Sentenza 17 giugno 1999
Massime • 1
Nella previsione normativa degli artt. 19 e 20 della legge n. 865 del 1971, la speciale competenza in unico grado della Corte d'appello è espressamente limitata alle controversie aventi ad oggetto la determinazione delle indennità di espropriazione ed occupazione negli esclusivi rapporti tra il soggetto espropriante, obbligato al pagamento delle indennità, ed i soggetti espropriati aventi diritto alle indennità stesse. Sicché, tale eccezionale attribuzione di competenza non può essere estesa a domande diverse - benché connesse quanto ai soggetti, al titolo o all'oggetto - rispetto a quelle di opposizione alla stima delle indennità d'espropriazione e d'occupazione (la S.C. ha così escluso la competenza della Corte d'appello a giudicare in unico grado circa la domanda diretta da un Comune nei confronti dell'IACP, avente ad oggetto il corrispettivo della concessione del diritto di superficie per la realizzazione del piano di edilizia residenziale pubblica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/06/1999, n. 6008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6008 |
| Data del deposito : | 17 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Rel. Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere-
Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERTOLONI 27, presso l'avvocato R. CIOCIOLA, rappresentato e difeso dagli avvocati LEONE PARADISO, RENATO VERNA, giusta delega in calce al controricorso;
- ricorrente -
contro
TO VITO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso l'avvocato DOMENICO BATTISTA, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIO RICCARDI, PIETRO URSINI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BARI;
- intimato -
e sul 2 ricorso n. 11510/97 proposto da:
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BARI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. NEMESIO 6, presso l'avvocato MANZARI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIACOMO TARSIA, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE DI BARI, TO VITO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 104/97 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 07/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/99 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
inammissibile o assorbito il ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Accogliendo la opposizione alla stima proposta ex art. 19 legge 865/1971 proposta da IT LI nei confronti del Comune di Bari
- espropriante -, la Corte d'appello di Bari con la sentenza 7 febbraio 1997, qui impugnata, determinava le indennità di espropriazione e di occupazione dovuta all'LI con riguardo ai suoli già di sua proprietà di cui ai decreti di espropriazione n. 150 dell'11 giugno 1990 e n. 211 dell'8 maggio 1992, nonché alla posizione residua del terreno a cui all'attore stesso aveva chiesto che fosse estesa l'espropriazione (a norma dell'art. 23 legge 2359/1865); dichiarava per altro la inammissibilità della domanda di garanzia dal convenuto Comune di Bari proposta nei confronti dell'Istituto Autonomo Case Popolari, della provincia di Bari, da esso chiamato in causa come l'effettivo beneficiario della espropriazione, concessionario del diritto di superficie sui terreni espropriati.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Bari, deducendo due motivi di impugnazione. Resistono con separati controricorsi e memorie l'avv. IT LI e l'Istituto Autonomo Case Popolari che propone ricorso incidentale condizionato (deducendo difese di merito in ordine alla domanda di garanzia dalla Corte d'appello dichiarata inammissibile).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso il Comune di Bari, deducendo "violazione e falsa applicazione" dell'art. 5 bis legge 359/1992, critica la decisione impugnata per avere la Corte di merito omesso di operare la prescritta riduzione nella misura del 40 per cento sulla determinata indennità, benché l'espropriato LI non avesse avanzato alcuna proposta di cessione al valore ritenuto congruo, quando invece il comma 2 dell'art. 5 bis condiziona il beneficio dell'esonero dalla riduzione alla iniziativa assunta dal soggetto espropriato in funzione della cessione volontaria del bene. Il motivo è infondato.
Il problema lasciato aperto dalla sentenza della Corte Costituzionale 16 giugno 1993, n. 383 (che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui non prevede in favore dei soggetti già espropriati al momento della entrata in vigore di tale legge, nei confronti dei quali l'indennità di espropriazione non sia ancora divenuta incontestabile, il diritto di accettare l'indennità di cui coma 1 della stessa norma, con esclusione della riduzione del 40 per cento) è stato affrontato da questa Corte con le sentenze nn. 1414, 1580 e 1668 del 1997 e risolto nel senso che il diritto riconosciuto all'espropriato di accettare l'indennità - nella misura perciò non decurtata - postula necessariamente il corrispondente obbligo a carico dell'espropriante di formulare un'offerta commisurata ai nuovi criteri. Con la conseguenza che qualora tale offerta sia mancata e l'accordo negoziale sulla misura dell'indennità non sia perciò intervenuto per fatto e colpa dell'espropriante, la riparazione della lesione al diritto dell'espropriato (di accettare la indennità non decurtata) non può realizzarsi che attraverso la liquidazione della indennità secondo il criterio di cui al comma 1 dell'art. 5 bis, esclusa l'applicazione della riduzione. Soluzione, questa, condivisa dal Collegio e adottata dalla Corte di merito che ha constatato come nella specie il Comune espropriante avesse omesso di offrire, nel corso del giudizio, l'indennità adeguata ai criteri normativi sopravvenuti, quando invece la opposizione alla stima proposta dall'LI si era dimostrata fondata, sicché l'espropriato con piena ragione aveva rifiutato la prospettiva transattiva con riguardo a una misura dell'indennità non conforme neppure al più restrittivo criterio della nuova normativa.
2. Con il secondo motivo il Comune ricorrente deduce "violazione o falsa applicazione" dell'art. 106 c.p.c. e dell'art. 32 stesso codice, nonché "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" e critica la decisione impugnata per avere la Corte di merito ritenuto la inammissibilità della domanda di garanzia (proposta dal Comune nei confronti dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari, chiamato in causa) sull'erroneo presupposto che tale domanda fosse fondata su un rapporto convenzionale, discendendo invece dall'art.35 legge 865/1971 il vantato diritto del Comune, del quale era stato così pregiudicato l'interesse al simultaneus processus. Il motivo è infondato.
Basti qui ribadire (richiamando l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che ben può dirsi consolidato sul punto e di cui sono la più recente espressione Cass. n. 7358 del 1995 e n. 5632 del 1994) che la speciale competenza in unico grado della Corte d'appello è espressamente limitata nella previsione normativa degli artt. 19 e 20 della legge 865/1971 alle controversie aventi ad oggetto la determinazione delle indennità di espropriazione ed occupazione negli esclusivi rapporti tra il soggetto espropriante, obbligato al pagamento delle indennità, e i soggetti espropriati aventi diritto alle indennità stesse. Introducendo una deroga alle regole ordinarie sulla competenza che comporta anche la eliminazione di un grado del giudizio, la normativa introdotta dai citati artt. 19 e 20 ha carattere eccezionale (art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale), sicché l'attribuzione di competenza da essa disposta non può essere estesa, oltre la fattispecie espressamente considerata, a domande diverse, benché connesse, quanto ai soggetti, al titolo o all'oggetto, rispetto a quelle di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione. Ebbene, la domanda nella specie proposta dal Comune di Bari nei confronti dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari è per certo estranea alla indicata previsione normativa:
essa infatti è diretta contro un soggetto che non è parte del rapporto espropriativo, avendo ad oggetto non l'indennità di espropriazione, ma il corrispettivo della concessione del diritto di superficie per la realizzazione del piano di edilizia residenziale pubblica, e perciò è fondata non già sulla espropriazione ma sulla convenzione conclusa tra Comune e Istituto a norma dell'art. 35, comma 8, legge 865/1971 (che "deve prevedere" il corrispettivo della concessione commisurato non solo al costo di acquisizione delle aree ma anche a quello delle opere di urbanizzazione già realizzate o da realizzare a cura del Comune).
Si deve quindi escludere che la domanda del Comune (avente ad oggetto il corrispettivo determinato nella convenzione) possa rimanere attratta alla cognizione della Corte d'appello a norma dell'art. 32 c.p.c., quale asserita domanda di garanzia rispetto alla domanda principale di opposizione alla stima. Infatti, pur ammesso che la regola dell'art. 32 c.p.c. trovi applicazione quando la cognizione della causa principale sia attribuita con deroga alle norme ordinarie sulla competenza, basterà rilevare in concreto che quella proposta dal Comune non è certamente una domanda di garanzia in senso proprio (cui soltanto si riferisce la indicata regola), poiché è fondata su un titolo (la concessione convenzionata) diverso da quello (l'espropriazione) fatto valere con la domanda principale e solo indirettamente e di riflesso può essa dipendere (anche) dalla decisione di questa (essendo il corrispettivo della concessione commisurato - anche - al costo di acquisizione delle aree: art. 35, comma 8, legge 865/1971).
Con piena ragione dunque la Corte di merito ha giudicato inammissibile la domanda proposta dal Comune di Bari nei confronti del chiamato Istituto fondata sulla concessione del diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare sui terreni oggetto della espropriazione cui si riferiva la opposizione alla stima proposta dall'attore LI. Infondati essendo entrambi i motivi di impugnazione dedotti dal Comune di Bari, il ricorso principale deve essere rigettato.
3. Inammissibile è il ricorso incidentale condizionato proposto dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Bari, poiché con esso sono dedotte difese di merito in ordine alla domanda di garanzia, sulle quali la Corte d'appello non si è pronunciata, avendo pregiudizialmente ritenuto inammissibile la domanda stessa (e dunque il ricorso incidentale non formula censura alcuna diretta alla sentenza impugnata).
4. Il Comune, ricorrente, principale, soccombente nei confronti così di IT LI come dell'Istituto Autonomo Case Popolari, è tenuto e condannato al rimborso delle spese di questa fase del giudizio nei confronti di entrambe le parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara inammissibili quello incidentale;
condanna il Comune di Bari al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore di entrambe le parti resistenti, liquidate, per ciascuno di esse, in complessive lire 6.179.700 per LI IT e 6.230.800 per lo I.A.C.P. di cui lire 6.000.000 per onorari di avvocato. Roma, 2 febbraio 1999.
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999.