costituita con più di 780 contributi settimanali, godevano, in forza dell'art. 14 quater, commi 3 e 4, del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, di un'ulteriore maggiorazione pari a lire 10.000 mensili (c.d. superminimo). Per salvaguardare tale maggiorazione, che poteva essere attribuita solo ad una pensione integrata al trattamento minimo, occorreva che fosse integrata, tra le due pensioni inferiori al minimo a carico della stessa gestione, quella costituita da un numero di contributi settimanali non inferiori a 781. Ma, una volta abolita la maggiorazione per effetto dell'art. 4, comma 8, della legge n. 140 del 15 aprile 1985 (che, migliorate le pensioni dei c.d. settecentottantunisti, ha riportato la disciplina del minimo di tale Est. Evangelista 4 categoria nell'alveo di quella dettata per la generalità dei lavoratori), dovrebbe ritenersi tacitamente abrogato l'ultimo alinea del comma 3 del citato art. 6, in favore del criterio più generale di scelta che, ai fini della attribuzione del minimo, privilegia la pensione diretta. La ricorrente sottolinea, poi, che l'interpretazione data dal giudice d'appello alle riferite disposizioni si espone a consistenti dubbi di legittimità costituzionale per la discriminazione che determina in danno dell'assicurato che perde l'integrazione al minimo sulla pensione diretta, rispetto ai pensionati che possono fruire di siffatta integrazione e sono, nel contempo titolari di una pensione di riversibilità calcolata nella misura del 60% di quella, integrata al minimo, già spettante al loro dante causa, nonché rispetto ai pensionati che, fruendo di più pensioni a carico di diverse gestioni, si giovano dell'operatività di un criterio di scelta della pensione da integrare, tale che comporta la conservazione del trattamento più favorevole. Il ricorso è infondato. Al fine di stabilire quale fra le due pensioni - inferiori al trattamento minimo e a carico della stessa gestione - spettanti alla ricorrente fosse da integrare, l'INPS ha applicato l'art. 6, terzo comma, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, il quale, dopo aver premesso che nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta>> (sempre che non risultino superati i limiti di reddito di cui ai precedenti commi), dispone: nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di Est. Evangelista 5 decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione>>. Come questa Corte ha già avuto modo di stabilire (v., per tutte, la sentenza 10 agosto 1998, n. 7840), tale ultima disposizione, anche a voler rinvenire la sua ratio nella necessità, come assume la ricorrente, di salvaguardare il c.d. superminimo attribuito dall'art. 14 quater del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, conv. con legge 29 febbraio 1980 n. 33, ai c.d. settecentottantunisti, non può ritenersi implicitamente abrogata per effetto della espressa abrogazione, da parte dell'art. 4 della legge 15 aprile 1985 n. 140, dei commi 3 e 4 del citato art. 14 quater. L'abrogazione tacita, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, ricorre quando sussiste incompatibilità fra le nuove disposizioni e le precedenti o quando la nuova legge disciplina l'intera materia già regolata dalla legge anteriore;
in particolare, con riferimento alla prima ipotesi, la suddetta incompatibilità si verifica solo quando fra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge deriva necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra (Cass., nn. 1760/95; 3661/86; 829/73; 2246/66). Situazioni, queste, che non si ravvisano nella fattispecie in esame, ove la legge 15 aprile 1985 n. 140 (miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale) ha provveduto a dettare disposizioni migliorative dei trattamenti pensionistici, abrogando, tra l'altro, il c.d. superminimo previsto per i c.d. settecentoottantunisti dall'art. 14 quater del D.L. n. 663 del 1979, conv. con la legge n. 33 del 1980, ma non si è affatto occupata di disciplinare, né in via generale, né in particolare (limitatamente, ad esempio, all'ipotesi in esame), la materia del cumulo delle Est. Evangelista pensioni e della scelta della pensione da integrare tra più pensioni inferiori al trattamento minimo. Né il sistema che ne deriva pone dubbi di legittimità costituzionale, in relazione ai principi di cui agli artt. 3 e 38 Cost. Quanto al principio di solidarietà di cui al secondo di tali precetti, è agevole rilevare che esso non impone affatto che l'ordinamento previdenziale sia strutturato nel senso di favorire sempre e comunque la pretesa dell'assicurato al trattamento pensionistico complessivo più favorevole, né predetermina la scelta, rimessa, invece, alla discrezionalità del legislatore, dei criteri per la ragionevole individuazione della pensione da integrare, mentre ha la funzione di garantire, che attraverso un meccanismo integrativo della pensione che sarebbe conseguibile sulla base della sola contribuzione versata, sia comunque raggiunto un livello minimo di trattamento, corrispondente alla soglia di compatibilità con le esigenze di vita del pensionato. Che poi una disparità nel trattamento pensionistico complessivo, svantaggiosa per i titolari di pensione diretta costituita per effetto di un numero di contribuzioni settimanali inferiori a 781 e di pensione di reversibilità invece assistita da tale requisito contributivo, possa riscontrarsi (specialmente nei casi in cui particolarmente esiguo sia l'importo a calcolo della pensione diretta), non è circostanza idonea a comportare la illegittimità della norma. Si tratta, come ha ritenuto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 18 del 18 febbraio 1998, di una disparità di mero fatto, derivante da circostanze contingenti ed accidentali, riferibile non già alla norma impugnata nel suo contenuto precettivo - preordinato alla individuazione della pensione da integrare - ma semplicemente alla sua applicazione concreta, dato il concorso di talune premesse di ordine fattuale occasionalmente ricorrenti. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. Est. Evangelista 7 L'assicurata soccombente non è tenuta a rimborsare al resistente INPS le spese di questo giudizio di legittimità, non ricorrendo gli estremi della manifesta infondatezza e temerarietà della lite (art. 152 disp. att. c.p.c., reintrodotto nell'ordinamento a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 13.4.1994, che ha dichiarato la illegittimità della norma che lo aveva abrogato: l'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992, conv. nella legge 14 novembre 1992 n. 438).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2003 IL PRESIDENTE min. avg IL CONSIGLIERE - ESTENSORE ShefaunLangeth wella мене IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria 17 MAG. 2003 Z elle R P U S CANCELLIERE T O N Est. Evangelista